Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to summarize facts of the case as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Galileo Cooperative inadmissible because the petition failed to provide a concise summary of the case facts. The contrari-recurrents argued that the document merely repeated the second-instance arguments without explaining the first-instance proceedings or the essential facts. The Court ruled that the lack of a clear and synthetic exposition of the case origins violated Article 366 of the Code of Civil Procedure, necessitating dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A cassation appeal must contain a clear and synthetic summary of the case facts and the essential arguments of the first and second instances; failure to do so renders the appeal inadmissible if it prevents the Court from understanding the controversy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21425/2021 R.G. proposto da: GALILEO SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, (C.F. 0019050556), in persona del suo liquidatore e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato LONGARINI MASSIMO (C.F. LNGMSM66M03L117N), giusta procura in atti; –ricorrente – contro CONDOMINIO CORSO TACITO N. 25 TERNI, in persona dell’Amministratore pro tempore, (C.F. 91013830558), rappresentato e difeso dall’avvocato SFORZA GIUSEPPE (C.F. SFRGPP68B05L103Z), giusta procura in atti; –controricorrente – contro NOVELLI MICHELE (C.F.
NVLMHL65C04I921U), rappresentato e difeso dall’avvocato PIERMARINI ELEONORA, giusta procura in atti; - controricorrente - contro FRANCESCANGELI SANDRO (C.F. FRNSDR64P22L117U), rappresentato e difeso dall’avvocato SFORZA GIUSEPPE (C.F. SFRGPP68B05L103Z), giusta procura in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 356/2021 della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, depositata il 14.06.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. Galileo società cooperativa in liquidazione ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale ne venne rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stata disattesa la domanda della odierna ricorrente.
Controricorrono, con atti separati, Sandro Francescangeli, condominio di corso Tacito, 25, Terni e Michele Novelli. Ognuna delle due parti controricorrenti ha depositato memoria.
2. Il ricorso non supera il vaglio d’ammissibilità, come eccepito dai controricorrenti. 2.
1. Senza alcuna illustrazione della vicenda e sintesi dei fatti salienti, l’atto giudiziario, dopo le intestazioni di rito, espone integralmente i motivi di appello, le rispettive conclusioni e i motivi diricorso, dando così letteralmente per scontata la conoscenza dei fatti di causa e dell’ e volversi dell’iter processuale . In particolare, nulla è dato sapere della domanda proposta davanti al giudice di primo gradodelle difese della parte convenuta, né della statuizione di primo grado; per contro,come si è detto, sono stati riportati per esteso i motivi d’appello, costringendo il Collegio ad attingere ad altri atti del processo per comprendere la vicenda e a un non consentito compito di selezionedelle questioni e dei fatti rilevanti. 2.
2. Eppure, questa Corte da anni, con giurisprudenza ferma enuncia il principio secondo il quale, i l disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. – secondo il quale il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti difatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, infatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (v. tra le varie, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1352 del 12/01/2024 Rv. 669797);
Ed ancora, si è affermato che il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili difatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria diinammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in unaesposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art.366 c.p.c (cfr.
Sez. U - , Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021 Rv. 662971). Nel caso in esame, il testo complessivo dell’atto di impugnazione, come si è detto, non consente alla Corte di comprendere lo svolgimento della vicenda processuale. Laparte ricorrente, stante l’esito del giudizio , va condannat a a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. Sul punto si osserva che i controricorsi del Francescangeli e del Condominio, redatti dallo stesso difensore, sono sovrapponibili, salvo qualche mutamento di mera forma.
Di conseguenza, si procede, in favore di entrambe le suddette parti controricorrenti a una sola liquidazione, in applicazione dell’art. 92, co. 1, cod. proc. civ.che consente di escludere le spese superflue. Non sussistono i presupposti per unapronuncia di condanna per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96, co. 1 e 2, cod. proc. civ., richiesta dalle parti controricorrenti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano, per il Novelli, in euro 4.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi e per gli altri controricorrenti nella stessa misura unitariamente; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso pr