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Decreto — n. 8115/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8115/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8115/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12212/2021 R.G. proposto da : TOOTOONCHI SHAHRAM, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MANZO MASSIMILIANO (MNZMSM75B20D612J) -ricorrente- contro PREFETTURA LUCCA -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LUCCA n.947/2020 depositata il 23/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che non v’è luogo a regolamento di spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8115/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TOOTOONCHI SHAHRAM, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MANZO MASSIMILIANO (MNZMSM75B20D612J) -ricorrente- contro PREFETTURA LUCCA -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LUCCA n.947/2020 depositata il 23/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che non v’è luogo a regolamento di spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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opposizione tardiva restituzioni alla produzione produzione tardiva di documenti controprestazione mantenimento del contratto mancato versamento dell'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che non v’è luogo a regolamento di spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12212/2021 R.G. proposto da : TOOTOONCHI SHAHRAM, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MANZO MASSIMILIANO (MNZMSM75B20D612J) -ricorrente- contro PREFETTURA LUCCA -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LUCCA n.947/2020 depositata il 23/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che non v’è luogo a regolamento di spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 2