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Ordinanza — n. 8405/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal where neighbor's land servitude prevents construction, overriding prevention principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8405/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Annamaria Zuccotti's appeal against a lower court ruling that denied her the right to build on her land. Zuccotti argued that the prevention principle should allow construction despite a 57 cm wall, but the court found her land was entirely burdened by a right of way for pedestrians and vehicles. Consequently, the court held that the prevention principle does not apply when the neighboring land is non-buildable due to such servitudes, thus upholding the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 873 c.c.; Art. 874-877 c.c.: The principle of prevention does not apply when the neighboring land is non-buildable due to servitudes, preventing the imposition of a construction privilege on the adjacent owner.

Parole chiave

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prevention principle neighborly distances right of way servitude construction prohibition Italian Civil Code adjacent land use building rights violazione delle distanze legali

Disposizioni normative citate

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Art. 873 c.c.
In base all’art. 873 c.c. le costruzioni su fondi finitimi, se non unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri.
Art. 874 c.c.
Art. 875 c.c.
Art. 877 c.c.
art. 873 c.c
In base all’art. 873 c.c.
art. 873 cod. civ
2213, che ove la seconda e la terza opzione non siano in concreto esercitabili il principio di prevenzione non opera non potendo essere imposto al secondo costruttore di mantenere un distacco dal confine superiore a quello pari alla metà della distanza minima di tre metri di cui all'art. 873 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18 ottobre 1961, n. 2213
Cass. 23 aprile 2014, n. 9222
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16851/2018 R.G. proposto da : ZUCCOTTI ANNAMARIA, elettivamente domiciliato in ROMA V. PIETRO GIANNONE 27, presso lo studio dell’avvocato CAPUTO SIMONETTA (CPTSNT54P69A123R) rappresentato e difeso dagli avvocati DI PIETRO STEFANIA (DPTSFN70B43L682R), BINI FABRIZIO (BNIFRZ66C18L682Z) -ricorrente- contro PELLICCIA GIANNI, PALMIERO ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCIANO ZUCCOLI 47, presso lo studio dell’avvocato TALIA MARIA GIOVANNA (TLAMGV54E45B584S) rappresentato e difeso dagli avvocati CIRLA AUGUSTO (CRLGST51H25F205C), CORRIAS EUGENIO (CRRGNE61R03H501H) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1142/2018 depositata il02/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che:

1. Annamaria Zuccotti ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendo che la Corte di Appello di Milano avrebbe violato o falsamente applicato gli artt. 873 e da 874 a 877 c.c., laddove, in causa di arretramento di una costruzione realizzata dagli odierni controricorrenti, Anna Palmiero e Gianni Pelliccia, a distanza di meno di un metro e mezzo dal confine con il terreno di essa ricorrente, ha riconosciuto operante il principio prevenzione rilevando, in primo luogo, che contrariamente a quanto eccepito dalla odierna ricorrente non ostava all’operatività di detto principio la presenza di un muretto di recinzione interposto tra le due proprietà atteso che esso non poteva essere considerato di ostacolo alla edificazione in appoggio o in aderenza trattandosi di muretto alto solo 57 cm rispetto alla quota del mappale di proprietà della ricorrente e 50 cm rispetto alla quota del mappale di proprietà dei controricorrenti e dunque facilmente rimuovibile, e, in secondo luogo, che la ricorrente non poteva realizzare sul proprio terreno alcuna costruzione dato che il terreno era per intero assoggettato a servitù di passo a piedi e con veicoli in favore del terreno dei controricorrenti;

2. la ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: 1.il motivo è infondato. 1.1. In base all’art. 873 c.c. le costruzioni su fondi finitimi, se non unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore. Tuttavia, ove il proprietario di uno dei fondi costruisca con un distacco dal confine inferiore a quello pari alla metà delladistanza minima, si pongono per il vicino che intenda a sua volta edificare tre possibilità: mantenere un distacco dalla prima costruzione tale da ristabilire tra i due edifici la distanza minima, edificare in appoggio o in aderenza, ai sensi degli artt. 875 e 877 c.c. È stato più volte affermato, a partire da Cass. 18 ottobre 1961, n. 2213, che ove la seconda e la terza opzione non siano in concreto esercitabili il principio di prevenzione non opera non potendo essere imposto al secondo costruttore di mantenere un distacco dal confine superiore a quello pari alla metà della distanza minima di tre metri di cui all'art. 873 cod. civ.

Se non possono applicarsi le norma di cui agli artt. 874, 875 e 877 c.c. neppure può ammettersi l’operatività del principio di prevenzione che si risolverebbe in un privilegio ingiustificato a favore di uno dei confinanti. In particolare la ricorrente richiama la sentenza n. 9222 del 23 aprile 2014 con la quale questa Corte ha affermato che “In tema di distanze nelle costruzioni, qualora sul confine vi sia un fosso di rete fognante ostativo alla costruzione in aderenza, non opera il criterio della prevenzione, non potendo il prevenuto spingere il suo fabbricato fino a quello del preveniente, sicché è quest'ultimo a dover osservare il distacco legale dal confine, altrimenti esponendosi al rischio di dover arretrare la propria costruzione”.

Deve tuttavia osservarsi che alla affermazione di principio è sotteso che il fondo del non preveniente sia edificabile. Va ricordato infatti che la normativa di cui all’art. 873 c.c. e la normativa di cui agli artt. 874, 875 e 875 c.c. sono volte ad evitare il formarsi diintercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose per gli interessi proprietari e per gli interessi generali all'igiene, al decoro e alla sicurezza degli abitanti. Nel caso di specie invece la Corte di Appello ha accertato che il fondo della odierna ricorrente non è edificabile perché è gravato da servitù di passaggio;

3. il ricorso deve essere rigettato;

4. le spese seguono la soccombenza PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.500,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovut