Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declared proceedings extinguished per Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the request. The appellant, Mauro Bonato, had previously challenged an order from the Treviso Tribunal regarding a dispute with Banca Nazionale del Lavoro. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements under the Civil Procedure Code, thereby terminating the litigation without addressing the merits of the underlying claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The court may declare proceedings extinguished by decree upon the withdrawal of the appeal, provided the withdrawal meets statutory requirements and no further provision on costs is necessary.
Parole chiave
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DECRETO sul ricorso proposto da: BONATO MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 247, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO SARRACCO; -ricorrente - contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in proprio e quale mandataria della BNP PARIBAS SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CARBONETTI, che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale – per la cassazione dell ’ordinanza del Tribunale di Treviso n.rep.4293/2021pubblicata in data 17 dicembre 202 1 ;
IlPresidente titolare lettele rinunc e a i ricors i e le reciproche accettazioni; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che l e rinunc e a i ricors i ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia