Italian court dismisses appeal due to client's withdrawal, ruling inadmissible and ordering costs against the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings following the appellant's voluntary withdrawal. Although the Public Prosecutor initially argued for inadmissibility based on jurisdictional issues, the decisive factor was the appellant's formal renunciation of the case on February 13, 2024. Consequently, the court ordered the appellant to pay the legal costs to the opposing parties, including a specific allocation to the defense attorney.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant constitutes a valid act extinguishing the proceedings and renders the appeal inadmissible due to the subsequent lack of interest in the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17647/2023 R.G. proposto da: LUCARELLI VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN VINCENZO DE PAOLI, N. 16, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI APOLLONIO; -ricorrente - contro VALENTE SILVIO, elettivamente domiciliato, in LECCE , VIA BALSAMO, n. 4, presso lo studio dell’avvocato SILVIO VALENTE che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro Ric. 2023n. 17647 sez. S2 - a d. 14 /0 2 /202 4 FELICIONI MARIA, elettivamente domiciliata in LECCE , VIA BALSAMO, n.4, presso lo studio dell’avvocato SILVIO VALENTE che larappresenta e difende -controricorrente - avverso il PROVVEDIMENTO del TRIBUNALE di LECCE n. 4677/2018 depositato il 04/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere LUCA VARRONE; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del sostituto procuratore generale dott. FULVIO TRONCONE che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RILEVATO CHE:
1. Vito Lucarelli ha proposto regolamento di competenza avverso il decreto del Presidente del Tribunale di Lecce, Sez. Feriale, f.f. dr. Viviana Mele emesso con indicazione di proc, n. 4677/2018 sub 11 datato 4 agosto 2023, comunicato l’8 agosto 2023 e avverso l’ordinanza 11 agosto 2023 comunicata l’11 agosto 2023, emessa dal Giudice dott.ssa Viviana Mele nella funzione di giudice assegnatario del giudizio civile di merito n. 4677/2018 rg Trib.Lecce, e nella funzione di Presidente della sezione Feriale del Tribunale di Lecce per soli 8 gg. con cui ha attribuito al Giudice della sezione feriale del Tribunale di Lecce la funzione di Giudice competente per delibare il ricorso 3 agosto 2023 ex art.669-quater c.p.c. fissando, l’udienza 29 agosto 2023 dinanzi alla sezione feriale del Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice dr. Fiorella.
2. Il Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione nella persona del dottor Fulvio Tronconeha concluso per l’inammissibilità del regolamento di competenza. Ric. 2023n. 17647 sez. S2 - a d. 14 /0 2 /202 4 3.I controricorrenti in prossimità dell’udienza hanno depositato memoria con la quale hanno insisto nella richiesta di rigetto del ricorso.
4. Il data 13 febbraio 2024 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso. CONSIDERATO CHE: La rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. In ogni caso èanche atto idoneo a determinare l'estinzione del processo e comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876, Rv. 611473 - 01; Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259, Rv. 625136 — 01; Cass, sez. 3, 21/06/2016, n. 12743, Rv. 640420 — 01; Cass. sez. 6 - 5, 7/06/2018, n. 14782, Rv. 649019 — 01;).
La rinuncia non risulta accettata dalla controparte, sicché i l ricorrente deve essere condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivocon unica determinazione del compenso spettante al difensoreSilvio Valente trattandosi di una sola opera difensiva con trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio suo e di Maria Felicioni in relazione alla tutela delle medesime posizioni giuridiche(vedi Sez. 6- 2, Sentenza n. 11591 del 04/06/2015, Rv. 635594 - 01) . Va disposta la distrazione delle spese, come richiesto dal difensore avv.
Valente. La rinuncia e comunque la sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorsodetermina l'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. Ric. 2023n. 17647 sez. S2 - a d. 14 /0 2 /202 4
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida complessivamente in euro 3000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell’avv. Silvio Valente, antistatario. Così deciso in Roma