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Ordinanza — n. 8167/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on usucapion but remands case for examination of building distance violations from boundaries.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8167/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The cassation court accepted the appeal against the second-instance judgment regarding a property dispute over land boundaries and building distances. The appellant argued that the appellate court failed to address her claim that the defendants' construction violated legal distances from both the factual and cadastral boundaries. Although the court acknowledged the procedural error in ignoring the distance violation claim, it upheld the rejection of the usucapion request. Consequently, the decision was to quash the appellate judgment and remand the case to the appellate court for a full examination of the distance violations.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: When an appellate court rejects a claim for acquisitive prescription but fails to examine a separate but related claim regarding violations of building distances from boundaries, the judgment is flawed and must be remanded for consideration of that specific issue.

Parole chiave

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usucapione violazione distanze confine fatto confine catastale rinvio causa art. 360 c.p.c. art. 112 c.p.c. accesso al fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
il primo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendosi la Corte di merito pronunciata sui motivi di appello relativi alla denunciata violazione delle distanze nella realizzazione del fabbricato rispetto al confine di fatto e a quello catastale;
Art. 360, n. 5 c.p.c.
il secondo motivo ripropone la medesima censura sotto il profilo della violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato la questione della violazione delle distanze della costruzione dal confine.
art. 112 c.p
il primo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendosi la Corte di merito pronunciata sui motivi di appello relativi alla denunciata violazione delle distanze nella realizzazione del fabbricato rispetto al confine di fatto e a quello catastale;
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17868/2021 R.G. proposto da : BEVACQUA FRANCESCHINA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA FALERIA 17, presso lo studio dell’avvocato PIAZZA MANFREDO (PZZMFR62T12D086B) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato ARTIBANI EGIDIO LEONE (RTBGLN68P12F780J); -ricorrente- contro BELLO TONINO, GIGLIOTTI MARIA ALDINA, BELLO FRANCESCO, GIUDICE ANGELA, rappresentati e difesi dall’avvocato SARDO GIUSEPPE (SRDGPP50B05F780N); -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 446/2020,depositata il 15/05/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Bevacqua Franceschina ha convenuto in giudizio Bello Tonino, Gigliotti Maria Aldina, Bello Francesco e Giudice Angela, deducendo di avere acquistato nel 1974 la metà di un terreno, identificato con la particella n. 621, e che la superficie acquistata era stata maggiore rispetto a quella catastale comprendendo anche l’area indicata in rosso nell’estratto catastale del foglio di mappa, facente parte della particella n. 620; che dal momento dell’acquisto aveva posseduto l’intera particella n. 621 compresa l’area contrassegnata con il colore rosso, che tale stato cose era sempre stato rispettato dal proprietario della particella n. 620 e anche dai convenuti, successivi acquirenti della medesima; che però, nel maggio 2000, i convenuti avevano invaso il suo terreno e si erano impossessati della porzione della particella n. 621 da lei posseduta e avevano costruito un immobile che non rispettava la “distanza dal confine reale e di fatto sopraindicato, ma addirittura invade in alcuni punti il terreno” di sua pertinenza.

L’attrice ha quindi chiesto al Tribunale di Lamezia Terme di accertare il proprio possesso dell’immobile come comprensivo della porzione della particella n. 620 indicata in rosso e, conseguentemente, di accertare il suo acquisto per usucapione dell’immobile; di accertare poi che i convenuti avevano costruito un fabbricato “invadendo l’immobile di cui sopra di pertinenza dell’attrice e anche in violazione delle distanze prescritte dal codice civile e dal regolamento edilizio vigente” e di condannare i convenuti alla demolizione delle porzioni illegittime dell’edificio.

Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 1627/2014, rigettava la domanda di usucapione e le ulteriori domande di parte attrice.

2. La sentenza è stata impugnata da Bevacqua, contestando il rigetto delle sue domande. La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 446/2020, ha confermato il rigetto della domanda di usucapione.

3. Avverso la sentenza Bevacqua Franceschina ricorre per cassazione. Resistono con controricorso Bello Tonino, Gigliotti Maria Aldina, Bello Francesco e Giudice Angela. Memoria è stata depositata dalla ricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi:

1. il primo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendosi la Corte di merito pronunciata sui motivi di appello relativi alla denunciata violazione delle distanze nella realizzazione del fabbricato rispetto al confine di fatto e a quello catastale;

2. il secondo motivo ripropone la medesima censura sotto il profilo della violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato la questione della violazione delle distanze della costruzione dal confine. I motivi sono fondati. La Corte d’appello si è limitata ad esaminare la domanda di usucapione proposta dalla ricorrente, confermando il rigetto da parte del giudice di primo grado. Nullainvece la Corte d’appello ha statuitoin relazione alla domanda, dalla stessa Corte richiamata in premessa alla pag. 3 della sentenza impugnata, di accertamento della violazione delle distanze, domanda che è stata proposta sia in relazione alla distanza dal confine “di fatto”, ossia comprensivo della porzione della particella n. 620 rivendicata dalla ricorrente, sia in relazione alla distanza dal confine catastale.

Se la violazione della distanza dal confine “di possesso” correttamente non è stata considerata dalla Corte d’appello in conseguenza del rigetto della domanda di usucapione, la stessa conclusione non vale rispetto alla distanza dal confine catastale, profilo che è anche stato oggetto della consulenza tecnica d’ufficio che si è svolta nel giudizio di secondo grado. Al consulente tecnico è stato infatti chiesto di “accertare se il fabbricato realizzato dagli appellati viola le distanze legali dal confine della proprietà dell’appellante di cui alla particella 621 e parte della 620 contrassegnata in rosso nell’estratto di mappa allegato al fascicolo di parte attrice in primo grado e per la quale è stata proposta domanda di usucapione” e di “accertare se il fabbricato realizzato dagli appellati viola le distanze dal confine per come individuate nel frazionamento allegato nell’atto di divisione del 23/08/1995 intervenuto tra l’appellante e l’altro originario comproprietario” e il consulente, a quanto risulta dagli estratti della consulenza riportati dalla ricorrente, ha concluso che “il fabbricato viola le distanze legali da entrambi i confini”, catastale e “di possesso” (vedere le pagg. 11 e 12 del ricorso e la pag. 5 della memoria della ricorrente).

La questione era stata posta anche con i motivi di appello (riportati in ricorso) e quindi la Corte territoriale doveva esaminarla. II. Il ricorso va pertanto accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro