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Sentenza — n. 8325/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition to default judgment by ruling it was timely filed under summary procedure rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8325/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court quashed the lower tribunal's dismissal of the opposition to a default judgment, ruling the filing was timely under summary procedure rules. The lower court had declared the opposition inadmissible because it was filed late, relying on an interpretation that excluded summary procedure applicability for mixed civil and extrajudicial activities. The cassation court corrected this by affirming that the opposition met the forty-day deadline and that the summary procedure governed the case, mandating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 641 co. 1 cod. proc. civ.; Art. 702-bis cod. proc. civ.: The opposition to a default judgment must be filed within the statutory period calculated from the notification date; if filed within this period under the summary procedure, it is deemed timely regardless of the lower court's procedural characterization.

Parole chiave

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summary procedure default judgment timely opposition procedural deadline mixed activities cassation quashing retrial order termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 641 co. 1 cod. proc. civ.
ratione temporis vigente innanzi al Tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, in tale caso, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all’art. 641 cod.
Art. 702-bis cod. proc. civ.
150/2011 si deve intendere regolato dall’art. 702-bis cod. proc. civ.; quindi, come già rilevato da Cass.
Art. 385 co. 3 cod. proc. civ.
Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ.
art. 14 d.lgs. 150/2011
4485 del 23-2-2018, secondo la quale l’atto introduttivo del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 14 d.lgs. 150/2011 si deve intendere regolato dall’art.
art. 378 cod. proc. civ
Nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ.modificato per la pubblica udienza del 22-2- 2024il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni ed entrambele parti hanno depositato memoria illustrativa.
art. 366 cod. proc. civ
Infatti, p remesso che il motivo di ricorso è ammissibile, in quanto rispettoso dei requisiti posti dall’art. 366 cod.
art. 702-bis cod. proc. civ
150/2011 si deve intendere regolato dall’art. 702-bis cod. proc. civ.; quindi, come già rilevato da Cass.
art. 641 cod. proc. civ
ratione temporis vigente innanzi al Tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, in tale caso, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all’art. 641 cod.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
25543/2023ha dato continuità, per le ragioni ivi diffusamente esposte , alle quali si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., evidenziando come le ragioni siano in sostanza fondate sul dato che l’art.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso n. 20865/2019R.G. proposto da: MEZZOLANI EMILIO, c.f. MZZMLF39M31L498P, FRANCA IVANA, c.f. FRNVNI50A55Z602U, rappresentat i e difes i dall’avv. Giovanni Marcolini, elettivamente domiciliati in Ro m a presso di Lui, nel suo studio in via Carlo Poma n.4 ricorrenti contro LINO S.R.L.,p.i. 02552550416, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Armida Urbinati, con indirizzo pecarmidaurbinati@pec.ordineavvocatipesaro.it controricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di Pesaro in R.G. 3088/2018 avente data 16-4-2019 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 22 - 2 - 204 dal consigliereLinalisa Cavallino , udito il Pubblico Ministero, nella persona della dott.

Rosa Maria Dell’Erba, la qualeha chiesto l’accoglimento del ricorso, OGGETTO: compensi per prestazioni professionali dell’avvocato RG.20865/2019 P.U.22-2-2024 udital’avv. Francesca Pavini in sostituzione del difensore per i ricorrent i FATTI DI CAUSA 1.Con decreto ingiuntivo n.921/2018 depositato il 2 - 10 - 2018 e notificato il 20-10-2018 il Tribunale di Pesaro ha ingiunto a Emilio Mezzolani e a Ivana Franca (limitatamente alla somma di Euro 11.346,12) il pagamento di Euro 29.860,00 a favore di Lino s.r.l., quale cessionaria del credito per prestazioni professionali giudiziali e stragiudiziali maturate nei confronti degli ingiunti dall’avv.

Annarita Furiassi; il decreto ingiuntivo n on ha pronunciato sulla domanda che nel ricorso aveva proposto l’avv. Furiassi al fine di ottenere il pagamento di Euro 138,85 quale rimborso spese per la liquidazione delle parcelle. Con ricorso depositato il 28-11-2018 Emilio Mezzolani e Ivana Franca hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, che il Tribunale di Pesaro in composizione collegiale ha deciso con ordinanza depositata il 3-5-2019; l’ordinanza, in accoglimento dell’eccezione dell’ingiunta Lino s.r.l., ha dichiarato inammissibile l’opposizione in quanto tardivamente proposta, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese dell’opposizione.

L’ordinanza ha rilevato che: -l’art. 14 d.lgs. 150/2011 si applicava esclusivamente alle controversie aventi a oggetto il compenso dell’avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile e qualora il compenso riguardava attività eterogenee il rito ordinario prevaleva per ragioni di connessione su quello speciale; parte dell’attività difensiva alla quale si riferivano i compensi oggetto del decreto ingiuntivo aveva carattere stragiudiziale; -erano tali le attivit à descritte alla lett. E) del ricorso per decreto ingiuntivo, riferite ad attività di consulenza e studio di pratiche per valutare se vi fossero gli estremi per impugnazione rispetto a provvedimenti già emessi, senza che risultasse conferita procura alle liti; eranotali altresì le attività di cui alla lett. B), svolte per ottenere pagamento di credito e alla lett. D), in quanto svolte per ottenere la spontanea liberazione di immobile; -l’opposizione al decreto ingiuntivo doveva essere proposta con atto di citazione secondo il rito ordinario e non con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011; il vizio non era stato sanato, perché il decreto ingiuntivo era stato notificato il 20-10-2018 e il ricorso, depositato il 28-11-2018, era stato notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza solo il 17-12-2018 e perciò oltre il termine di quaranta giorni che sarebbe stato necessario per la sanatoria secondo l’insegnamento giurisprudenziale. 2.Emilio Mezzolani e Ivana Franca hanno proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo e Lino s.r.l. ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale e con ordinanza interlocutoria n. 22665/2020 all’esito dell’adunanza camerale la decisione è stata rimessa alla pubblica udienza. Nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ.modificato per la pubblica udienza del 22-2- 2024il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni ed entrambele parti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo, rubricato “violazione di legge e segnatamente violazione dell’art. 4, comma 5 del Dlgs 150/2011, in relazione all’art. 360, I comma n. 3 c.p.c.”, i ricorrenti lamentano che la loro opposizione al decreto ingiuntivo sia stata dichiarata tardiva; evidenziano che l’art. 4 co. 5 d.lgs. 150/2011prevede espressamente che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito anche se errato; quindi sostengono che, anche a ritenere corretto il rito ordinario per l’opposizione a decreto ingiuntivo, sia applicabile l’art. 4. 2.Osserva la Corte cheCass.

Sez. 2 -, S entenza n.25543 del 31 - 8-2023 (Rv. 668929 - 01 ) ha deciso causa del tutto analoga alla presente, ugualmente avente a oggetto compensi professionali dell’avv. Annamaria Furiassi,accogliendo motivo di ricorso di contenuto identico a quello proposto nel presente giudizio, cassando l’ordinanza impugnata con rinvio per la disamina nel merito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto l’ordinanza impugnata aveva erroneamente dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività. Deve essere data continuità al precedente, confermando l e ragioni esposte in quella sentenza, parzialmente diverse da quelle prospettate dairicorrenti in questa causa (così come era avvenuto in quella causa), che impongono l’accoglimento del ricorso .

Infatti, p remesso che il motivo di ricorso è ammissibile, in quanto rispettoso dei requisiti posti dall’art. 366 cod. proc. civ., per cui deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, si rileva come possala Corte accogliere il ricorso anche per ragioni non dedotte dal ricorrente allorché, come nel caso di specie, la pronuncia si fondi sui medesimi fatti prospettati dalle parti,senza modificare la domanda o introdurre eccezioni in senso stretto (Cass. Sez. U 5-10- 2022 n. 28975 , in motivazione par.6.2.,Cass.

Sez. 6 - 3 5 - 10 - 2021 n. 26991 Rv. 662510 - 01, Cass. Sez. 3 28-7-2017 n. 18775 Rv. 645168-01). Cass. 25543/2023 ha dato continuità al principio secondo il quale la domanda relativa al pagamento del compenso per attività giudiziali civili e per attività stragiudiziali non collegate a quelle giudiziali deve essere trattata non con il rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 ratione temporis vigente, ma con il rito ordinario (Cass. Sez. 2 27 - 9 - 2016 n. 19025Rv. 641561-01, Cass. Sez. 6-2 25-9-2014 n.20269 Rv. 632363-01 e altri precedenti richiamati in Cass. 25543 /2023, pag.3 ).Ciòè stato ritenuto anche dall’ordinanza impugnata ma, diversamente da quanto statuito dall’ordinanza impugnata, non comporta che l’opposizione al decreto ingiuntivo debba essere proposta esclusivamente e necessariamente con atto di citazione.Infatti, è già stato posto anche il principio secondo il quale il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il pagamento di compensi diversi da quelli relativi a compensi giudiziali può svolgersi anche nelle forme del procedimento sommario ex art. 702-bis cod. proc. civ. ratione temporis vigente innanzi al Tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, in tale caso, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ., alla data del deposito del ricorso, in quanto è facoltà dell’opponente optare per questo procedimento, siccome applicabile a tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica (Cass.

Sez. 2 23-11-2022 n. 34501 Rv. 666316-01). A tale conclusione si giunge partendo daquanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4485 del 23-2-2018, secondo la quale l’atto introduttivo del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 14 d.lgs. 150/2011 si deve intendere regolato dall’art. 702-bis cod. proc. civ.; quindi, come già rilevato da Cass. 34501/2022, allorché la domanda monitoria per compensi di avvocato esuli dall’ambito del procedimento sommario speciale, sarebbe contraddittorio che dalla scelta dell’avvocato di avvalersi di procedimento che esprime comunque una forma di tutela differenziata discenda il necessario svolgimento del giudizio di opposizione secondo il rito ordinario, privando l’opponente dell’alternativa di avvalersi del rito sommario per una controversia comunque non esclusa dall’ambito di operatività dell’art. 702-bis cod. proc. civ.

A tale decisione Cass. 25543/2023ha dato continuità, per le ragioni ivi diffusamente esposte , alle quali si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., evidenziando come le ragioni siano in sostanza fondate sul dato che l’art. 702-bis cod. proc. civ. delinea un modello alternativo e integralmente fungibile rispetto al giudizio ordinario, che la parte è libera di attivare in ogni ipotesi di particolare semplicità della trattazione e dell’istruzione. Si esclude, diversamente da quanto prospettato dalla controricorrente, che ricorrano le condizioni per rimettere la questione alle Sezioni Unite, perché la presente decisione è pienamente conforme a quella di Cass. 25543/2023, che ha già preso in esame il precedente di segno diverso di Cass. 4330/2023richiamato dalla controricorrente , replicandovi analiticamente (par. 1.6).

Non è pertinente neppure il richiamo della controricorrente al prospective overruling, in quanto il prospective overruling è finalizzato a porre la parte al riparo degli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni e inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli e così consentendo all’atto compiuto con modalità e in forme ossequiose dell’orientamento successivamente ripudiato ma dominante al momento del compimento dell’atto di produrre ugualmente i suoi effetti; invece, non è invocabile nell’ipotesi in cui il nuovo indirizzo sia ampliativo di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia esercitato per una erronea interpretazione delle norme processuali in senso autolimitativo (Cass.

Sez. U 12-2-2019 n. 4135 Rv. 652852-01, Cass. Sez. U 11-7-2011 n. 15144 Rv. 617905-01). Nella fattispecie l’interpretazione della quale si lamenta la controricorrente non ha ritenuto esistente una decadenza prima esclusa e, al contrario, ha escluso la decadenza sostenuta dalla controricorrente. 3.In applicazione dei principi esposti, poiché n ella fattispecie i ricorrenti hanno voluto introdurre l’opposizione con ricorso sommario, la tempestività dell’opposizione d oveva essere verificata in relazione alla data di deposito del ricorso; il deposito del ricorso,secondo quanto attestato dall’ordinanza impugnata, era intervenuto entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo previsto dall’art. 641 co.I cod. proc. civ. (il 28 - 11 - 2018 a fronte di decreto ingiuntivo notificato il 20-10-2018), con la conseguente tempestività dell’opposizione.

Si impone perciò la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Pesaro in persona di diverso magistrato per la decisione dell’opposizione al decreto ingiuntivo; la composizione monocratica del Tribunale è conseguente all’introduzione della causa con ricorso sommario ex art. 702-bis cod. proc. civratione temporis vigente. Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Pesaro in persona di diverso magistrato per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di c