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Ordinanza — n. 7621/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to distinguish facts between first instance and appellate court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7621/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to distinguish the factual basis of the first-instance judgment from the appellate court's decision. Although the appellant alleged an omission of fact regarding a dividing wall, the court found that the appellate court had already explicitly acknowledged the wall's existence in its reasoning. Consequently, the ground for inadmissibility under Article 360(1)(5) of the Code of Civil Procedure was not met.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter, comma 5 c.p.c.: In cases of double conformity, a cassation appeal based on omitted examination of facts is inadmissible unless it clearly demonstrates that the factual basis of the first-instance decision differs from that of the appellate court's rejection.

Parole chiave

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omesso esame di fatto doppia conforme ricorso per cassazione inammissibilità codice di procedura civile art. 360 c.p.c. art. 348-ter c.p.c. azione per l'apposizione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Conl’unico motivo, la parte ricorrente denunzia l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
Sul punto, va data continuità al principio secondo cui “Nell'ipotesi di doppia conforme, prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 360 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Conl’unico motivo, la parte ricorrente denunzia l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023
è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. Sez.3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 , Rv.
Cass. Sez.1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016
Cass. Sez.1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 , Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5670-2020proposto da: SPAGNUOLO GILDA, elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA MERULANA, nello studio dell’avv.FILOMENA BELLIZZI, rappresentat a e difesadall’avv. CLAUDIO MASTROLIA -ricorrente - contro MANZO ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA n. 80, nello studio dell’avv. VINCENZO NOSCHESE, rappresentatae difesa dall’avv. ANIELLO LAMBERTI -controricorrente - avverso la sentenza n. 9 4 6 / 201 9 de l la CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 02/07/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazionenotificato il 12.2.2007 Manzo Roberta evocava in giudizio Spagnuolo Gilda innanzi il Tribunale di Salerno, invocando l’accertamento del confine tra le proprietà delle parti, la condanna della convenuta a restituire una porzione occupata senza titolo e a demolire le opere su di essa erette, e l’accertamento del diritto di essa attrice a realizzare un muro di cinta in corrispondenza del confine.

Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale accertarsi l’usucapione dell’area occupata. Con sentenza n. 1533/2015 il Tribunale accoglieva parzialmente sia la domanda principale che la riconvenzionale, regolando il confine tra i fondi, condannando la convenuta a restituire una certa parte dell’area occupata e a demolire quanto ivi realizzato, ma accertando al contempo la maturata usucapione, in suo favore, della proprietà di altra porzione. Con la sentenza impugnata, n. 946/2019, la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravame interposto da Spagnuolo Gilda avverso la decisione di prime cure, confermandola.

Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia Spagnuolo Gilda, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Manzo Roberta. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Conl’unico motivo, la parte ricorrente denunzia l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe tralasciato di considerare che tra le due proprietà esiste un muro divisorio, accogliendo erroneamente, in parte, la domanda attrice e riconoscendo l’usucapione, in favore della ricorrente,solo per parte dell’area oggetto di causa.

La censura è inammissibile. Il vizio di omesso esame non è utilmente deducibile, perché nel caso di specie ricorre una ipotesi di cd. “doppia conforme”. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui “Nell'ipotesi di doppia conforme, prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.

5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. Sez.3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 , Rv. 667202; conf. Cass. Sez.1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 , Rv. 643244; Cass. Sez. 2 , Sentenzan. 5528 del 10/03/2014 , Rv. 630359). Onere, questo, che la parte ricorrente, nella fattispecie, non ha assolto. Peraltro, l’omesso esame denunciato neppure sussiste, posto che la stessa parte ricorrente dà atto, a pag. 9 del ricorso, che l’esistenza del muro, risalente agli anni settanta, è stata espressamente considerata dal giudice di merito, che ne ha dato atto nella motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200,00 di cui € 200,00per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso