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Ordinanza — n. 7953/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses lawyer's appeal against municipal payment order, upholding mandate distinction under Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7953/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Piero Lorusso's appeal against the Bari Court of Appeal's decision dismissing his mandatory payment claim against the Municipality of Ascoli Piceno. Lorusso argued that a separate professional mandate existed between him and the town, distinct from the initial mandate held by Professor Tedeschini, despite the municipality issuing a single power of attorney. The court held that the issuance of a power of attorney does not automatically prove a separate contract of representation, allowing the municipality to prove the mandate was limited to Tedeschini's sole representation.

Regesto Legislator

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Art. 1717 c.c.; Art. 2230 c.c.: The issuance of a power of attorney to one lawyer does not preclude the administration from proving that the contract of representation was concluded exclusively with another professional, thereby distinguishing the mandate relationship.

Parole chiave

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mandate distinction power of attorney professional representation municipal liability contract of representation violazione dell'obbligo di collaborare difetto di responsabilità comunale comune di assistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 1717 c.c.
Lorusso o di altro avvocato del proprio studio; la fattispecie andava inquadrata nell’ambito dell’art. 1717 c.c., avendo il mandante chiesto l’autorizzazione alla sostituzione nell’incarico sicchè, accanto al rapporto di mandato tra il Comune e l’Avv.
Art. 2230 c.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2230 c.c., dell’art.
Art. 2233 c.c.
Tedeschini (terzo motivo), l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 2233 c.c. perché non risulterebbe da alcun documento che l’avv.
Art. 360, comma 1 n.3 c.p.c.
1717 c.c., dell’art.2233 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.
Art. 96 c.p.c.
Art. 99 c.p.c.
Irestanti motivi – volti, nell'ordine, a denunciare la v iolazione e la falsa applicazione di legge dell’art. 99 c.p.c. per mancata osservanza del principio della domanda, nonchè dell’ art.
Art. 112 c.p.c.
per mancata osservanza del principio della domanda, nonchè dell’ art. 112 c.p.c. per violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatoed ultrapetizione per essere stata rilevata d’ufficio l’esistenza di un autonomo rapporto tra Tedeschini e l’Avv.
Art. 7 d.m. 8 aprile 2004 n. 127
Lorusso e men che mai un mandato (quarto motivo), la v iolazione e la falsa applicazione dell’art. 7 d.m. 8 aprile 2004 n. 127(quinto motivo), l’o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio e la v iolazione dell’art.
Art. 92 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12186/2018 R.G. proposto da : LORUSSO PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato LORUSSO PIERO (LRSPRI67M30A662E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOTINO LAURA (TTNLRA63H51H501C) -ricorrente- contro COMUNE DI ASCOLI PICENO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 82, presso lo studio dell’avvocato BASSI STEFANO (BSSSFN60R27H501G) rappresentato e difeso dagli avvocati TOSTI SABRINA (TSTSRN68B42A462H), IACOBONI LUCIA (CBNLCU60P58G148D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 639/2018 depositata il05/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Con ricorso per decreto ingiuntivo l’Avv. Pietro Lorusso ingiunse al Comune di Ascoli Piceno il pagamento della somma di euro 37.490,13 per prestazioni professionali consistite nella redazione di una memoria unitamente al p rof. Tedeschini, giustoatto deliberativo della Giunta n. 161 del 5.7.2002, che aveva riconosciuto al prof. Tedeschini la facoltà di avvalersi dell’Avv. Lorusso o di altro avvocato del proprio studio di Roma.

Propose opposizione il Comune e dedusse di non aver conferito incarico all’Avv. Lorusso ma unicamente all’Avv. Tedeschini, al quale era stato corrisposto il compenso. Il Tribunale di Bari accolse l’opposizione e, per l’effetto, rigettò la domanda. La Corte d’appello di Bari confermò la decisione di primo grado. Secondo la Corte di merito dalla delibera di Giunta n. 161 del 5.7.2002 risultava che il Comune aveva conferito mandato all’Avv. Tedeschini con facoltà di avvalersi dell’Avv. Lorusso o di altro avvocato del proprio studio; la fattispecie andava inquadrata nell’ambito dell’art. 1717 c.c., avendo il mandante chiesto l’autorizzazione alla sostituzione nell’incarico sicchè, accanto al rapporto di mandato tra il Comune e l’Avv.

Tedeschini, si era instaurato un altro rapporto tra l’Avv. Tedeschini e l’Avv. Lorusso. Era irrilevante che la procura alle liti fosse stata conferita dal Sindaco del Comune ad entrambi i difensori perché il rilascio della procura rilevava ai fini della rappresentanza processuale in presenza della prova dell’insussistenza del contratto di patrocinio. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso l’Avv. Piero Lorusso sulla base di nove motivi ed ha chiesto la condanna del Comune per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art.96 c.p.c.

Il Comune di Ascoli Piceno ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2230 c.c., dell’art. 1717 c.c., dell’art.2233 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p. c . , per non avere la Corte d’appello distinto l’istituto del mandato con quello del contratto di patrocinio che, nei contratti con la Pubblica Amministrazione, si perfezionerebbe con il rilascio al difensore della procura da parte del Sindaco.

Sarebbe inconferente il richiamo all’art. 1717 c.c., applicabile al contratto di mandato,mentre il contratto d’opera professionale sarebbe disciplinato dall'art. 2230 c.c. Il ricorrente richiama, in particolare, l’orientamento di questa Corte e della giurisprudenza amministrativa, che, sulla base degli artt. 48, comma secondo e 50, secondo e terzo comma della legge n. 550/2002, riconosce alSindaco il potere di rilasciare la procura alle liti, senza autorizzazione da parte della Giunta Municipale. L'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfezionerebbe, quindi, l'accordo contrattuale in forma scritta.

Il motivo è infondato. È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la procura alle liti, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si distingue dal contratto di patrocinio che è, invece, un negozio bilaterale con il qualeviene conferito l'incarico al professionista. Occorre, pertanto, distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio dellaprocura "ad litem" e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato laprocura.

Più in generale, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativocontratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo (Cass.

Civ., Sez. VI, 12.3.2020, n.7037; Cass. Civ., Sez. III, 3.8.2016, n. 16261; Cass. Civ., Sez. II, 29.9.2004, n. 19596) Il richiamato principio, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'attività professionale richiesta, opera altresì quando, come nel caso in esame, sia stato conferito un incarico difensionale ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo. Nonostante la presenza di unaprocura congiunta, ben può intendersi superata la presunzione di coincidenza delcontratto di patrocinio con la procura alle liti, ove risulti provato, sia pur in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti sicchè laprocura rilasciata dal terzo in favore di entrambi costituisce solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato (Cassazione civile sez.

VI, 12/03/2020, n. 7037; Cass. Civ., Sez. II, 20.11.2003, n. 26060; Cass. Civ., Sez. II, 27.12.2004, n.24010). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato che con delibera di Giunta n . 161 del 5.7.2002 il Comune aveva conferito mandato all’Avv. Tedeschini, con facoltà di avvalersi dell’Avv. Lorusso o di altro avvocato del proprio studio, sicchè sussisteva la prova dell’assenza del contratto di patrocinio tra l’Avv. Lorusso ed il Comune, indipendentemente dalla sottoscrizione della procura da parte del Sindaco. Detta delibera è stata richiamata dallo stesso ricorrente nel ricorso per decreto ingiuntivo, con ciò confermando l’esistenza del contratto di patrocinio con l’Avv.

Tedeschini, al quale dovrà indirizzare la richiesta di compenso. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente, secondo cui, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., il conferimento della procura ed il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale, costituiscono prova del contratto di patrocinio con la pubblica Amministrazione, non esclude che l’ente possa provare che il conferimento della procura sia limitato all’esercizio della sola rappresentanza processuale e che il contratto di patrocinio sia stato concluso con altro professionista. Il motivo di ricorso va pertanto rigettato.

Irestanti motivi – volti, nell'ordine, a denunciare la v iolazione e la falsa applicazione di legge dell’art. 99 c.p.c. per mancata osservanza del principio della domanda, nonchè dell’ art. 112 c.p.c. per violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatoed ultrapetizione per essere stata rilevata d’ufficio l’esistenza di un autonomo rapporto tra Tedeschini e l’Avv. Lorusso(secondo motivo), l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla circostanza che nessuna delibera la Giunta ha statuito che i compensi maturati dall’avv. prof. Lorusso fossero a carico dell’avv. prof. Tedeschini (terzo motivo), l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 2233 c.c. perché non risulterebbe da alcun documento che l’avv. prof. Tedeschini avesse conferito alcun incarico professionale all’avv. prof. Lorusso e men che mai un mandato (quarto motivo), la v iolazione e la falsa applicazione dell’art. 7 d.m. 8 aprile 2004 n. 127(quinto motivo), l’o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio e la v iolazione dell’art. 2233 c.c. per essere l a domanda di onorari e diritti costituente il petitum del presente giudizio supportata da una parcella redatta dall’opponente in cui sono state elencate poste e voci mai analiticamente contestate dal cliente (sesto motivo), l’omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 2233 e 2230 c.c. (settimo motivo), l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l’inammissibilità dell’opposizione per n ullità della citazione in opposizione notificate a persona sconosciuta e con firma illeggibile e comunque presso persona non riferibile in alcun modo al destinatario della notificazione (ottavo motivo) e violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.(nono motivo) – sono da ritenere superati dal le considerazioni svolte con riferimento al primo mezzoriguardando valutazioni connesse .

Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così decis