Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal without defendant's acceptance, ordering costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the plaintiff withdrew the lawsuit without the defendant's acceptance. Although the plaintiff formally renounced the claim, the opposing party insisted on rejecting the appeal and bearing the costs. Consequently, the court ruled that the withdrawal was insufficient to terminate the proceedings and ordered the plaintiff to pay the litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A withdrawal of claim without the opposing party's acceptance does not extinguish the proceedings, resulting in the dismissal of the appeal and the award of costs to the withdrawing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9370/2023 R.G. proposto da: STAFF ICE SYSTEM A R.L., elettivamente domiciliatain ROMA, VIA SAN VINCENZO DE’PAOLI, N. 13 C/O MARCO GARDIN, presso lo studio dell’avvocato ASCANIO DI GIUSEPPE che la rappresenta e difende -ricorrente - contro MATARRESE ANTONIO, MATARRESE VINCENZA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BELISARIO, N. 7, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DAMATO che li rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE DI BARI n. 4778/2021 depositato il 30/03/2023. Ric. 2023n. 9370sez. S2 - A d. 06/0 2 /202 4 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:
1. La società STAFF ICE SYSTEM a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso ildecreto pronunciato dal Tribunale di Bari il 28 -30 marzo 2023 in esito al procedimento iscritto al n. 4778 / 2021 V.G.di rigetto di reclamo ai sensi dell’art. 2674 bis c.c.
2. Antonio e Vincenza Matarrese resistevano con controricorso.
3. Il Consigliere delegatoha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
4. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente ha depositato istanza dicessazione della materia del contendere e in ogni caso ha rinunciato al ricorso a mezzo del difensore munito di procura specialerilasciata anche a tal fine. RITENUTO CHE: La rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.ce quindi è atto idoneo a determinare l'estinzione del processo (ex art. 391 cpc). La rinuncia però non risulta accettata dalla controparte (che con la memoria ha insistito per il rigetto del ricorso e favore delle spese), sicché la Società ricorrente deve essere condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo (v. art. 391 ultimo comma cpc). Ric. 2023n. 9370sez. S2 - A d. 06/0 2 /202 4 La non conformità della decisione con la proposta comporta- ai sensi dell’art. 380 bis ultimo comma cpc - la non applicazione dell’art. 96 cpc.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000,00più 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; Così deciso in Roma, nella camera di