Italian Supreme Court corrects its own ruling for material errors regarding property claim transcription and interest in action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in its previous order concerning the transcription of a property claim. The Barone argued the court erroneously stated the claim was transcribed, while the opposing party's interest in action remained valid due to a separate compensation award. The court acknowledged the contradiction between affirming transcription and later denying it, ruling the error material and ordering the text to be amended.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: The court may correct its own decisions for material errors, including contradictory statements regarding factual assertions like the transcription of legal claims, when such errors affect the logical coherence of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20246-2023proposto da: BARONE LUIGI, rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIETTA VITALE e domiciliatopresso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro STANZIONE CONCETTA -intimata - Per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 23037/2023 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 28/07/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; lette le conclusioni depositate dal P.G., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso RILEVATO Con ricorso per la correzione di errore materiale, Barone Luigi invoca la correzione dell’ordinanza n. 23037/2023, con la quale la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso proposto dal Barone avverso la sentenza n. 1211/2018 della Corte di Appello di Salerno, avrebbe erroneamente affermato, nella motivazione concernente il rigetto del primo motivo del ricorso, che la domanda proposta da Cicalese Carmela, dante causa dell’odierna controricorrente, avente ad oggetto la demolizione di una sopraelevazione realizzata in violazione delle distanze legali, sarebbe stata trascritta.
Viceversa, l’odierno istante evidenzia che detta domanda non solo non sarebbe mai stata trascritta, ma anche che la sua omessa trascrizione è stata espressamente affermata in altro punto della decisione di questa Corte. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso Il ricorso è fondato. Nel giudizio di merito, la Cicalese aveva invocatola demolizione di una sopraelevazione realizzata in violazione delle distanze e la domanda era stata accolta in prime cure, con sentenza confermata in appello. Con il primo motivo di ricorso, il Barone aveva censurato la decisione di seconda istanza, nella parte in cui essa aveva ritenuto tardiva l’eccezione di carenza di interesse ad agire che il predetto aveva sollevato soltanto con la comparsa conclusionale, deducendo che la stessa ben poteva essere delibata, posto che la carenza di interesse può essere rilevata anche d’ufficio, e che comunque il giudice di merito avrebbe errato nella qualificazione della domanda, da ritenersi actio negatoria servitutis.
In assenza della sua trascrizione, dunque, l’attrice non avrebbe potuto eseguire la sentenza in danno dei nuovi proprietari del bene che ne forma oggetto. Questa Corte, con l’ordinanza oggetto della richiesta di correzione, ha ritenuto infondata la censura, correggendo la motivazione resa dal giudice di merito, osservando che effettivamente la domanda, volta alla tutela della normativa in tema di distanze, avrebbe dovuto essere qualificata come actio negatoria servitutis, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13523 del 12/06/2006, Rv. 58915).
Ha poi osservato che, pur in assenza di trascrizione della domanda, sussiste comunque l’interesse ad agire della Cicalese –e per essa, oggi, della sua dante causa Stanzione – in quanto la sentenza di merito contiene anche una statuizione risarcitoria a carico del Barone. Inoltre, l’ordinanza oggetto della richiesta di correzione evidenzia che, comunque, il tema dell’opponibilità del dictum demolitorio ai terzi acquirenti del bene non riguarda il Barone, ma semmai (appunto) detti terzi. Ciò considerato, risulta effettivamente, dalla lettura dell’ordinanza della quale si invoca la correzione, che questa Corte abbia da un lato affermato che “… è pacifico che la domanda proposta da Carmela Cicalese fu trascritta …” (cfr. pag. 4, righi 19-20) e dall’altro lato che “… deve escludersi che la mancata trascrizione della domanda proposta da Carmela Cicalese e l’intervenuto trasferimento del bene interessato dall’ordine di demolizione a terzi abbia fatto venir meno l’interesse della prima ad ottenere una pronuncia sul merito …” (cfr. pag. 5, righi 7-11).
Dallo sviluppo logico della motivazione di rigetto del primo motivo, tuttavia, si comprende che l’apparente antinomia tra le due contrastanti affermazioni è dovuta ad un mero errore materiale, posto che la domanda della Cicalese non fu trascritta. Tanto è vero, che questa Corte richiama la pronuncia di condanna risarcitoria proprio per evidenziare la sussistenza, comunque, dell’interesse ad agire della Cicalese, ed affronta il tema dell’opponibilità della condanna alla demolizione nei riguardi dei terzi, affermando che esso non riguarda il Barone, ma (semmai) i suoi aventi causa a titolo particolare.
L’errore denunziato, dunque, risulta effettivamente sussistente, onde l’ordinanza oggetto dell’istanza va corretta, mediante inserimento, al rigo 20 di pagina 4, della parola “non” prima delle parole “fu trascritta”. Il Collegio rileva altresì, questa volta d’ufficio, un ulteriore errore materiale, consistente nella mancanza, al successivo rigo 21 della medesima pagina 4, del verbo reggente della proposizione. La stessa, dunque, va altresì corretta mediante inserimento, al predetto rigo 21 di pagina 4, della parola “trasferito” tra le parole “stato” e “in proprietà”.
PQM la Corte ordina la correzione dell a propria ordinanza n. 23037/2023, con inserimento, al rigo 20 di pagina 4, della parola “non” prima delle parole “fu trascritta”.Dispone altresì, d’ufficio, la correzione dell’ulteriore errore materiale evidenziato in motivazione, ordinando l’inserimento, al rigo 21 di pagina 4, della parola “trasferito” tra le parole “stato” e “in proprietà”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così d