Cassation court allows appeal against traffic fine by permitting new evidence of timely postal submission in procedural defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Forlì Tribunal's dismissal of Maria Lordi's appeal against a traffic fine due to alleged tardiness. The lower court rejected evidence of timely postal mailing because it was introduced only in the appeal stage, violating rules against new evidence. The Supreme Court ruled that this prohibition does not apply to documents proving procedural regularity or overcoming statutory deadlines, allowing the appeal to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345 c.p.c.; The prohibition against producing new evidence in appeal applies only to facts regarding the merits of the case, not to documents intended to demonstrate the regularity of procedural activity or to overcome statutory time limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
vour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Diego Antonica. -ricorrente – contro UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE, in persona del Presidente pro tempore. -intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI FORLÌ n. 639/2020 pubblicata il 12 agosto 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del29 febbraio 2024 dal consigliere Mario Bertuzzi. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 639/2020 del 12 agosto 2020 il Tribunale di Forlì respinse l’appello spiegato da Maria Lordi contro la decisione di primo R.G.
N. 7428/2021.grado, che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione da lei proposta ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 avverso un verbale di accertamento di violazione del codice della strada,elevato dal Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Il Tribunale, riconosciuta la possibilità di presentare il ricorso in opposizione a sanzione a mezzo del servizio postale, rilevò che nel caso di specie la opponente non aveva dato prova di avere spedito per posta il ricorso entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale, avvenuta il 3. 2. 2016, risultando l’opposizione deposita presso la Cancelleria soltanto in data 9. 3. 2016 e non potendo prendersi in considerazione, al fine di dimostrare che il ricorso era stato spedito il 4. 3. 2016, l’avviso di ricevimento, in quanto prodotto solo in grado di appello, in violazione del disposto dell’art. 345 cod. proc. civ., che vieta la produzione di documenti nuovi in appello.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 28. 2. 2021, ha proposto ricorso Lordi Maria, affidato atre motivi. L’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese non ha svolto attività difensiva. Con ordinanza n. 29058 del 19. 10. 2023, questa Corte, all’esito della trattazione del ricorso in camera di consiglio, ha disposto rinvio a nuovo ruolo al fine di acquisire i fascicoli dei giudizio di merito. Il primo motivo diricorso denuncia nullità dell’impugnata sentenza per “ travisamento del fatto processuale “ nonché per violazione e falsa applicazione di legge e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rimproverando al Tribunale romagnolo di aver erroneamente confermato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione resa dal Giudice di pace, pur emergendo ex actis - e in particolare dal timbro apposto dall’ufficio postale mittente sulla busta in cui era contenuto il ricorso introduttivo della lite- la prova della tempestività dell’esperito rimedio; si assume inoltre l’erroneità della statuizione che ha ritenuto R.G.
N. 7428/2021.inammissibile, perché proposta solo in appello, la produzione del relativo avviso di ricevimento, contenente la data di spedizione, ai sensi dell’art.345 c.p.c.. Il motivo è fondato. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile e perciò non esaminato la produzione in appello dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente l’opposizione, attestante la tempestività della sua spedizione, richiamando la disposizione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c., che vieta la produzione di documenti nuovi in appello. Questa conclusione è errata, perché il divieto dettato dall’art. 345 c.p.c., riferendosi espressamente ai mezzi di prova, trova applicazione con riguardo esclusivamente ai documenti o alle prove relative al merito della causa, cioè ai fatti su cui si fondano le domande e le relative eccezioni di merito, ma non anche nei confronti di atti volti a dimostrare lo svolgimento e la regolarità dell'attività processuale e quindi a superare eventuali eccezioni di decadenza per il mancato adempimento di oneri relativi alprocesso ( Cass. n. 17062 del 2019; 5610 del 2019 ).
Nel caso di specie l’errore del Tribunale è risultato decisivo, atteso che dalla documentazione emerge che il ricorso in opposiz i one è stato spedito in data 4. 3. 2016 e quindi entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione. Il secondo motivo, che riproduce i motivi di opposizione non esaminati, ed il terzo, che investe la regolamentazione delle spese, si dichiarano assorbiti. La sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Forlì, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Forlì, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese di giudizio. R.G. N. 7428/2021.Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024. Il Presidente Lorenzo Orilia