Cassation appeal dismissed due to null notification requiring remand to new role under Art. 291 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal null because it was incorrectly notified to the District Advocacy instead of the General State Advocacy. The appellant argued for the appeal's validity, but the court found the error fatal without the General Advocacy's participation. Consequently, the appeal was dismissed and the case remanded to a new procedural role for proper notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 r.d. 30.10.1933, n. 1611; Art. 291 c.p.c.: Notification errors to the wrong administrative body constitute nullity requiring remand to a new role if the correct authority has not constituted itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
enezia Brokers s.r.l., in persona del legale rappresentante Eugenio Venezia, rappresentati e difesi per procura alle liti allegata al ricorso dall’Avvocato Patrizia Baccigalupi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n.
3. Ricorrenti contro Ministero dell’Economia e delle Finanze. Intimato avverso la sentenza n. 691/2019 della Corte di appello di Genova , depositata il 30. 5. 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del29 febbraio 2024 dal consigliere Mario Bertuzzi. La Corte, vistoil ricorso proposto da Venezia Eugenio e dalla s.r.l. Venezia Brokers s.r.l.,con atto notificato il 4. 6. 2019, per la cassazione della sentenza R.G. N. 25630/2019.n. 691/2019 della Corte di appello di Genova, depositata il 30. 5. 2019, che, in accoglimento dell’appello proposto dalMinistero delle Finanze, aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto del 29. 9. 2015, che aveva applicato nei loro confronti la sanzione di euro 474.259,00 per la violazione dell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2007; rilevato che il ricorso risulta notificato nei confronti dell’Amministrazione all’Avvocatura Distrettuale di Genova, anziché all’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, come previsto dall’art. 11 r.d. 30. 10. 1933, n. 1611; che il rilevato errore dà luogo a nullità della notifica, nella specie non sanata attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generaledello Stato; che,trattandosi di nullità della notifica, ne va disposta la rinnovazione in applicazione della disposizione di cui all’art. 291 c.p.c.( Cass. n. 6300 del 2023;
Cass. n. 19826 del 2018; Cass. Sez. Un. n. 608del 2015 ); P.T.M. ordina alle parti ricorrenti di provvedere alla notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.Dispone il rinvio della causa a Nuovo Ruolo. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024. Il Presidente Lorenzo Orilia