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Ordinanza — n. 7180/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for failure to pay unified contribution and orders costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7180/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Rodolfo Liberti's appeal against a second-instance judgment regarding a unified contribution payment. The court found that the procedural conditions for requiring an additional contribution under the Unified Contribution Law were met. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing parties' legal fees and court costs.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; The court must verify the existence of procedural prerequisites for the obligation to pay the unified contribution before dismissing an appeal for non-payment.

Parole chiave

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unified contribution procedural prerequisites appeal dismissal court costs Italian civil procedure principio della doppia incriminazione doppio onere uso delle convenzioni di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
FATTI DI CAUSA 3di 104di 105di 106di 107di 108di 109di 10 Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1239/2021 R.G. proposto da : LIBERTI RODOLFO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVOIA N. 80, presso lo studio dell’avvocato ELETTRA BIANCHI (BNCLTR69R47H50MV), rappresentato e difeso dall'avvocato MARISA PAGLIONE (PGLMRS68H43A080I) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro ALARIO ANNIBALE e DI FILIPPO CARMELA, presso lo studio dell'avvocato ANGELO NIGRETTI (NGRNGL65E27L328E) , che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 1776/2020depositata il 20 . 10 . 2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.3.2024dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA 3di 104di 105di 106di 107di 108di 109di 10 Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso di Liberti Rodolfo, e lo condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in €200,00 per spese ed € 6.000,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 15%, nonché al pagamento in favore di Alario Annibale e Di Filippo Carmela della somma equitativamente determinata di € 6.000,00 ed al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00. Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. Cos