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Ordinanza — n. 8291/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order for material errors regarding counsel names and fee allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8291/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a correction request to amend its previous order due to material errors. The appellant argued that the prior ruling incorrectly listed a disqualified lawyer as co-counsel and failed to award fees to the remaining attorney. The court accepted the correction because the disqualification and fee entitlement were clearly established in the submitted memoranda, necessitating an official amendment of the record.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; The Court of Cassation may correct its own orders ex officio or upon request to remedy material errors, including the incorrect listing of counsel or the omission of fee allocations where the underlying facts are clear.

Parole chiave

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material error correction counsel disqualification fee allocation ex officio amendment c.p.c. article 391 bis

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 bis c.p.c.
art. 391 bis c.p

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Testo completo

mento iscritto al n. 4063/2023R.G. pendente tra: D G Costruzioni s.a.s. di Salvatore D’Alterio, rappresentata e difes a dall’Avvocato Salvatore Montefuscoe quest’ultimo in porprio. Ricorrente contro Condominio di via Supportico Lopez n. 5/c Napoli. Intimato per la correzione dell’errore materiale della ordinanza della Corte di Cassazione n. 3658del 7. 2. 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del20 febbraio 2024 dal presidente Mario Bertuzzi. La Corte, vistala segnalazione depositata dall’avv. Gaetano Montefusco, difensore della D G Costruzioni s.a.s. di Salvatore D’Alterio, per la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 3658 del 7. 2. 2023, nella parte in cui, nella intestazione, ha indicato come codifensore, insieme all’Avv.

R.G. N. 4063/2024.Gaetano Montefusco, l’Avv. Salvatore Montefusco, di cui con la memoria depositata in data 9. 1. 2023 si era segnalata l’avvenutacancellazione dall’albo professionale, e per avere omesso, nel dispositivo, di liquidare le spese direttamente in favore del difensore rimasto, dichiaratosi nella suddetta memoria antistatario; premesso che, alla luce del provvedimento del Presidente di questa Sezione del 21.2. 2023, la richiesta non integra un autonomo ricorso ma è volta a sollecitare a questa Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come previsto dall'art. 391 bis c.p.c.; ritenuto chel’istanza di correzione merita accoglimento, atteso che dalla memoria deposita in giudizio risulta dichiarata sia la cancellazione dell’albo professionale da parte dell’Avv.

Salvatore Montefusco che la qualità di antistatario dell’Avv. Gaetano Montefusco, sicché l’omesso riproduzione di tali dati nell’ordinanza integra un e rrore materiale emendabile con il procedimento di correzione; che nulla deve disporsi sulle spese del procedimento di correzione

P.Q.M.

dispone la correzione dell'ordinanza di questa Corte n. 3658 del 7. 2. 2023, disponendo che , nella sua intestazione a pagina 1 , laddove vengono indicati i difensori della controricorrente D G Costruzioni s.a.s. di Salvatore D’Alterio, in luogo delle parole “ dagli avvocati Gaetano e Salvatore “ , si legga “ dall’avvocato Gaetano “, e nel dispositivo, a pagina 6, dopo le parole “ spese del giudizio di legittimità “ siano inserite le seguenti parole “ in favore dell’Avv. Gaetano Montefusco, antistatario, “. Manda alla Cancelleria l’annotazione della presente ordinanza sull’originale del provvedimento. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024. Il Preside