Italian Supreme Court dismisses appeal due to appellant's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation proceeding extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, CCC COSTRUZIONI CIVILI CERASI SPA, voluntarily renounced the request against the lower court's judgment, a move accepted by the respondent. Consequently, the court ruled that no further proceedings on costs were necessary and the case was terminated without substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, rendering any examination of the merits unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: CCC COSTRUZIONI CIVILI CERASI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19 presso lo studio dell’avvocato CARLO DE PORCELLINIS che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA (Già IDEA FIMIT – SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 42, presso lo studio dell’avvocato CARLO ALFREDO ROTILI, che la rappresenta e difende; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, n.3601/2022pubblicata in data 26 maggio 2022 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CCC COSTRUZIONI CIVILI CERASI SPA,accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che