Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The Municipality of Lamezia Terme voluntarily withdrew its request for cassation, a procedural act accepted by the defendant. Consequently, the court ruled that no further action was necessary on litigation costs or merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: COMUNE DI LAMEZIA TERME, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMESENA 46, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MIRENZI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO CARNOVALE SCALZO, CATERINA FLORA RESTUCCIA, SALVATORE LEONE; -ricorrente - contro BARBIERI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 2, presso lo studio dell’avvocato WALTER CONDOLEO, rappresentato e difeso da se medesimo ex art 86 cpc; -controricorrente – per la cassazione dell ’ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme, n.rep. 646/2022 pubblicatain data 22 luglio 2022 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto dal COMUNE DI LAMEZIA TERME,accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia