Cassation court remands appeal on easement claim to new hearing due to incomplete fact examination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal and remanded the case to a new hearing. The appellants argued that the Court of Appeal failed to examine the relative easement issue, focusing only on absolute interclusion. The court found the lower court correctly analyzed the 1987 deed's waiver clause and the appellants' own admission that mechanical access was merely more convenient, not impossible. Consequently, the court ruled that the appeal raised significant legal questions requiring public hearing for a full factual assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3, 5 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When an appeal raises significant legal questions regarding the verification of interclusion and the effects of a deed clause, the court must remand the case to a new hearing for public trial to ensure a complete examination of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 22573-2022proposto da: AIELLO BARBARA ANGELA e AIELLO FILIPPO ALESSANDRO , rappresentati e difesi dall’avv. GIUSEPPE MAURO AQUINO e domiciliat i presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro AIELLO FILIPPO ROBERTO, AIELLO CINZIA MARIA e AIELLO ALESSANDRA -intimati - avverso la sentenza n. 317 / 20 2 1 de l la CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 31.3.2005 Aiello Antonino evocava in giudizio Aiello Guglielmo Salvatore innanzi il Tribunale di Patti chiedendo la costituzione di una servitù coattiva di passaggio a favore del proprio fondo, intercluso, e a carico di quello di parte convenuta.
Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 417/2017, accoglieva la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 317/2021, la Corte di Appello di Messina riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda originariamente proposta da Aiello Antonino. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione gli eredi dell’originario attore, Aiello Barbara Angela e Aiello Filippo Alessandro, affidandosi ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 7.7.2023, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 22653/2023 con assegnazione alla parte ricorrente di termine di 40 giorni dalla comunicazione del provvedimento per provvedere alla notificazione del ricorso ad Aiello Cinzia Maria.
Con atto depositato in via telematica in data 28.7.2023 la parte ricorrente ha dato atto di aver ottemperato all’incombente, avendo provveduto in data 26.7.2023 alla notificazione ad Aiello Cinzia Maria, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC risultante dal registro Inipec, del ricorso, unitamente alle procure ad esso relative, ed alla copia conforme dell’ordinanza interlocutoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe esaminato soltanto il profilo dell’interclusione assoluta, e non anche quello dell’interclusione relativa, del fondo dominante.
La Corte di Appello ha accertato che, al momento della divisione del fondo in origine unitario,avvenuta con atto per notar Cucchiara del 21.11.1987, era stato previsto che “entrambi i lotti vengono sollevati da qualsiasi asservimento e di qualsiasi genere, ivi compresa la captazione e il sollevamento di acquasorgiva ai quali potessero essere assoggettati sia l’uno che l’altro lotto” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Ha dunque ritenuto che “La rinuncia preventiva alla servitù coattiva non può conciliarsi con l’esercizio del diritto di proprietà, solo nel caso in cui tale diritto verrebbe “irrimediabilmente compromesso” da tale rinuncia.
Nel caso de quo la rinuncia avvenne al momento della divisione dei fondi, di talché Aiello Antonino [dante causa degli odierni ricorrenti] ben sapeva , non essendo il fondo intercluso ma confinante con la pubblica via, che una rinuncia alla richiesta di vincoli o servitù sul fondo del fratello Guglielmo [dante causa degli odierni intimati] non avrebbe pregiudicato il suo utilizzo, ma semmai lo avrebbe reso meno agevole. Del resto, da sempre l’attore rivendica la costituzionedel chiesto peso, per raggiungere con mezzi meccanici il proprio fondo, rappresentando una situazione, non di totale impossibilità al raggiungimento dello stesso, ma di maggior comodità” (cfr. pag. 5 della sentenza).rilevato che il ricorso pone questioni di diritto di particolare rilevanza in ordine alla verifica dell’interclusione e agli effetti della clausola inserita nell’atto di divisione del 1987; visto l’art. 375 cpc;
PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica. Così deciso in Roma