Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7754/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to settlement; plaintiff withdraws action and parties reconcile out of court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7754/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the plaintiff withdrew the action after the parties reached a settlement. Although the lower court had ordered La Ripa SRL to demolish a wall and pay damages, the parties conciliated the dispute extrajudicially before the appeal could be fully adjudicated. Consequently, the court ordered the extinction of the proceedings and allocated litigation costs accordingly.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; When parties reconcile the dispute extrajudicially and the plaintiff formally renounces the action, the proceedings are extinguished without substantive review of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of proceedings settlement extrajudicial withdrawal of action litigation costs allocation civil procedure code restituzione della proprietà azione di rivendicazione ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.6075/2022 proposto da: LA RIPA SRL, elettivamente domiciliata in Roma Via Cassiodoro n. 1/A, presso lo studio dell’avvocato Giuliano Scarselli (SCRGLN60B18D612A) che larappresenta e difende. -Ricorrente – Contro DEL SALA GIORGIO, elettivamente domiciliato in Firenze Via Castelfidardo n. 16, presso lo studio dell’avvocato Rosa Di Virgilio (DVRRSO64S68I305H) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente – Nonché contro INNOCENTI FORESTO, DEL SALA MERY, elettivamente domiciliati in Roma Via Monte Santo n. 2 , presso lo studio dell’avvocato Simona Carloni (CRLSMN70E49H501Q), rappresentat i e difes i dall ’ avvocato Andrea Frosali (FRSNDR66M12H901W). -Controricorrenti – Nonché contro Distanze BUCCIOLINI MAURO. -Intimato – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2448/2021 depositata il 21/12/2021.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del23 gennaio 202 4 . FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La società La Ripa S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze che ha rigettato l’appello della ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 688 del 03/06/2016 che aveva condannato l’appellante:

1) ad arretrare fino a cinque metri dal confine l’intero muro costruito sulla particella 282 del foglio 7 del c.f. del Comune di Piandiscò a confine con la limitrofa proprietà di Foresto Innocenti e Mery Del Sala, nonché il porticato ivi esistente ;

2) ad arretrare l’intera parete fronteggiante il fabbricato di Foresto Innocenti e Mery Del Sala fino al raggiungimento, in ciascun punto delle due pareti contrapposte, della distanza di 10 metri lineari; 3)a pagare a Foresto Innocenti e Mery Del Sala € 2.917,69 (oltre interessi legali) , a titolo di risarcimento della metà dei danni cagionati lesionando la pavimentazione del loro terrazzo; ed aveva respinto le domande proposte dalla societàLa Ripa S.r.l. nei confronti di Mauro Bucciolini e Giorgio Del Sala.

2. Foresto Innocenti e Mery Del Sala hanno resistito con controricorso. Giorgio Del Sala ha resistito con controricorso. Mauro Bucciolini non ha svolto difese.

3. In data 15/01/2024 la società La Ripa S.r.l. ha depositato rinuncia all’azione e agli atti del giudizio, dando atto di averla notificata alle controparti che l’hanno accettata; ha dichiarato di non avere più interesse al giudizio in quanto le parti hanno conciliato la lite in via stragiudiziale; ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Ilprocesso va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 , cod. proc. civ.

4. Quanto alla disciplina delle spese: la rinuncia risulta essere stata accettata del difensore dei controricorrenti Innocento Foresti e Mery Del Sala, con atto depositato telematicamente datato 11/01/2024, così che tra la ricorrente e tali parti va disposta la compensazione delle spese. Non vi è stata analoga adesione alla rinuncia da parte dell’avv. Rosa Di Virgilio, nuovo difensore di Giorgio Del Sala, che , nell’atto datato 15/01/2024, riportandosi alle conclusioni del precedente difensore, ha insistito nella richiesta di inammissibilità e/o rigetto del ricorso. Pertanto, la ricorrentedeve essere co ndannat a a corrispondere a Giorgio Del Sala le spese del giudizio di cassazione , nella misura liquidata in dispositivo. Null’altro occorre statuire in tema di spese in quanto Mauro Bucciolini è rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrent e e i controricorrenti Foresto Innocenti e Mery Del Sala; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione nei confronti di Giorgio Del Sala, liquidandole in euro 4.500,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli acces