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Ordinanza Interlocutoria — n. 7605/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders integration of contradictory proceedings against absent heirs in Italian civil appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7605/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible regarding absent heirs and ordered the integration of contradictory proceedings. The appellant challenged a lower court ruling on easement rights, arguing that a prior judicial agreement had altered the legal status of the road. The court decided to halt the substantive review because the other parties in the second instance had not been notified, violating procedural fairness requirements. Consequently, the appeal was rejected until the missing parties could participate in the defense.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.; Art. 159 c.p.c.: The appeal is inadmissible and contradictory proceedings must be integrated if parties from the second instance were not notified, ensuring the right to defense is respected before substantive review.

Parole chiave

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integration of contradictory proceedings right to defense inadmissible appeal notification of parties civil procedure fairness legittimazione a contestare licenza legittimazione dei vicini azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
159 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
Art. 159 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 159 c.p.c., in relazione all’art.
art. 159 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 159 c.p.c., in relazione all’art.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13955-2019 proposto da: MORRONE GI ACOMO , rappresentato e difeso dall’avv. COSTANTINO MONTESANTO e domiciliat o presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro ANDRETTA MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZAn. 27, nello studio dell’avv. FABIO D’AURIA, che lorappresenta e difende -controricorrente - nonchè contro MORRONE EMILIA e STANZIONE ANNA avverso la sentenza n. 1 7 9 / 201 9 de l la CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 11/02/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 10.6.2002 Morrone Giovanni evocava in giudizio Andretta Gaetano e Morrone Marzia innanzi il Tribunale di Nocera Inferiore, lamentando una serie di opere abusive e dannose ed invocandone l’eliminazione con ripristino dello siatu quo anteed il risarcimento del danno.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento della loro proprietà esclusiva su una strada che, secondo la prospettazione di parte attrice, era invece in comunione, sulla quale quest’ultima vantava soltanto un diritto di passaggio. Con sentenza n. 506/2015 il Tribunale rigettava le domande principali ed accoglieva invece quella riconvenzionale, accertando la proprietà della strada in capo alla parte convenuta. Con la sentenza impugnata, n. 179/2019, la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravame interposto dall’originario attore (al quale nel corso del giudizio erano poi subentrati gli eredi) avverso la decisione di prime cure, accogliendo invece quello incidentale spiegato da Andretta Maria Rosaria (erede degli originari convenuti) ed accertando l’esistenza, sulla strada di cui è causa, di una servitù di passaggio a favore del fondo degli appellanti principali.

Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia Morrone Giacomo, affidandosi a due motivi.Resiste con controricorso Andretta Maria Rosaria. Le altre parti del giudizio di seconde cure, Morrone Emilia e Stanzione Anna, non sono state intimate e non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 159 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il contenuto del diritto di servitù disposto a carico del fondo oggi di proprietà Andretta in base al testamento relitto da Morrone Giovanni non fosse mutato, nonostante l’accordo intervenuto il 18.3.1987 in sede giudiziaria.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta invece laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1350, 2699, 2700, 2701 e 2701 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare il contenuto della scrittura oggetto del primo motivo di doglianza, con la quale le parti avevano transatto, grazie all’intervento del C.T.U. e dinanzi ad esso, la controversia inerente la natura della strada di cui è causa. Prima di esaminare i motivi di impugnazione, va rilevato che il ricorso non è stato notificato a Morrone Emilia e Stanzione Anna, già parti del giudizio di seconde cure, onde va disposta l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.

PQM la Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Morrone Emilia e Stanzione Anna, assegnando alla parte ricorrente termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoriaper provvedere alla notifica, alle predette, del ricorso introduttivo.Così deciso in Roma, ne