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Decreto — n. 8206/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 8206/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Grasso, filed a writ against the Benevento Prefecture's judgment, but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Silence by the appellant after the 40-day period following the proposal for judgment termination constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal 40 day deadline silence as renunciation extinction of proceedings Code of Civil Procedure ricorso all'autorità di vigilanza opposizione al precetto esecutivo sanzione disciplinare del notaio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non v’è luogo a regolamento delle spese, non avendo la Prefettura resistente svolto attività difensiva conforme a quanto prescritto dall’art.
art. 370 c.p
civ.; che non v’è luogo a regolamento delle spese, non avendo la Prefettura resistente svolto attività difensiva conforme a quanto prescritto dall’art. 370 c.p.c.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1946/2023 R.G. proposto da : GRASSO NICOLA, elettivamente domiciliato in BENEVENTO V.PERINETTO 2 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MORONE MICHELE (MRNMHL57D10A783A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- PREFETTURA BENEVENTO, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BENEVENTO n.1357/2022 depositata il 03/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non v’è luogo a regolamento delle spese, non avendo la Prefettura resistente svolto attività difensiva conforme a quanto prescritto dall’art. 370 c.p.c.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 26