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Ordinanza — n. 8413/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on transcription cancellation, remands case for new examination of monetary liquidation effects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8413/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the first two grounds of appeal regarding the cancellation of a judicial demand transcription and remanded the case for a new examination. The parties argued that since the original request for natural restitution was rejected and replaced by a monetary award, the legal basis for maintaining the transcription had vanished. The court agreed that the lower court erred by failing to reassess the conditions justifying the transcription's persistence after the judgment became final on the monetary liquidation.

Regesto Legislator

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Art. 2668 c.c.; Art. 560 c.c.: The transcription of a judicial demand for reduction must be cancelled when the underlying claim is rejected or extinguished by final judgment, requiring a new judicial assessment if the conditions for its validity no longer exist.

Parole chiave

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transcription of judicial demand reduction of donation lesion of legitime monetary liquidation cancellation of transcription res judicata remand for new examination restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2658 n. 8 c.c.
Art. 2652 c.c.
Art. 2643 c.c.
Art. 565 c.c.
Art. 2668 c.c. comma 1
Ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 2668 c.c.
Art. 2668 c.c. comma 2
Ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 2668 c.c.
Art. 560 c.c. comma 1
Art. 560 c.c. comma 2
artt. 2652 cod. civ
la trascrizione della domanda di riduzione (art.2658, n.8, c.c.), come tutte le ipotesi di trascrizione di domande giudiziali contemplate dagli artt. 2652 cod. civ., deve essere effettuata qualora si riferisca ai diritti menzionati nell’articolo2643 c.c .
art. 2668 c.c
Ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 2668 c.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9971/2019 R.G. proposto da : CIPOLLI MATTEO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BARONI TIBERIO (BRNTBR60L03G653C) -ricorrente- contro ROSADINI SUSI, ROSADINI SONIA, ROSADINI SAMUELE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 72/2019 depositata il15/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che:

1. Matteo Cipolli, proprietario di un compendio immobile in Castiglion Fiorentino per acquisto fattone da Remo Cipolli, su cui gravava la trascrizione della domanda di riduzione di donazione per lesione di legittima proposta contro lo stesso Cipolli da Samuele, Susi e Sonia Rosadini, ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione reiettiva della domanda di condanna dei Rosadini alla cancellazione della trascrizione e al risarcimento dei danni;

2. Samuele, Susi e Sonia Rosadini sono rimasti intimati; considerato che: 1.il primo motivo di ricorso è rubricato “violazione dell’art. 360, primo comma n.3, c.p.c. Ruolo e funzione della trascrizione”. Il ricorrente deduce che la causa di riduzione era stata definita in primo grado dal Tribunale di Arezzo con sentenza 847/2014, con di rigetto della domanda di riduzione in natura (art.560, comma 1, c.c.) e con la condanna del convenuto Remo Cipolli al pagamento in favore degli attori di determinati importi corrispondenti alla lesione della legittima (art. 560, comma 2, c.c.), che la sentenza di primo grado non era stata impugnata dai Rosadini con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di rigetto della domanda di riduzione in natura, che la sentenza era stata invece impugnata dal convenuto ma era stata confermata con sentenza della Corte di Appello di Firenze n.1950/2015, che la sentenza di appello era stata confermata da questa Corte di legittimità “nel 2018”, che i giudici della sentenza impugnata hanno errato nel rigettare la domanda di cancellazione della trascrizione malgrado che la domanda di separazione dall’immobile delle porzioni occorrenti a reintegrare la legittima in natura- la sola che giustificasse il persistere della trascrizione-fosse stata respinta definitivamente;

2. il secondo motivo è rubricato “violazione dell’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c. Liquidazione quota in denaro precetto”. Viene dedotto che i Rosadini hanno rinunciato alla domanda di riduzione in natura nel momento in cui hanno notificato a Remo Cipolli atto di precetto per il pagamento degli importi liquidati in compensazione della lesione della legittima, che in ragione di tale rinuncia la Corte di Appello avrebbe dovuto accogliere la domanda di cancellazione della trascrizione;

3. i primi due motivi sono fondati; va premesso che l'indicazione dellenorme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile di ammissibilità del ricorso per cassazione bensì come elemento richiesto allo scopo di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell'impugnazione. Ne consegue che laddove, malgrado la mancata indicazione delle disposizioni dilegge, dagli argomenti addotti sia consentito individuare lenorme e i principi di diritto a cui il ricorrente abbia inteso riferirsi, il ricorso è ammissibile. Nel caso di specie dal contenuto dei due motivi è consentito desumere che il ricorrente ha inteso denunciare la violazione dell’art.2668 c.c.;

4. la Corte di Appello, pur dando conto dei fatti dedotti a fondamento dei due motivi di ricorso, ha negato la cancellazione della trascrizione sul solo richiamo al rilievo del giudice di primo grado -evidentemente riferito all’epoca della sentenza di primo grado ma superato dai fatti suddetti- per cui “la domanda di riduzione non è stata rigettata né si è estinto il relativo giudizio”;

5. la trascrizione della domanda di riduzione (art.2658, n.8, c.c.), come tutte le ipotesi di trascrizione di domande giudiziali contemplate dagli artt. 2652 cod. civ., deve essere effettuata qualora si riferisca ai diritti menzionati nell’articolo2643 c.c . La trascrizione delle domande giudiziali, che configura una prenotazione degli effetti dell'accoglimento della domanda stessa, opera nel senso di far retroagire tali effetti dal momento della sentenza a quello in cui l'adempimento della formalità dellatrascrizione iniziale è stato effettuato, con la correlativa opponibilità ai terzi che in pendenza del giudizio si siano resi acquirenti a titolo particolare del diritto immobiliare controverso.

In particolare, la trascrizione della domanda di riduzione è finalizzata a rendere opponibile la domanda ai terzi acquirenti dal donatario nella azione di restituzione (art.565 c.c.) che, dopo l’accoglimento della domanda di riduzione, il legittimato può proporre nei loro confronti. Ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 2668 c.c. “La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”;

6. nel caso di specie è pacifico che la domanda di riduzione, nella sua specificazione di domanda di riduzione in natura a cui avrebbe potuto far seguito la domanda di restituzione, non è stata accolta, perché è stata disposta la reintegrazione in danaro(v. sentenza del Tribunale di Arezzon. 847/2014 passata in giudicato ): la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare sulla scorta di quanto sopra se fossero venute meno le condizioni che giustificavano il mantenimento della trascrizione. Si rende pertanto necessario un nuovo esame.

7. il terzo motivo di ricorso, rubricato “violazione dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. circa le prove”, veicola una richiesta di ammissione di prove orali volte a dimostrare il danno subito dal ricorrente a causa della mancata cancellazione della trascrizione;

8. il motivo resta logicamente assorbito perché la richiesta correlata alla questione del danno lamentato dall’odierno ricorrente come conseguenza della mancata cancellazione della trascrizione sarà esaminatain sede di rinvio;

9. in conclusione, il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere accolti, il terzo deve essere dichiarato assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio; PQM accoglie primo e secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione a