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Ordinanza — n. 8296/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal dismissed for delay, ruling short appeal period starts only on legal knowledge via process acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8296/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Chiara Giancone's appeal against Francesco Forte, overturning a lower court decision that dismissed it as time-barred. The lower court had ruled the appeal late because the thirty-day appeal period began when Giancone obtained a certified copy of the judgment. The Court held that the short appeal period only starts upon legal knowledge of the judgment, which requires an act within the proceedings that legally determines such knowledge, not merely the request for a copy.

Regesto Legislator

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Art. 325, 326, 327 cod. proc. civ.; The short appeal period commences solely upon legal knowledge of the judgment, derived from an act within the proceedings that legally determines such knowledge, excluding mere requests for copies.

Parole chiave

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short appeal period legal knowledge of judgment processual acts certified copy request appeal timeliness art 325 cod proc civ acquiescence period decadenza legale

Disposizioni normative citate

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Art. 325 cod. proc. civ.
3427/2014 e aveva notificato l’atto di appello il 13-2-2015; ha dichiarato che risultava decorso il termine breve per l’impugnazione previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., che decorreva dal momento dell’estrazione di copia della sentenza.
Art. 326 cod. proc. civ.
anche in difetto dell’attività acceleratoria e sollecitatoria prevista con tali finalità dall’art. 326 cod. proc. civ., si finirebbe per ledere il diritto derivante dall’art.
Art. 327 cod. proc. civ.
Ha dichiarato che, avendo avuto la parte conoscenza formale del provvedimento da impugnare, non poteva applicarsi il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., ma si applicava il termine breve di trenta giorni che decorreva dal 6- 10-2014 ed era spirato al momento di proposizione dell’appello.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
civ.e a ll’esito della camera di consiglio del 5 - 3 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo , rubricato “ nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt.
Art. 380bis.1 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e a ll’esito della camera di consiglio del 5 - 3 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo , rubricato “ nullità della sentenza o del procedimento (art.
Art. 385 co.3 cod. proc. civ.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co.3 cod. proc. civ.
art. 325 cod. proc. civ
3427/2014 e aveva notificato l’atto di appello il 13-2-2015; ha dichiarato che risultava decorso il termine breve per l’impugnazione previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., che decorreva dal momento dell’estrazione di copia della sentenza.
art. 327 cod. proc. civ
Ha dichiarato che, avendo avuto la parte conoscenza formale del provvedimento da impugnare, non poteva applicarsi il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., ma si applicava il termine breve di trenta giorni che decorreva dal 6- 10-2014 ed era spirato al momento di proposizione dell’appello.
art. 45 disp. att. c.p
325, 326, 327, 285, 133, 136 e 58 c.p.c., nonché all’art. 45 disp. att. c.p.c.), la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia fatto decorrere il termine breve di impugnazione di cui all’art.
art. 326 cod. proc. civ
anche in difetto dell’attività acceleratoria e sollecitatoria prevista con tali finalità dall’art. 326 cod. proc. civ., si finirebbe per ledere il diritto derivante dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2 10-6-2008 n. 15359
Cass. Sez. 3 17-12-2004 n. 23501
603864-01, che ha escluso che il termine breve per l’appello decorra dal giorno in cui è stata richiesta la copia della sentenza da appellare; nello stesso senso Cass. Sez. 3 17-12-2004 n. 23501 Rv.
Cass. Sez. 2 14-6-2018 n. 15626
578715-01, che pure ha escluso che il termine breve possa decorrere dal momento in cui il notificante aveva ottenuto dalla cancelleria del giudice a quo il rilascio di copia autentica della sentenza impugnata, e Cass. Sez. 2 14-6-2018 n. 15626 Rv.
Cass. 24418/2008
Cass. 9421/2012
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.18175 /2022 R.G. proposto da: GIANCONE CHIARA, c.f. GNCCHR79M60F839M, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Giancone, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Walter Lombardi, nel suo studio in via Monte Zebio n. 32 ricorrente contro FORTE FRANCESCO, intimato avverso la sentenza n. 91/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 20-1-2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5-3- 2024 dal consigliere Linalisa Cavallino FATTI DI CAUSA 1.La sentenza n. 91/2022 depositata il 20-1-2022 del Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da Chiara Giancone alla sentenza n. 3427/2014 del giudice di pace di Nocera Inferiore , condannando l’appellante Chiara Giancone OGGETTO: contratto d’opera professionale – termine per la proposizione dell’appello R.G.18175/2022 C.C. 5-3-2024 alla rifusione a favore dell’appellato Francesco Forte delle spese di lite del grado.La sentenza del giudice di pace aveva rigettato la domanda di Chiara Giancone volta a ottenere da Francesco il pagamento dell’importo di Euro 1.023,00 con interessi legali e il risarcimento dei danni per la lesione all’onore.

La sentenza ha considerato chein data 6-10 - 2014 l’avv. Salvatore Giancone per l’appellante aveva ottenuto il rilascio di copia della sentenza n. 3427/2014 e aveva notificato l’atto di appello il 13-2-2015; ha dichiarato che risultava decorso il termine breve per l’impugnazione previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., che decorreva dal momento dell’estrazione di copia della sentenza. Ha dichiarato che con l’estrazione di copia autentica della sentenza la forma di conoscenza era acquisita in via formale, in quanto trovava origine in due attività tipizzate sul piano processuale, quali la richiesta di copia autentica del provvedimento a iniziativa della parte interessata e la consegna a opera del cancelliere; ha dichiarato che tale attività costituiva forma equipollente della comunicazione di cancelleria, richiamando Cass.24418/2008 e Cass. 9421/2012.

Ha dichiarato che, avendo avuto la parte conoscenza formale del provvedimento da impugnare, non poteva applicarsi il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., ma si applicava il termine breve di trenta giorni che decorreva dal 6- 10-2014 ed era spirato al momento di proposizione dell’appello. 2.Avverso la sentenza Chiara Giancone ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo. Francesco Forte, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec al difensore avv. Barbara Peta all’indirizzo b.peta@avvocati- pec.itcon consegna del messaggio il 20-7-2022, è rimasto intimato.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e a ll’esito della camera di consiglio del 5 - 3 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo , rubricato “ nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 325, 326, 327, 285, 133, 136 e 58 c.p.c., nonché all’art. 45 disp. att. c.p.c.), la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia fatto decorrere il termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 cod. proc. civ. dalla data di estrazione e consegna della copia autentica della sentenza da impugnare da parte del cancelliere .

Rileva come il termine lungo semestrale per l’impugnazione decorra dalla pubblicazione della sentenza e il termine breve di trenta giorni solo dalla notificazione e non dall’estrazione di copia della sentenza. 2.Il ricorso è fondato. E’ acquisito il principio secondo il quale il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di conoscenza legale del provvedimento da impugnare e cioè in forza di una conoscenza conseguita per effetto di una attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (Cass.

Sez. 2 10-6-2008 n. 15359 Rv. 603864-01, che ha escluso che il termine breve per l’appello decorra dal giorno in cui è stata richiesta la copia della sentenza da appellare; nello stesso senso Cass. Sez. 3 17-12-2004 n. 23501 Rv. 578715-01, che pure ha escluso che il termine breve possa decorrere dal momento in cui il notificante aveva ottenuto dalla cancelleria del giudice a quo il rilascio di copia autentica della sentenza impugnata, e Cass. Sez. 2 14-6-2018 n. 15626 Rv. 649179-01, che ha escluso che il termine breve possa decorrere dalla trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari).

Come si legge in Cass.4 15359/2008, sebbene l’interesse dell’ordinamento nello stabilire il termine lungo per l’impugnazione non sia quello di garantire alle parti un adeguato spatium deliberandi ma quello di regolare temporalmente il regime di stabilità delle decisioni giurisdizionali, dalla disciplina dell’art. 327 cod. proc. civ. deriva il diritto delle parti di giovarsi dell’intero arco temporale per accettare il giudicato o proporre impugnazione; a tale ultimo fine è necessario l’accesso al testo integrale della sentenza mediante la richiesta e il rilascio della relativa copia, così che, dove si ritenesse che da tale richiesta e rilascio, ricompresi nell’ambito di una attività conoscitiva interna svolta dalla parte, possa decorrere il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. anche in difetto dell’attività acceleratoria e sollecitatoria prevista con tali finalità dall’art. 326 cod. proc. civ., si finirebbe per ledere il diritto derivante dall’art. 327 cod. proc. civ.Non enunciano principi di segno diverso i precedenti richiamati dalla sentenza impugnata, Cass.24418/2008 e Cass. 9421/2012, in quanto relativi alle forme equipollenti delle comunicazioni di cancelleria: nella fattispecie non si pone questione della forma della comunicazione di cancelleria, ma di individuazione del momento da cui decorre il termine per l’impugnazione, che non può decorrere dalla comunicazione della cancelleria o da qualsiasi attività alla stessa equipollente, se non sia espressamente prevista tale decorrenza. 3.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, disponendo il rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore in persona di diverso magistrato perché provveda all’esame dell’appello di Chiara Giancone erroneamente dichiarato tardivo.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co.3 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.