Cassation appeal dismissed for lack of certified copy of lower court judgment notification document.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the certified copy of the lower court judgment with its notification record. Although the appellant claimed the judgment was notified in 2020, the required documentary proof was absent from the case file. The court ruled that the appeal must be dismissed unless the notification record is already available to the judge through other means.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c., comma 2, n. 2; The appeal for cassation is inadmissible if the certified copy of the notified judgment and its notification record are not deposited, unless the record is already available to the judge through the opposing party or the court registry.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22609/2018 R.G. proposto da : PROFILUMBRA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO N 15, presso lo studio dell’avvocato MORANI LUCA (-) rappresentato e difeso dall'avvocato MASTALIA ROBERTO (MSTRRT65T17A390H) -ricorrente- contro DI RIENZO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI, 11, presso lo studio dell’avvocato PICCOLI SARA (PCCSRA73A55L378P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché FRENGUELLI MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G.
MAZZINI, 11, presso lo studio dell’avvocato PICCOLI SARA (PCCSRA73A55L378P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BUSIRI VICI MARIO (BSRMRA54A10G478D) -controricorrente- nonché contro CARGEAS ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S.COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato MARINI LUCIA (MRNLCU64H48H501O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3457/2018 depositata il22/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22.5.2018, emessa ex art.281 sexies c.p.c., ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza dell’avv. Pasquale di Rienzo per il pagamento dei compensi professionali in favore della Profilumbra s.p.a. L’opponente aveva dedotto che l’incarico era stato conferito all’avv. Matteo Frenguelli, anch’egli citato in giudizio, e che l’avv. Di Rienzo era un mero domiciliatario di quest’ultimo. L’avv. Frenguelli chiese la chiamata in causa della UBI Assicurazioni s.p.a., che si costituì nei giudizi di merito, chiedendo il rigetto della domanda.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso la Profilumbra s.p.a sulla base di sette motivi. Matteo Frenguelli, Pasquale Di Rienzo e la Cargeas assicurazioni s.p.a (già UBI Assicurazioni s.p.a) hanno resistito con rispettivi controricorsi. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1. In prossimità dell’adunanza, la Profilumbra s.p.a e Matteo Frenguelli hanno depositato memorie illustrative RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è improcedibile, in quanto il ricorrente, pur avendo allegato espressamente che lasentenza, contro cui ricorre, era statanotificata in data 27.5.2020, ha omesso di depositare la copiaautentica della sentenza notificata munita di relata di notificazione, adempimento prescritto dall'art.369 c.p.c., comma 2, n. 2 (Cass.
Sez. Un. 16.4.2009, n.9005; Cass, Sez. Unite, 2.5.2017, n.10648). A tale regola si deroga nel solo caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur in difetto di produzione dicopia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione dellasentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione dellasentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art.325 c.p.c., comma 2. (Cassazione civile sez. un., 06/07/2022, n.21349;
Cass., sez. 6 - 3, 10/07/2013, n. 17066; Cass., sez. 6 - 3, 30/04/2019, n. 11386). Nel caso di specie, lasentenza è stata pronunciata in data 22 maggio 2018 ed il ricorso è stato consegnato per la notifica a mezzo del servizio postale in data 25 luglio 2018. Né la copia autentica della sentenza notificata munita della relata di notifica è presente nel fascicolo dei controricorrenti o nel fascicolo d’ufficio, come risulta dall’esame degli atti processuali e dall’attestazione della Cancelleria del 5.3.2024; l’improcedibilitànon può, infatti essere dichiarata ove la relata di notifica dellasentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo di ufficio (Cassazione civile sez. un., 06/07/2022, n.21349;
Cass. Sez. Unite, 2.5.2017, n. 10648; Cassazione civile sez. VI, 07/06/2021, n.15832; Cass. Sez. Un., 16.4.2009, n. 9004). Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.500,00 per compensi in favore di Frenguelli Matteo ed in € 4.200,00 per gli altri controricorrenti, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge per ciascun controricorrente. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Co