Cassation appeal dismissed due to non-response within 40 days, extinguishing the litigation under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Zarrelli Guerino, challenged an order issued by the Nola Tribunal against the respondents Nigro Ulderico and Vastarelli Antonio. The court ruled that silence constitutes a waiver of the right to proceed, thereby terminating the case and awarding the respondents their legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4495/2023 R.G. proposto da : TOMOLILLO ANNUNZIATA, elettivamente domiciliata in NAPOLI VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA 18, presso lo studio dell’avvocato ZARRELLI GUERINO (ZRRGRN63S07H224P) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro QUINTIGLIANO VINCENZO, elettivamente domiciliato in SAN GIORGIO A CREMANO VIA DE LAUZIERES, 28, presso lo studio dell’avvocato NIGRO ULDERICO (NGRLRC57A07F839L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro NIGRO ULDERICO, VASTARELLI ANTONIO, elettivamente domiciliati in NAPOLI VIA TOMMASO CARAVITA 29, presso lo studio dell’avvocato CICORIA MASSIMILIANO (CCRMSM75D25F839N) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NOLA n.4666/2021 depositata il 29/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatariodi Nigro Ulderico e Vastarelli Antonio, avv. Massimi