Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to deposit certified judgment copy within 60 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicants failed to submit the certified copy of the appealed judgment within the statutory 60-day period. Although the applicants claimed the judgment was notified on October 26, 2018, they did not deposit the required document by the deadline, despite the court's prior ruling that such deposit is mandatory upon claiming notification. Consequently, the court could not verify if the appeal was filed within the short limitation period, leading to the dismissal of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 325 c.p.c.: The declaration of notification in a cassation petition constitutes an act of self-responsibility that binds the party to deposit the certified copy of the judgment within the short limitation period, and failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
entatie difesi per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Antonio Cambò, elettivamente domiciliat i presso lo studiodell’Avvocato Valentina Riccio in Roma, via Asmara n. 38 . Ricorrenti contro Manganelli Giovanna, rappresentata e difesa per procura a lle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Emanuele Pomponi , elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo digitale pec del difensore. Controricorrente e Nannetti Fernando, rappresentato e difes o per procura a lle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Josef Mottillo, elettivamente domiciliat o presso l’indirizzo digitale pec del difensore. Controricorrente e R.G. n. 779/2019.Fondati Daniele, rappresentato e difes o per procura a lle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Stefano Cipriani, elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’Avvocato Luana Granozio in Roma, viaBuccari n.
3. Controricorrente e Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto, in persona dei procuratori speciali dott.ri Marco Porzio e Lorenzo Bizio per atto del notaio Giovanni Battista dell’Armi di Treviso del 18. 12. 2014, rep. 186906, racc. 30368, rappresentata e difesa per procura alle litiin calce al controricorso dall’Avvocato Michele Roma, elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, piazza Cavour n.
19. Controricorrente e Fallimento Granducato s.r.l.; Monnecchi Mauro; Buracchini Gianni; Orazzini Piero; Unipol Sai s.p.a.; Hysenaj Agim. Intimati per la cassazione della sentenza n. 2349/2018della Corte di appello di Firenze, depositata il 9. 10. 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8. 3. 2024 dalconsigliere relatore Mario Bertuzzi. Fatti di causa e ragioni della decisione Conatto notificato il 21. 12. 2018, B aglio Mauro e Ricci Laura hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2349 del 9. 10. 2018 della Corte di appello di Firenze, notificata il 26. 10. 2018, che aveva confermato la sentenza di primo grado di rigetto della loro domanda nei confronti della Granducato s.r.l., Monnecchi Mauro, Buracchini Gianni, Orazzini Piero , Fondati Daniele, Nannetti Fernando e Manganelli Giovanna, per il risarcimento dei danni causati da difetti costruttivi di un immobile ubicato in Barberino Val d’Elsa, da lor o acquistato in data 21. 7. 2004.
R.G. n. 779/2019.Fondati Daniele, Nannetti Fernando, Manganelli Giovanna e Generali Italia s.p.a. hanno notificato distinti controricorsi, mentre gli altri intimati, come in epigrafe indicati, non hanno svolto attività difensiva. I ricorrenti e i controricorrenti Nannetti Fernando e Generali Assicurazioni hanno depositato memoria. Il ricorso è stato avviato in decisione in camera di consiglio. In via preliminare ed assorbente il ricorso va dichiarato improcedibile, non risultando osservato l’adempimento previsto dall’art. 369, comma 2 n. 2), c.p.c..
Tale conclusione si impone alla luce del rilievo che i ricorrenti, nel dare atto che la sentenza impugnata è stata loro notificata in data 26. 10. 2018, non hanno tuttavia depositato, come confermato dalla attestazione della Cancelleria, la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica. Ora, tale mancato deposito, espressamente previsto dalla disposizione sopra indicata a pena di improcedibilità del ricorso, impedisce a questa Corte di verificare, una volta dichiarata l’avvenuta notifica del provvedimento impugnato, se il ricorso è stato notificato rispettando il termine breve di impugnazione stabilito dall’art. 325 c.p.c..
Questa Corte ha precisato che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, senza che sia possibile recuperare la relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.( Cass.
Sez. Un. n. 21349 del 2022; Cass. n. 24023 del 2023; Cass. n. 15832 del 2021; Cass. n. 1295 del 2018)). Nel caso di specie l’omissione determina l’improcedibilità del ricorso, tenuto conto che la sentenza della Corte di appello è stata pubblicata il 9. 10. 2018, R.G. n. 779/2019.mentre il ricorso per cassazione risulta notificato il 21. 12. 2018, cioè oltre il predetto termine di sessanta giorni. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto dell’attività svolta dalle parti controricorrenti, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P. Q. M. dichiara improcedibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, in favore dei controricorrenti Nannetti e Generali Italia s.p.a., ed in euro 4600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, a favore dei controricorrenti Manganelli e Fondati.
Dà atto che sussistono i presupposti peril versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 marzo 2024. IL PRESIDENTE Rosa Maria Di Virgilio