Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the lawsuit by the appellant's heirs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a formal withdrawal submitted by the appellant's heirs. The procedural outcome relied on the statutory requirements for withdrawal under the Civil Procedure Code, which the heirs accepted and communicated to the opposing party. Consequently, the court found no need to examine the merits of the case or rule on litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant or their legal representatives extinguishes the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: SIRCA MARIA CLOTILDE, (deceduta nelle more del giudizio) rappresentatae difesa dall’avvocato GIAN PAOLO CAMPUS; -ricorrente - contro IMPRESA EDILE MURGIA LACONI SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLO PAIS; -controricorrente – nonché contro SIRCA MARIA GELTRUDE LUCIA, SIRCA MARIA ALESSANDRA, BALDUZZI GAETANA MARIA CLOTILDE, BALDUZZI ATTILIO RAFFAELE MARIA, BALDUZZI RAFFAELE CARMINE ANDREA MARIA; -intimati – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n.263/2022pubblicata in data 9 settembre 2022 ;
IlPresidente titolare letto l ’atto di rinuncia al ricorso proposto da SANNA MARIA VITTORIA, SANNA PIETRO PAOLO, SANNA ANTONELLA GIOVANNA, nella qualità di eredi di SIRCA MARIA CLOTILDE, accettat o da lla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere