Cassation court allows appeal against lawyer disbarment for requesting fee deduction, ruling it is not a waiver of state aid.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Jerreh Ndow's appeal against the disbarment of his lawyer, who had requested fee deduction while representing a client under state aid. The lower court had deemed this request an implicit waiver of the state-funded defense benefit. The court ruled that fee deduction serves the lawyer's own financial interest, not the client's, and therefore cannot constitute a waiver of the client's right to state assistance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 136 d.P.R. n. 115/2002; The request by a state-aided defense lawyer for fee deduction does not constitute an implicit waiver of the client's right to state assistance, as the two institutions serve different purposes and only the client can waive the benefit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
INANZA sul ricorso 12454/2020 R.G. proposto da: JERREH NDOW, (C.F. JRRNDW97M14Z317M), rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO FERRARA (FRRLSN73C28A783W), presso il cui studio in ROMA in VIA BARNABA TORTOLINI 30 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, –intimato – avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli emessa il 15.11.2019 nell’ambito del procedimento n. 6419/19 R.G., comunicata il 19.11.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
Osserva Jerreh Ndow (alias Ndow Jerreh) chiese fosse riformato il provvedimento con il quale il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ne aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel proc. R.G. 8481/2018, a suo tempo disposta, in via provvisoria dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Il provvedimento di revoca trovava giustificazione nella circostanza che il difensore aveva fatto richiesta di distrazione delle spese, dichiarandosi anticipatario, con ciò stesso, si era reputato, rinunciando implicitamente al beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Giudice del riferito Tribunale, disattese l’opposizione, richiamando orientamento di legittimità (in particolare, Cass. n. 5232/2018). Avverso la riportata decisione l’interessato propone ricorso fondato su tre motivi. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 122 e 136 d.P.R. n. 115/2002, 101, co. 2, 183, co. 4, 737 e segg. cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., addebitando al provvedimento di non avere fatto luogo ad accertamento di concreti ed univoci elementi comprovanti l’effettiva rinuncia al patrocinio a spese dello Stato .
Con il secondo viene dedotta violazione e mancata applicazione degli artt. 122 e 136 d.P.R. n. 115/2002, 101, co. 2, 183, co. 4, 737 e segg. cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., non avendo il Giudice previamente accertato se la richiesta di distrazione fosse da tenere in conto solo in caso di esito vittorioso e non quale rinuncia al beneficio. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e mancata applicazione degli artt. 79, 122, 126, 136, co. 1 e 2 d.P.R. n. 115/2002, 24 e 111 Cost., per essere stato violato il diritto di difesa attraverso l’adesione acritica a quanto statuito dal Tribunale in sede collegiale.
Il ricorsoè fondato. Le SS.UU., di recente, dirimendo contrasto sul punto, hanno affermato il seguente principio di diritto: La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente (sentenza n. 8561, 26/3/2021, Rv. 660877).
Sulla scorta di tale principio, non resta che cassare la decisione impugnata, perché il Giudice del rinvio si adegui al principio di diritto sopra riportato. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così d