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Ordinanza — n. 8141/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming underground structure violates distance rules due to soil fill.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8141/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giovanni Facconi's appeal against a lower court ruling ordering him to retreat a wall of his underground structure. The appellants argued the structure was fully buried and thus exempt from distance regulations, while the respondents maintained the artificial ground level created by soil fill made it a protruding construction. The court held that legal distance requirements are measured against the original natural ground level, not the artificially raised surface, thereby confirming the validity of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 872 c.c.; Art. 873 c.c.: The protrusion of a structure from the ground, required for distance regulations, must be measured against the original natural ground level, not an artificially raised surface created by soil fill.

Parole chiave

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neighboring rights legal distances underground structures soil fill original ground level civil code provisions property boundaries violazione delle distanze dai confini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 872 c.c.
872 e 873 c.c.: la Corte d’appello– si afferma - ha erroneamente sussunto la fattispecie nell’ambito della disciplina dettata dagli art. 872 e 873 c.c.; correttamente il primo giudice aveva rigettato la domanda sotto il profilo dell’irrilevanza ai fini dell’art.
Art. 873 c.c.
872 e 873 c.c.; correttamente il primo giudice aveva rigettato la domanda sotto il profilo dell’irrilevanza ai fini dell’art. 873 c.c.
d.P.R. n. 115/2002, Art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R.
art. 873 c.c
872 e 873 c.c.; correttamente il primo giudice aveva rigettato la domanda sotto il profilo dell’irrilevanza ai fini dell’art. 873 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5450/1998
Cass. n. 5450/1998, Cass.
Cass. n. 15033/2019
5450/1998, Cass. n. 15033/2019 e Cass.
Cass. n. 32583/2023
15033/2019 e Cass. n. 32583/2023).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7517/2020 R.G. proposto da : FACCONI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA C. FRACASSINI 18, presso lo studio dell’avvocato VENETTONI ROBERTO (VNTRRT47E13H501E) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro SILLA SANDRO, SILLA ROBERTO, SILLA ROBERTA, elettivamente domiciliati in ROMA,VIALE G. MAZZINI, 73, presso lo studio dell’avvocato DE CRESCIENZO FULVIO (DCRFLV70L29H501H) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPEZIALE EMILIANO (SPZMLN70H18H501X); -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7987/2019,depositata i l 23/12/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Sandro Silla e Luciana Bellanti, proprietari di un terreno con annesso fabbricato sito in Bracciano, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Civitavecchia Giovanni Facconi, chiedendo che fosse condannato alla demolizione delle opere realizzate in violazione delle distanze legali e al risarcimento del danno. Gli attori esponevano che il convenuto, proprietario di un fondo confinante, aveva realizzato, elevando il piano campagna, un piano interrato ricoperto con massicci riporti di terra, così creando un terrapieno alto metri 1,80 arginato con un muro di contenimento; deducevano che il manufatto violava sia le distanze legali, atteso che le pareti in cemento armato dell’intercapedine si trovavano a metri 5,20 dal confine e non a metri 6 come prescritto dal regolamento edilizio comunale, sia le norme in materia di scolo delle acque, oltre a determinare una riduzione della visuale di cui godeva il loro immobile.

Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza n. 17/2010, rigettava le domande, ritenendo, per quando interessa il presente giudizio, che il manufatto oggetto di contestazione risultasse completamente interrato, così che non erano state violate le norme in materia di distanze.

2. La sentenza è stata impugnata da Sandro Silla e Luciana Bellanti. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 7987/2019, ha parzialmente accolto il gravame e ha condannato Giovanni Facconi ad arretrare alla distanza di metri 6 dal confine la parete delimitante il volume interrato da lui realizzato.

3. Avverso la sentenza Giovanni Facconi ricorre per cassazione. Resistono con controricorso Roberto e Roberta Silla, quali eredi di Luciana Bellanti, nonché Sandro Silla, in proprio e quale erede di Luciana Bellanti. Memoria è stata depositata dai controricorrenti e dal ricorrente. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un unico motivo che contesta violazione degli artt. 872 e 873 c.c.: la Corte d’appello– si afferma - ha erroneamente sussunto la fattispecie nell’ambito della disciplina dettata dagli art. 872 e 873 c.c.; correttamente il primo giudice aveva rigettato la domanda sotto il profilo dell’irrilevanza ai fini dell’art. 873 c.c. dell’opera realizzata dal ricorrente, in quanto la giurisprudenza della Corte di cassazione costantemente afferma che la nozione di costruzione comprende qualsiasi opera non completamente interrata e il manufatto realizzato dal ricorrente risulta interamente interrato e non dà luogo ad alcuna intercapedine, né ad opera urbanisticamente rilevante.

Il motivo è privo di fondamento. Secondo la giurisprudenza di questa Corte. la sporgenza del manufatto dal suolo, quale requisito necessario perché lo stesso sia soggetto alle disposizioni sulle distanze legali nei rapporti di vicinato, va riscontrata con riferimento al piano di campagna, cioè al livello naturale del terreno (cfr. Cass. n. 5450/1998, Cass. n. 15033/2019 e Cass. n. 32583/2023). Nel caso in esame il giudice di merito ha accertato che il manufatto è stato realizzato elevandolo dal preesistente piano di campagna di metri 1,74, con l’edificazione di un muro di contenimento posto ad una distanza minore rispetto a quella prevista dal regolamento edilizio e che il piano interrato è stato colmato con riporto di terra.

Dato che la sporgenza del manufatto dal suolo, quale requisito necessario perché lo stesso sia soggetto alle disposizioni sulle distanze legali, va riscontrata con riferimento al piano di campagna originario, ossia al livello naturale del terreno e non già a quello artificialmente realizzato, con l’impossibilità pertanto di ritenere il manufatto in esame come interrato, ne consegue la piena applicazione della normativa sulle distanze legali e, pertanto, la correttezza della pronuncia oggi impugnata.

2. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso