Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders defendant to pay litigation costs under CPC Art. 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings after the plaintiff withdrew the request. Staff Ice System had previously filed a special appeal against a lower court's rejection of a property registration claim, but later submitted a formal request to abandon the litigation. The court ruled that the withdrawal extinguished the case and ordered the plaintiff to pay the defendant's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the appellant is condemned to pay the respondent's litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
23 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9374/2023 R.G. proposto da: STAFF ICE SYSTEM a R.L. (C.F. 00259870400) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ASCANIO DI GIUSEPPE (C.F. DGSSCN58L08G482D), giusta procura in atti; –ricorrente – contro MATARRESE VINCENZA (C.F. MTRVCN69P58A662F), rappresentata e difesa dall’avvocato DAMATO DOMENICO (C.F. DMTDNC75D07H643H), giusta procura in atti; –controricorrente – avverso il decreto n. 7564/2023 del TRIBUNALE DI BARI, depositato il 30.03.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
Osserva 1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi, per quel che ancora rileva, in breve, nei termini seguenti. - Il competente Conservatore dei Registri Immobiliari rifiutò la trascrizione di una domanda giudiziale proposta dalla s.r.l. Staff Ice System nei confronti di Vincenza Mattarese, tanto da aver reso necessaria la richiesta di trascrizione con riserva; - Il Tribunale di Bari, adito dalla società, rigettò il reclamo da costei avanzato 2.La Staff Ice System proponeva ricorso straordinario avverso l’anzidetto provvedimento di rigetto sulla base di un solo motivo.
L’intimata resisteva con controricorso.
3. Il consigliere delegato propose definirsi il ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., con declaratoria d’inammissibilità 4. Successivamente la ricorrente ha depositato titolata “istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere” dichiarando di rinunziare al ricorso. I La controricorrente ha depositato memoria, insistendo, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
5. La Corte, preso atto della rinunzia al ricorso depositata dal difensore munito dei relativi poteri, in applicazione dell’art. 391 cpc, dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
6. In mancanza di accettazione della controparte, la Società ricorrente deve essere condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo(v. a rt. 391 ultimo comma cpc). La non conformità della decisione alla proposta comporta la non applicazione dell’art. 96 cpc (v. art. 380 bis ultimo comma cpc).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro