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Sentenza — n. 7429/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's claim that professional fee prescription starts when case ends, not when administrative procedure expires.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7429/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the lawyer's appeal against an appellate decision that had declared his professional fees prescribed. The court held that the ten-year prescription period for fees earned in an administrative case begins only when the judicial process is definitively extinguished, not when the administrative deadline for continuing the case expires. Consequently, the appellate judgment was quashed and the case remitted for a new decision on the fees.

Regesto Legislator

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Art. 2935, 2957 c.c.; Art. 9 L. 205/2000; The ten-year prescription period for professional fees earned in an administrative proceeding commences from the date of the definitive extinction of the judicial process, not from the expiration of the statutory deadline to request its continuation.

Parole chiave

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professional fees prescription administrative law extinction ten-year limitation period lawyer-client relationship art. 9 L. 205/2000 credito a lungo termine proroga del termine credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
La convenuta, raggiunta dalla domanda di pagamento del compenso da parte del ricorrente, aveva eccepito la prescrizione ordinaria, non quella presuntiva: ciò non esclude, tuttavia, che per individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c., possa farsi riferimento all’art.
Art. 2957 c.c.
2935 c.c., possa farsi riferimento all’art. 2957 c.c., poiché entrambi i fatti estintivi esigono l’accertamento del momento a partire dal quale il diritto poteva esser fatto valere del titolare (Cass.
Art. 9 L. 205/2000
26 della legge n° 1034 del 1971, come modificato dall'art. 9 della legge 205/2000, ai sensi dell'art.
Art. 26 L. 1034/1971
Con l’unico motivo, si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.1722, 2935, 2946, 2957, comma 2 cc, in relazione all'art. 26 della legge n° 1034 del 1971, come modificato dall'art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
9 della legge 205/2000, ai sensi dell'art. 360 , comma primo, n.
art. 86 c.p
proposto da CONSORTI ERMANNO, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Roma, Via degli Scipioni n.
art. 2935 c.c
La convenuta, raggiunta dalla domanda di pagamento del compenso da parte del ricorrente, aveva eccepito la prescrizione ordinaria, non quella presuntiva: ciò non esclude, tuttavia, che per individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c., possa farsi riferimento all’art.
art. 2957 c.c
2935 c.c., possa farsi riferimento all’art. 2957 c.c., poiché entrambi i fatti estintivi esigono l’accertamento del momento a partire dal quale il diritto poteva esser fatto valere del titolare (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 964/1964
Cass. 7281/2012
Cass. 17924/2023
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.
Consiglio di Stato n. 2881/2008
Il decreto costituisce, quindi, provvedimento decisorio che definisce il processo in via breve ed il cui scopo è la verifica dell’interesse di parte alla prosecuzione del giudizio ad opposizione (Consiglio di Stato n. 2881/2008; Cass.
Cass. s.u. 396/2011
2881/2008; Cass. s.u. 396/2011 ; Consiglio di Stato 531/2006); prima della sua adozione e della sua definitività il rapporto processuale è ancora pendente (cfr.
Consiglio di Stato 531/2006
396/2011 ; Consiglio di Stato 531/2006); prima della sua adozione e della sua definitività il rapporto processuale è ancora pendente (cfr.
Cass. 21749/2021
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10027-2019 proposto da: IOVANE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO FIORENTINO (STUDIO LEGALE CARLINI), rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO PAOLINO, giusta mandato in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE; - Intimato - avverso il decreto di rigetto n. cronol. 7055/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositato il 27/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1200/2018 R.G. proposto da CONSORTI ERMANNO, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A, presso l’avv. Giorgio Antonini. –RICORRENTE– contro DI MATTEO FRANCESCO. -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1189/2017, pubblicata in data 8.8.2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 11.1.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Rosaria Dell’Erba, che ha chiesto di accogliere il ricorso.

Udito l’avv. Ermanno Consorti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 1189/20917, la Corte d’appello di Ancona ha riformato la pronuncia del Tribunale di Ancona e ha dichiarato prescritto il credito professionale del ricorrente per il patrocinio Oggetto: compensi professionali svolto in favore di Francesco Di Matteo in un giudizio amministrativo dichiarato estinto per mancata proposizione dell’istanza di prosecuzione ex art. 9, L. 206/2005. Il giudice distrettuale ha affermato che il dies a quo del termine di prescrizione decennale coincideva non con l’adozione del decreto di estinzione, trattandosi di provvedimento ad effetti puramente dichiarativi, ma, in mancanza di presentazione dell’istanza di prosecuzione ex art. 9 L. 205/2002, con la scadenza del termine biennale dall’iscrizione a ruolo del ricorso dinanzi al giudice amministrativo, quale fatto ad effetti estintivi automatici, evidenziando che, da quel momento alla data della prima richiesta di pagamento (11.6.2007), erano trascorsi più di dieci anni, con conseguente prescrizione del credito professionale.

Per la cassazione della sentenza l’avv. Ermanno Consorti propone ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. Francesco Di Matteo non ha svolto difese. La causa, avviata alla trattazione camerale dinanzi alla sesta Sezione civile, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 9170/2019.

2. Con l’unico motivo, si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.1722, 2935, 2946, 2957, comma 2 cc, in relazione all'art. 26 della legge n° 1034 del 1971, come modificato dall'art. 9 della legge 205/2000, ai sensi dell'art. 360 , comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la Corte d'Appello fatto decorrere la prescrizione dalla scadenza del termine biennale dall’iscrizione della causa a ruolo anziché dalla data del decreto con cui il Tar aveva dichiarato, in data 26/05/2017 , la perenzione del ricorso e l’estinzione della causa.

Il motivo è fondato. La convenuta, raggiunta dalla domanda di pagamento del compenso da parte del ricorrente, aveva eccepito la prescrizione ordinaria, non quella presuntiva: ciò non esclude, tuttavia, che per individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c., possa farsi riferimento all’art. 2957 c.c., poiché entrambi i fatti estintivi esigono l’accertamento del momento a partire dal quale il diritto poteva esser fatto valere del titolare (Cass. 2275/1974; Cass. 17924/2023). L’art. 2957 c.c., che ha lo scopo di fissare una data precisa di decorrenza facilmente verificabile, individua due diversi momenti di decorrenza della prescrizione a seconda che l’affare sia o meno concluso: per gli affari compiuti, essa decorre dalla decisione, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato, per quelli non compiuti dall’esecuzione dell’ultima prestazione (Cass. 4075/1975;

Cass.6033/1987; Cass. 12326/2001; Cass. 13374/2004; Cass.13401/2015; Cass. 275/2021). Si considerano definiti (ossia conclusi) non solo gli affari definiti con la decisione,anche in rito, la conciliazione, la revoca del mandato, ma anche quelli in cui una causa obiettiva o subbiettiva faccia venir meno il rapporto tra cliente ed avvocato, quale l’estinzione del giudizio in cui sia stato svolto il patrocinio (Cass. 964/1964; Cass.7281/2012; cfr. anche Cass. 17924/2023 per la decorrenza della prescrizione per gli affari non definiti). Ciò posto, deve considerarsi che nei giudizi amministrativi soggetti alla previsione dell’art. 9 della L. 205/2000, l’estinzione del processo, pur presupponendo la mancata presentazione dell’istanza di prosecuzione del giudizio e la scadenza del termine biennale di legge, va dichiarata dal giudice.

La norma, modificando l’art. 26 della L. 1034/1971, ha previsto che la rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate con decreto dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato e che, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. La successiva ordinanza è i mpugnabile in appello.

Il decreto costituisce, quindi, provvedimento decisorio che definisce il processo in via breve ed il cui scopo è la verifica dell’interesse di parte alla prosecuzione del giudizio ad opposizione (Consiglio di Stato n. 2881/2008; Cass. s.u. 396/2011 ; Consiglio di Stato 531/2006); prima della sua adozione e della sua definitività il rapporto processuale è ancora pendente (cfr. in motivazione, Cass.21749/2021). L’art. 9, oltre ad aver comportato l’abrogazione dell’art. 27, n. 1 e n. 2 della legge n. 1034 del 1971, che contemplava il procedimento in camera di consiglio per i giudizi relativi alla rinuncia al ricorso, alla perenzione e alla cessazione della materia del contendere, ha delineato una fase procedimentale di applicazione generale (anche ai giudizi amministrativi di appello), rispondendo ad un’esigenza di semplificazione che il legislatore del 2000 ha introdotto allo scopo di accelerare i tempi del processo (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato –Ad. pl. 6/2004).

In definitiva, il termine di prescrizione decennale del credito professionale non poteva farsi decorrere dalla scadenza del termine biennale dall’iscrizione della causa a ruolo dinanzi al giudice amministrativo entro il quale doveva esser proposta istanza di prosecuzione, poiché a tale data il processo ancora pendente e non poteva considerarsi automaticamente esaurito il rapporto professionale. E’, di conseguenza, accolto l’unico motivo di ricorso; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accogliel’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 11.1.2024.