Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Arezzo Tribunal's judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Albizzi Andrea, had not responded to the court's proposal for case definition, while the Prefecture of Arezzo and the Ministry of the Interior remained as the opposing parties. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal waiver of the appeal rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Silence by the appellant after the court's proposal for case definition constitutes a formal waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3751/2022 R.G. proposto da : ALBIZZI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO, 14, presso lo studio dell’avvocato STRAFFI GIACOMO (STRGCM60D02A132T) rappresentato e difeso dall'avvocato GILARDONI RICCARDO (GLRRCR62S24A390A) -ricorrente- contro PREFETTURA DI AREZZOPREFETTURA DI AREZZO -intimati- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE AREZZO n.632/2021 depositata il 30/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che non v’è luogo a regolamento delle spese, poiché la parte resistente non ha svolto attività difensiva conforma all’art.370 c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma