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Ordinanza — n. 7165/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding mortgage reduction, upholding lower court's cost allocation to successful parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7165/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Pezzo SNC against the Second Instance Court of Venice's judgment. The appellant sought a reduction of the mortgage registered on properties acquired via exchange, while the bank and its successor, Prelios Credit Servicing, argued for the validity of the lien. The court affirmed that the lower court correctly allocated litigation costs to the winning parties, including the intervening creditor who became a proper party to the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 2872 cod. civ.; Art. 111, 3rd comma; Art. 91 cod. proc. civ.: The court upholds the allocation of litigation costs to the victorious parties, including those who intervened as successors in the disputed rights, rejecting appeals based on procedural irregularities regarding cost distribution.

Parole chiave

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mortgage reduction exchange of properties litigation costs allocation intervening party status civil procedure law successor in rights Cassation appeal garanzia della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 2872 cod. civ.
la società Pezzo Snc citò in giudizio il Ban co BPM Spa (nella precedente denominazione) al fine di sentire dichiarare la riduzione/restrizione ex art. 2872, cod.
Art. 111, 3rd comma cod. proc. civ.
civ.) , ma come successore a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111, cod.proc.
Art. 91 cod. proc. civ.
È corretta, pertanto , la statuizione del giudice d’appello che , in applicazione del principio della soccombenza (art. 91, cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, cod.
Art. 96 cod. proc. civ.
–il terzo e il quarto comma dell’art. 96, cod.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 100 c.p
art. 1263 c.c
91 - 92 e 111 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1263 c.c., in relazione agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023
Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023, Rv.
Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023
668909 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv.
Sez. 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023
668850 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8037/2020 proposto da: PEZZO SNC DI ONOFRIO LUIGI C., domiciliata ex lege in Roma , Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentata e difes a dall ’ avvocato Stefano Antonacci (NTNSFN56L30L781K). -Ricorrente – Contro BANCO BPMSPA, già BANCA POPOLARE DI VERONA S. GEMINIANO E S.PROSPERO SPA, domiciliat o ex lege in Roma , Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentat o e difes o dall’avvocato Aldo Bulgarelli (BLGLDA54D16L781Q). -Controricorrente – Nonché contro PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, n.q. di mandataria della RED SEA SPV SRL, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana 5, presso lo studio dell’avvocato Elena Vaccari, rappresentata e difesa Riduzione di ipoteca dall’avvocato Carlo Alberto Giovanardi , dall’avvocato Paolo Pototschnig e dall’avvocato Paola Figliodoni. -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 4307/2019 depositata il 09/10/2019.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del13 marzo 202 4 . Rilevato che:

1. la società Pezzo Snc citò in giudizio il Ban co BPM Spa (nella precedente denominazione) al fine di sentire dichiarare la riduzione/restrizione ex art. 2872, cod. civ., dell’ipoteca iscritta dalla banca sugli immobili facenti parte di un complesso edilizio di nuova costruzione. A sostegnodella domanda, dedusse che : (i) aveva stipulato, in data 29 marzo 2010 , atto di permuta con conguagli con la società La Maison Sas, alla quale aveva traferito la piena proprietà del fabbricato da cielo a terra con annessa porzione di area pertinenziale sito in Verona, Via Dora Baltea, 119/B, e la piena proprietà di un appartamento in Verona, Via Monte Crocetta, 1, e che, a sua volta, l’altra contraente le aveva trasferito, a titolo di permuta , la piena proprietà di porzioni dell’edificio da costruire previa demolizione e ricostruzione del fabbricato acquistato in permuta e , precisamente, quattro appartamenticon altrettante autorimesse ; (ii) il valore dei beni trasferiti dalla Pezzo Snc a favore della società La Maison Sas veniva convenuto in € 753.000,00 , di cui € 150.000,00,corrisposti prima del rogito, a mezzo assegni , e il saldo, pari a € 603.000,00, con la permuta dei quattro appartamenti da costruire; (iii)sempre in data 29 /03/ 2010, la società La Maison Sas aveva stipulato con la Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero un contratto di mutuo ipotecario (di 2 milioni di euro) ex art. 38 , t.u.b., in forza del quale veniva iscritta ipoteca volontaria su tutti i beni immobili oggetto della menzionata permuta; (iv) con atto notarile del 16/12/2013, venivano catastalmente identificati gli immobili che,in forza della permuta , erano di proprietà della Pezzo Snc ( identificati al CF Comune di Verona, Fg. 324, mapp. 97, sub 20; sub 21; sub 26; sub 35; sub 44; sub 45; sub 51; sub 55); (v) in data 13 /01/ 2015 , la società La Maison Sas veniva dichiarata fallita (con sentenza del Tribunale di Verona n. 3/2015); (vi) con PEC dell’11/01/2016, aveva chiesto alla banca la riduzione dell’ipoteca sugli immobili di cui era proprietaria, richiesta disattesa dalla banca,con PEC del 12/01/2016. (vii) l’ipoteca sui detti immobili causava all’attrice un grave pregiudizio poiché rendeva i beni non commerciabili.

Nel primo atto difensivo,il Banco BPM S pa contestò la domanda e ne chiese il rigetto sul rilievo che, nella permuta posta dall’attrice a fondamento delle sue pretese, le parti avevano convenuto che le singole porzioni immobiliari (testualmente) “[si] intenderanno venute ad esistenza nel momento in cui siano finite e con la richiesta di agibilità almeno presentata” e, che non essendosi ancora verificato alcun effetto traslativo degli immobili oggetto di permuta sui quali era stata iscritta ipoteca, la permanenza della garanzia realeera legittima e opponibile all’attrice;

2. il Tribunale di Verona, con sentenza n. 573/2018, respinse la domanda;

3. proposta impugnazione dalla soccombente, la Corte d’appello di Veneziaha respinto l’appello così motivando la decisione : (a) la condizione prevista nel contratto di permuta per il trasferimento a favore dell’attrice della proprietà degli immobili non si era verificata dato che, come ammesso da lla parte nell’at to di citazione, la costruzione degli immobili non era stata ultimata e non era stata rilasciata l’abitabilità; (b) al contrario di quanto dedotto come motivo di appello, era inconferente la disciplina degli artt. 7 e 8, del d.lgs. “215/2005” (o, meglio, del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 112, recante “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire […]”), secondo cui: (art.

7) in caso di edificio per il quale può ottenersi l’accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costituzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l’assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell’ipoteca a garanzia; (art.

8) il notaio non può procedere alla stipula dell’atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell’ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull’immobile. Ed infatti, sottolinea la Corte veneta, nel presente giudizio non è stato richiesto il “frazionamento del mutuo” che, per altro, presuppone la procedura di cui all’art. 7, cit., che non risulta essere stata espletata; (c) infine, posto che spettava alla cedente (La Maison Sas) compiere le attività necessarie per liberare i beni dall’ipoteca,e che la convenuta non aveva ottemperato a tale obbligo, non era neppure ravvisabile la responsabilità della banca dedotta dall’appellante;

4. la Pezzo Snc ha proposto ricorso per cassazione, con tremotivi. Il Banco BPM Spa ha resistito con controricorso.Prelios Credit Servicing Spa, quale mandataria di Red Sea SPV Srl, cessionaria del credito, intervenuta nel giudizio di appello, si è costituita con controricorso notificato alle altre parti il 1°/ 06 /2020, depositato in cancelleria il 12/06/2020, come risulta dal timbro dell’ufficio depositi della Corte apposto sulla prima pagina del controricorso. Con istanza datata 27/02/2024, la parte ha chiesto di essere autorizzata al deposito cartaceo dell’atto di costituzione, sul rilievo che, benché la costituzione sia avvenuta regola rmente, essa non risulta dal fascicolo telematico.

Il Collegio rileva che le circostanzededotte dalla controricorrente - non contestate dalla ricorrente - trovano conferma nella documentazione allegata alla sua istanza del 27/02/2024; pertanto, manda alla Cancelleria per l’acquisizione della copia (ove necessario, anche cartacea) del controricorso , già disponibile in atti in quanto allegato alla citata istanza, inserita del programma desk in data 28/02/2024, affinché risulti la costituzione in giudizio della stessa parte;

5. questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, cod. proc. civ., che è stata ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380- bis.1, cod. proc. civ., La ricorrente ha depositato una memoria in prossimità dell’adunanza camerale;Consideratoche:

1. il primo motivo di ricorso -“Violazione e falsa applicazione degli artt. 2872-2874-2875 c.c. e art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.” - censura la sentenza impugnata che non ha rilevato che l’attrice aveva interesse ad ottenere la riduzione dell’ipoteca perché, a prescindere dal passaggio di proprietà dei beni, quale parte venditrice, aveva ottenuto, a titolo di pagamento del prezzo, un acconto di € 150.000,00 e, a saldo, quattro appartamenti da costruire, in permuta del controvalore di €603.000,00;

2. il secondo motivo – “ Violazione e falsa applicazione degli artt.100 e 112 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 2872-2783- 2874-2875 c.c. e art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 4, c.p.c.” – censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sulla questione centrale del giudizio, e cioè se l’attrice fosse o meno legittimata e avesse interesse ad ottenere, ai sensi degli artt. 2872 e seguenti, c.c., la riduzione dell’ipoteca. Inoltre, aggiunge la parte, la Corte d’appello- che ha omesso di accertare l’eccedenza dei beni ipotecati rispetto ai crediti della banca - se avesse compiuto tale verifica avrebbe accertato che il valore degli immobili documentato era nettamente superiore ai parametri di cui alle norme richiamate nella rubrica del mezzo d’impugnazione e agli artt. 38 e 39, t.u.b., avendo essa ricorrente ottenuto soltanto il pagamento di €150.000,00, ma non il controvalore di € 603.000,00, essendo i quattro immobili di nuova costruzione vincolati da ipoteca; 2.1. i due motivi, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono infondati; 2.2. la Corte d’appello, senza escludere l’interesse ad agire e la legittimazione ad agire dell’attrice, e senza incorrere nel prospettato vizio di omessa pronuncia, ha rigettato la domanda sul rilievo che la Pezzo Snc non aveva diritto di ottenere la riduzione dell’ipoteca , iscritta a garanzia del credito fondiario concesso dalla banca a La MaisonSas.

Per la Corte territoriale, infatti, era pacifico che, ai sensi del contratto di permuta, da un lato, la proprietà dei quattro appartamenti di nuova costruzione sarebbe stata acquisita automaticamente dalla Pezzo Snc non appena le porzioni del nuovo edificio fossero state finite e fosse stata presentata la richiesta di agibilità; dall’altro lato, l’ attrice non era proprietaria degli appartamenti di nuova costruzione ad essa pervenuti in permuta poiché l’”edificato” non era arrivato al punto di realizzazione idoneo alla presentazione della richiesta di abitabilità/agibilità.

Al riguardo, è il caso di ribadire il principio di diritto in forza del quale i l proprietario di più immobili gravati, nel loro insieme, da ipoteca suscettibile di riduzione perché iscritta in eccesso rispetto al loro complessivo valore, conserva il diritto e l’ interesse ad ottenere la riduzione dell’ipoteca stessa anche se, al momento di proporre la relativa domanda, abbia alienato parte di detti immobili a persone cui l’esistenza dell’ipoteca era nota, potendo la riduzione stessa operare, del tutto legittimamente, anche liberando dal vincolo reale gli immobili venduti e concentrando l’iscrizione su quelli di cui il debitore sia rimasto proprietario ( Sez. 3, Sentenza n. 4428 del 27/03/2001 , Rv. 545216 -01);

3. il terzo motivo –“Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 - 92 e 111 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1263 c.c., in relazione agli artt. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.” – censura la sentenza impugnata che ha liquidato le spese del giudizio anche a favore della Prelios Credit Servicing, cessionaria del credito garantito dall’ipoteca oggetto del giudizio, trascurando che quest’ultima non era qualificabile come intervenuta (art. 105, cod. proc. civ.) , ma come successore a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111, cod.proc. civ.), con la conseguenza che la parte cedente (Banco BPM Spa), fino alla formale estromissione dal giudizio, conservava la propria legittimazione, quale sostituto del cessionario, sicché il giudice d’appello avrebbe dovuto liquidare le spese di lite soltanto a favore del sostituto processuale (Banco BPM Spa); 3.1. il motivo è infondato; 3.2. in disparte la prospettabile inammissibilità della doglianza, connessa alla novità della questione relativa alla posizione processuale dell’intervenuta Prelios Credit Servicing, che non risulta essere stata sollevata nel corso del giudizio di appello, rileva la Corte che la società intervenuta , quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, per effetto del legittimo intervento spiegato in giudizio, ai sensi del terzo comma dell’art. 111, cod. proc. civ., è divenuta parte del processo.

È corretta, pertanto , la statuizione del giudice d’appello che , in applicazione del principio della soccombenza (art. 91, cod. proc. civ.), ha liquidato le spese del giudizio a favore della appellata e dell’intervenuta, quali parti (entrambe) vittoriose;

4. in conclusione, il ricorso è rigettato;

5. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

6. poiché il ricorso è deciso in conformità della proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. –il terzo e il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende, di unasomma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000 ; c fr. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023, Rv. 668909 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv. 668850 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023, Rv. 669107 –01);

7. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto;

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore del Banco BPM Spa in € 6.000,00, più € 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento per il rimborso delle spese generali, e agli accessori di legge; in favore di Prelios Credit Servicing Spa, quale mandataria di Red Sea SPV Srl, in € 6.000 ,00, più € 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento per il rimborso delle spese generali, e agli accessori di legge, Condanna la ricorrente al pagamento della somma di € 6.000,00, in favore del Banco BPM Spa , e al pagamento della somma di € 6.000,00, in favore di Prelios Credit Servicing Spa, quale mandataria di Red Sea SPV Srl,nonché di una ulteriore somma di € 3.000 ,00, in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ul