Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8312/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to failure to cite necessary co-litigant, violating mandatory joinder rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8312/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal because the lower courts failed to cite a necessary co-litigant, violating mandatory joinder rules. The original plaintiffs omitted Filomena Perna, a co-owner of the servient land, from the first instance trial despite her status as a necessary party. Consequently, the appellate court did not declare the sentence null or remand the case, leading the Supreme Court to annul the proceedings and remand them to the trial court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 354, comma 1; Art. 383, comma 3 c.p.c.: When a necessary co-litigant is omitted from the trial, the entire process is vitiated, and the court must annul the sentence and remand the case to the first instance judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary co-litigant mandatory joinder nullity of sentence remittal to first instance omission of party fondo serviente quota di comproprietà ausiliare del possesso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 354, comma 1 c.p.c.
Art. 383, comma 3 c.p.c.
civ.: pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rimessa, ai sensi dell’art. 383ultimo comma cod.
art. 1053 c.c
art. 300 cod. proc. civ
69/2009) art. 300 cod. proc. civ., dichiarare l’interruzione del processo.
art. 1052 cod. civ
Questi gli assunti impugnatori: - la Corte d’appello, siccome risultava dalla relazione peritale fatta propria dalla sentenza, invece che disporre l’ampliamento di una esistente servitù, ai sensi dell’art. 1052 cod. civ., aveva proceduto a istituire una servitù coattiva, ex art.
art. 1051 cod. civ
civ., aveva proceduto a istituire una servitù coattiva, ex art. 1051 cod. civ.; - risultava violato il disposto dell’art.
art. 1053 cod. civ
artt. 2909 cod. civ
Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2909 cod. civ.
art. 1051 c.c
civ., aveva proceduto a istituire una servitù coattiva, ex art. 1051 cod.
art. 354 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 10912, 6/04/2023
(ex multis, Sez. 2, n. 10912, 6/04/2023, Rv.
S.U. n. 9685, 22/04/2013
667644; ma già S.U. n. 9685, 22/04/2013, Rv.
Sez. 3, n. 4665, 22/02/2021
(Sez. 3, n. 4665, 22/02/2021, Rv.
Cass. n. 23315/2020
Cass. n. 6644/2018
Cass. n. 18217/2013
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14281/2019 R.G. proposto da: PERNA FILOMENA (C.F. PRNFMN59M64L375N), LE PERA GIUSEPPE (C.F. LPRGPP84T13D086T) e LE PERA LINA (C.F. LPRLNI82P70D086U), rappresentati e difesa dall’avvocato MALETTA ROSARIO (C.F. MLTRSR69E11D086U), elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 92 presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DI NISCO, giusta procura in atti; –ricorrenti – contro PERNA DOMENICO (C.F. PRNNTL59R16L375T), PERNA NATALE (C.F. PRNNTL63S11L375R) e PERNA CARLO (C.F. PRNCRL69S08L375Y), rappresentati e difesi dall’avvocato GALAVOTTI EDOARDO (C.F.

GLVDRD68S15D086W), giusta procura in atti; –controricorrenti – contro DODARO FRANCO (C.F. DDRFNC65L11D086T), LUCANTO GIOVANNI (C.F. LCNGNN40A03L375Q), PAGLIUSO FABIANI CARMELA -intimati- avverso la sentenza n. 182/2019 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, depositata il 01.02.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. Antonio, Domenico, Natale e Carlo Perna, Maria Dodaro e Angelina Perna, proprietari d’un immobile, citarono in giudizio i confinanti. Ad AntonioPerna subentrò “mortis causa”, nel corso del giudizio di primo grado, Carlo Perna, alla Dodaro, Franco Dodaro e Ada Dodaroe, alla morte anche di quest’ultima, succedette sempre Franco Deodato.

Si costituirono Giovanni, Gianpaolo, Giuseppe e Ivana Lucanto, nonché Carlo Le Pera. A Carlo Le Pera successero “mortis causa” Filomena Perna, Giuseppe e Lina Le Pera. Con l’intrapresa azione gli attori chiesero disporsi l’allargamento di una esistente servitù di passaggio, sì da renderla percorribile con modesti mezzi meccanici , nonché accertarsi il confine tra le due proprietà. Il Tribunale, accertato il difetto di legittimazione di Giampaolo, Giuseppe e Ivana Locanto per non essere proprietari del fondo confinante e integrato il contraddittorio nei confronti di Carmela Pagliuso Fabiani, la quale restò contumace, rigettò le domande. 1.

1. Domenico, Natale e Carlo Perna, nonché Franco Dodaro, quale erede di Ada Dodaro, proposero appello. 1.

2. Con sentenza non definitiva la Corte d’appello di Catanzaro, accolto l’appello per quanto di ragione , accertò il confine, secondo le indicazioni del c.t.u. e rimise la causa sul ruolo come da separata ordinanza, affinché il CTU, determinasse, l’indennità da corrispondere ai titolari del fondo servente, in ragione, della superficie occupata e del conseguente deprezzamento del fondo ed, in generale, del pregiudizio arrecato al proprietario del fondo servente, ai sensi dell’art. 1053 c.c., procedendo, altresì, ove ritenuto opportuno e di minor disagio per i titolari del fondo servente, all’individuazione di un diverso percorso, avendo dato atto dell’opportunità di procedere all’allargamento della strada al fine di consentire un più razionale sfruttamento del fondo di proprietà degli istanti . 1.

3. Con la sentenza definitiva la Corte localecosì decise: in riforma dell’impugnata sentenza, stabilisce la creazione di una servitù di passaggio sui fondi di proprietà degli appellati, nei termini di cui alla soluzione proposta dal CTU e condannò gli appellati alla rifusione delle spese legali, cumulativamente quantificate per il primo e il secondo grado.

2. Filomena Perna, Giuseppe e Lina Le Pera ricorrono per cassazionesulla base di sette motivi. Resiste con controricorso Domenico, Natale e Carlo Perna. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 100, 101 e 102 cod. proc. civ. osservando che fin dal giudizio di primo grado era a disposizione del giudice la circostanza che la particella 204 (su cui è stata costituita la servitù coattiva) era in comune proprietà di Carlo Le Pera e della moglie Filomena Perna e perciò quest’ultima avrebbe dovuto essere citata sin dall’origine, in quanto proprietaria per la metà, al fine di assicurare integrità del contraddittorio a riguardo sia dell’azione di regolamento di confini e sia per quella di ampliamento della servitù e/o di costituzione di servitù, la quale di fatto viene a porre una servitù coattiva, a carico della particella 204 .

4. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. I ricorrenti assumono che la sentenza aveva violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Al fine, riportano le conclusioni dell’atto di citazione:

1) accertare che il confine tra i terreni di proprietà degli attori e quelli di proprietà dei sig.ri Lucanto Giovanni, Lucanto Giampaolo, Lucanto Giuseppe e Lucano Ivana su cui è insita la servitù di passaggio costituita da una stradella denominata mulattiera è stato modificato, pertanto provvedere alla regolamentazione dell’esatto confine tra i fondi;

2) Stabilire l’allargamento della stradina esistente al fine di renderla percorribile da modesti mezzi meccanici idonei alla coltivazione dei fondi, ovvero costituire una autonoma servitù coattiva di passaggio al fine di raggiungere i fondi degli attori con i mezzi meccanici . Nonché, dell’atto d’appello:

1) statuire l’allargamento della stradella mulattiera che si diparte dalla strada Apriglianese fino a raggiungere i fondi degli odierni appellanti, ovvero consentire la realizzazione di una nuova strada come indicato nella CTU;

2) stabilire l’esatto confine tra i fondi degli appellanti e quello di proprietà dei sig.ri Lucanto Giovanni e Pagliuso Fabiani Carmela costituita dalla stradella mulattiera;

3) ordinare il ripristino della mulattiera che si trova nelle particelle 608, 3488, 503 e 610 del fgl 4 del Comune di Trenta nella sua esatta dimensione e percorso;

4) con vittoria di spese e competenze difensive del doppi grado del giudizio . Doveva, di conseguenza, reputarsi non domandata la costituzione della servitù a carico della particella 204 di proprietà Le Pera, disposta invece dalla Corte d’Appello.

5. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 75 e 300 cod. proc. civ. Poiché, si sostiene, dalla relazione del c.t.u. era emerso il decesso di Paolo Le Pera (che i ricorrenti affermano essere avvenuto l’11/11/2005), già dichiarato contumace all’udienza del 6/12/2004, il Tribunale avrebbe dovuto, ai sensi del novellato (legge n. 69/2009) art. 300 cod. proc. civ., dichiarare l’interruzione del processo.

6. Con il quarto motivo si sostiene essere stati violati gli artt.292 cod. proc. civ. e 90 delle disp. attuaz. cod. proc. civ., per non essere mai stata comunicato l’inizio delle operazioni peritali al contumace Paolo Le Pera.

7. Con il quinto motivo viene denunciata violazione degli artt.1051, 1052 e 1053 cod. civ., nonché dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Questi gli assunti impugnatori: - la Corte d’appello, siccome risultava dalla relazione peritale fatta propria dalla sentenza, invece che disporre l’ampliamento di una esistente servitù, ai sensi dell’art. 1052 cod. civ., aveva proceduto a istituire una servitù coattiva, ex art. 1051 cod. civ.; - risultava violato il disposto dell’art. 1051 cod. civ., il quale prevede esonero da servitù di case, cortili, giardini e aie; -la sentenza non definitiva n. 810/2017 si era limitata regolare i confini e, pertanto, aveva errato quella definitiva a reputare coperte dal giudicato interno le questioni attinenti alla servitù, con la conseguenza che la Corte locale non avrebbe potuto limitarsi a richiamare la sentenza non definitiva, ma avrebbe dovuto espressamente motivare circa la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1051 c. 1, 2 c.c. al fine di poter validamente costituire una servitù coattiva a carico della proprietà dei ricorrenti ; - non era stata effettuata la comparazione tra pregiudizio arrecato alla corte dell’immobile dei ricorrenti e la pur ipotizzata soluzione alternativa; né si era considerato che, se di terzi era la particella 163, i cui proprietari non erano stati evocati in giudizio, del pari scevra da carico di servitù era la particella 204 di parte ricorrente, invece onerata con la sentenza; - era stato violato l’art. 1053 cod. civ., in quanto la somma da corrispondere, in larga parte corrispondente alla spesa necessaria per ampliare il passaggio, e, in piccola parte per risarcire il valore del terreno occupato, non aveva, in alcun modo, tenuto conto del deprezzamento del valore residuo del lotto.

8. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., assumendo che la sentenza impugnata aveva violato il giudicato formatosi sulla parte della sentenza di primo grado non attinta dall’appello. In particolare, avuto riguardo al passaggio motivazionale con il quale il Tribunale aveva affermato che gli attori non avevano provato, difronte all’eccezione contraria, la sussistenza delle esigenze colturali che giustificassero l’allargamento della stradella, né precisato in cosa avrebbero dovuto consistere l’utilizzo di mezzi meccanici e la loro relazione con le necessità colturali.

9. Con il settimo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., addebitandosi alla decisione d’appello di non aver tenuto conto del fatto che gli odierni ricorrenti erano estranei alla domanda di regolamento di confini, che riguardava solo i convenuti Giovanni Lucanto e Carmela Fabiani Pagliuso e che la c.t.u. svolta in primo grado aveva riguardato per la gran parte proprio il regolamento dei confini. Inoltre, sotto altro profilo, viene lamentato che la liquidazione delle spese era stata effettuata cumulativamente per il primo e il secondo grado, senza imputare specificamente quanto riferito alla sentenza del Tribunale e quanto a quella d’appello.

10. Il primo motivo è fondato ed assorbe logicamente l’esame di tutti gli altri. 10.

1. Come costantemente affermato da questa Corte, l’azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio va proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via ovvero nei confronti di tutti i comproprietari dell'unico fondo intercludente, poiché la funzione del diritto riconosciuto dall'art. 1051 c.c. al proprietario del fondo intercluso si realizza solo con la costituzione della servitù di passaggio nella sua interezza, pena la pronuncia di una sentenza "inutiliter data", non potendo applicarsi in via analogica, in caso di contraddittorio non integro, al fine di evitare detta inutilità, l'art. 1059, comma 2, c.c. (ex multis, Sez. 2, n. 10912, 6/04/2023, Rv. 667644; ma già S.U. n. 9685, 22/04/2013, Rv. 625962). 10.

2. Gli originari attori (su cui, come è noto, incombeva l’onere di individuare i legittimati passivi) avrebbero dovuto fare dapprima le opportune verifiche e quindi citare in giudizio anche Filomena Perna (odierna ricorrente), moglie del convenuto Paolo Le Pera, comproprietaria della p.lla 204 (giusta atto di donazione del 10.6.1983per notaio Gisonna, come riporta il ricorso). La mancata citazione in primo grado di un litisconsorte necessario (comproprietario della particella 204 su cui è stata costituita la servitù di passaggio coattivo) èevidentemente sfuggita al Tribunale (benché emersa in sede di CTU: v. ricorso pag. 8 che ne trascrive i passaggi salienti) e non è stata neppure rilevata dal giudice di appello.

È appena il caso di chiarire che la Perna prese parte al giudizio solo in grado d’appello e quale erede della quota del 50% del coniuge deceduto e vi restò contumace , essendo, per contro, rimasta estranea del tutto al giudizio di primo grado al quale avrebbe invece dovuto necessariamente prendere parte. La Corte d’appello, come si è detto,non rilevò d’ufficio il vizio, nonostante avrebbe potuto e dovuto avvedersi del contraddittorio non integro, specie tenuto conto del fatto che una tale lesione era nuovamente emersa in sede di nuova CTU, omettendo, di conseguenza, di dichiarare la nullità della sentenza, e di rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ. 10.

3. Poiché trattasi di nullità rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio, non opera la regola di cui all’art. 161 cod. proc. civ.: pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rimessa, ai sensi dell’art. 383ultimo comma cod. proc. civ., al Tribunale. Invero, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure (Tribunale di Cosenza in diversa composizione), a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (Sez. 3, n. 4665, 22/02/2021, Rv. 660603; conf., ex multis, Cass. nn. 23315/2020, 6644/2018, 18217/2013).

11. L’accoglimento del primo motivo, rende inutilel’esame degli altri, i quali, pertanto, restano assorbiti in senso proprio.

12. Le spese del giudizio di legittimità verranno regolate dal Giudice del merito.

P.Q.M.

accoglie il p