Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a sole proprietor company, had not responded to the lower court's proposal for case termination, while the respondent, the Province of Sondrio, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4736/2023 R.G. proposto da : SOCIETA’ SERPENTINO VALMALENCO NORD DI VESCOVO FABIANO C. s.n.c., (c.f. 00581050143), in persona del socio amministratore unico,VESCOVO Fabiano, elettivamente domiciliato presso l’avv. Valeria MORALES SOSA (c.f. VSCFBN56P18C628B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PROVINCIA DI SONDRIO, elettivamente domiciliato in BERGAMO VIA MORONI, presso lo studio dell’avvocato BRAMBILLA PAOLA (BRMPLA67T56A794P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1668/2022 depositata il 31/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 391, ult. comma, c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in € 1.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma,il 2