Cassation court dismisses appeal as litigation extinguished by mutual withdrawal of claims and rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished following a mutual withdrawal of claims and rights by the parties. Burgo Group withdrew its demands and the servitude, while Rivalutazione Trara requested the dismissal of the case with costs shared equally. The court ruled that the procedural proposal for judgment definition was incompatible with the parties' agreement to terminate the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: When parties mutually withdraw their claims and rights, the litigation is extinguished without rinvio, and costs are borne equally unless otherwise agreed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27965/2022 proposto da: BURGO GROUP SPA, elettivamente domiciliata in Roma Via G. Caccini 1, presso lo studio dell’avvocato Riccardo Villata (VLLRCR41M17G337N) rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Alberto Villata (VLLSFN75C14B300L), Salvatore Braghini (BRGSVT66P23A515J), Enrico Giliberti (GLBNRC45H29F839V). -Ricorrente – Contro RIVALUTAZIONE TRARA S.R.L., elettivamente domiciliata in Pescara Corso Umberto I, presso lo studio dell’avvocato Leonello Brocchi (BRCLLL62A02G482V) che la rappresenta e difende. -Controricorrente – Nonchécontro IMERYS MINERALI SPA, CONSORZIO COOPERATIVE MARSICA SVILUPPO AGRICOLO ABRUZZO IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, PRESIDER SRL. -Intimate – Proprietà Avverso le sentenz e della Corte d’appello dell’Aquila n. 654/2020 , e n. 1694/2021,depositata il 15/11/2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del06 febbraio 202 4 . FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Burgo Group S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, avverso: (i) la sentenza non definitiva della Corte d’appello dell’Aquila che ha dichiarato costituita a vantaggio dello stabilimento industriale della Burgo Group S.p.a. e dell’allacciamento ferroviario ivi esistente, ai sensi degli artt. 5 e 55 r.d. n. 1447/1992, servitù coattiva di passaggio sulla striscia di terreno in Avezzano oggi di proprietà della Rivalutazione Trara S.r.l., già di proprietà del Consorzio Cooperativo della Marsica, e sulla tratta ferroviaria ivi realizzata, ed ha rimesso la causa in istruttoria per la determinazione dell’indennità dovuta dall’ appellante all’appellata ; (ii) la sentenza definitiva della stessa Corte d’Appello che ha determinato in € 739.063 l’indennità dovuta da Burgo per l’esercizio effettivo della servitù di passaggio.
2. La Rivalutazione Trara S.r.l ha resistito con controricorso, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
3. Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, cod. proc. civ., che è stata ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso ed è quindi stata fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
4. Con atto datato 12/10/2023, le parti costituite hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere tra di esse per intervenuta rinuncia alle domande originariamente proposte e ai relativi diritti, con cassazione senza rinvio delle sentenze impugnate e ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado; il tutto a spese integralmente compensate. Le parti hanno riproposto le stesse conclusioni nelle rispettivi memorie illustrative depositate in prossimità dell’adunanza camerale. È in atti anche la rinuncia di Burgo alle domand e e alla servitù , datata 17/03/2023.
5. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio.
6. Le spese del giudizio di cassazione restano a carico di ciascuna parte (art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.).
7. La pronuncia di estinzione non è conforme alla proposta di definizione del giudizio ex art. 380 - bis , cod. proc. civ., sicché non sono applicabili il terzo e il quarto comma dell’articolo 96.
P.Q.M.
La Corte dichiara estin