Cassation appeal dismissed for non-integration of contradictory proceedings against a missing party. The court ruled the appeal inadmissible because the required party was not notified. The court held that procedural defects prevent substantive review. The decision emphasizes strict adherence to procedural rules. The outcome was a dismissal of the appeal. The case involved property access disputes. The ruling highlights the importance of proper notification. The court applied civil procedure codes. The decision was made on March 18, 2024. The appeal was against an appellate court judgment. The missing party was an heir. The court ordered payment of costs. The case concerned servitude rights. The ruling is final and binding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the required party, Carmina Miletta, was not integrated into the proceedings within the mandatory sixty-day deadline. The appellants failed to notify this heir, despite a prior interlocutory order granting them the time to do so. Consequently, the court dismissed the appeal under Articles 331 and 371-bis of the Civil Procedure Code, ordering the appellants to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331, comma 2; Art. 371-bis c.p.c.: The appeal is inadmissible if the contradictory proceedings are not integrated against a party who was not notified, as procedural defects preclude substantive examination.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11029/2019proposto da: GAROFALO ANTONIO, GAROFALO MARIA, GAROFALO NICOLA, domiciliatiex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difes i dall ’ avvocato Michele Calabrese(CLBMHL56A22D122P) . -Ricorrenti - Contro GAROFALO SALVATORE, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocatoWalter Parise (PRSWTR62A08F157T ) . -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 570/2019 depositata il 19/03/2019.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 13 marzo 2024. POSSESSOFATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Salvatore Garofa lo, assumendo di essere comproprietario insieme con Francesco Rizzuti, di un piccolo appezzamento di terreno in Petilia Policastro, confinante con l’abitazione di Domenico Garofalo e di Nicola Garofolo e con altro appezzamento di sua proprietà, al quale aveva sempre avuto accesso percorrendo il primo appezzamento e il terreno dei resistenti, che presentava un’apertura nella recinzione, ha chiesto tutela possessoria in quanto questi ultimi avevano accatastato della legna in prossimità della recinzione per ostruire il varco e precludergli l’accesso al secondo appezzamento di terreno di proprietà dell’attore.
2. Il Tribunale di Crotone - nel contraddittorio de i resistenti che , costituendosi, avevano negato l’altrui possesso dato che, da più di trent’anni, accatasta vano la legna sulla striscia di terreno di loro proprietà anche a ridosso della recinzione che delimitava la loro proprietà rispetto a quella del ricorrente – sentiti alcuni informatori, ha rigettato la richiesta d’interdetto possessorio con ordinanza confermata da l Collegio del reclamo, per mancanza di prova del possesso, in capo a Salvatore Garofalo, del secondo terreno e della servitù di passaggio attraverso il fondo di Domenico Garofalo e di Nicola Garofalo al fine di acceder e al secondo terreno ; il primo giudice, all’esito della fase di merito, ha rigettato la domanda possessoria per analoghe ragioni.
3. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1815/2014, disposta una c.t.u. e d escussa la teste Rosina Miletta, che non era stata sentita in primo grado, ha respinto l’appello di Salvatore Garofalo, al quale avevano resistito Nicola Garofalo e Maria Garofalo (erede di Domenico Garofalo).
4. Salvatore Garofalo ha chiesto la revocazione della sentenza n. 1815/2014 e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n.570/2019,nella resistenza di Nicola Garofalo, Maria Garofalo, Antonio Garofalo ( gli ultimi due quali ered i di Domenico Garofalo ) , e nella contumacia di Carmina Miletta (erede di Carmine Garofalo, a sua volta erede di Domenico Garofalo), ha revocato la sentenza n. 1815/2014,e, quanto al giudizio rescissorio, in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone, ha ordinato la reintegrazione di Salvatore Garofalo nel possesso della servitù di passaggio attraverso le particelle 416, 417 e 418 al fine di accedere, attraverso i due varchi presenti nella recinzione ed evidenziati nelle fotografie allegate alla consulenza tecnica d’ufficio, alla parte alta e alla parte bassa della particella 206; inoltre, ha ordinato agli appellati di rimuovere la legna accumulata dinanzi al secondo dei detti varchi e di astenersi dal turbare il pacifico possesso di Salvatore Garofalo della servitù di passaggio attraverso la stradella in cemento sopra descritta; infine, ha condannato gli appellati al pagamento delle spese processuali.
5. La Corte territoriale , preliminarmente, ha ritenuto ammissibile la domanda di revocazione di Salvatore Garofalo,il quale, lamentando un errore di percezione della rappresentazione dei luoghi di causa riprodotta nelle fotografie allegate agli atti, ha contestato la sentenza d’appello perché, se fosse stata ritenuta la preesistenza del muro di sostegno di via Bachelet , avrebbe dovuto negarsi l’attendibilità del teste Toscano, il quale aveva affermato che Salvatore Garofalo accedeva al proprio fondo direttamente da via Bachelet, piuttosto che quella della teste Miletta, la quale (al contrario) aveva confermato il possesso della servitù di passaggio in capo a Salvatore Garofalo attraverso la stradella in cemento e le aperture nella recinzione ostacolate dal legname ivi depositato.
E questo per la decisività del prospettato errore percettivo della Corte che rappresentava l’elemento dirimente per valutare l’attendibilità delle opposte dichiarazioni dei testi Toscano e Miletta .6. Ciò stabilito , la sentenza oggetto di questo giudizio ritiene fondata la revocazione in quanto le fotografie in atti non dimostrano affatto che il muro di sostegno di via Bachelet sia stato edificato successivamente allo spoglio della servitù di passaggio, poiché le fotografie allegate al fascicolo di primo grado di Salvatore Garofalo non ineriscono al confine con via Bachelet, ma unicamente all’accatastamento di legna che chiude l’apertura della recinzione che dà accesso al terreno dell’attore in revocazione.
Del resto, prosegue la stessa decisione, non è plausibile che il muro di sostegno della via Bachelet sia stato costruito in epoca successiva alla stessa realizzazione della strada, tenuto conto dell’entità del dislivello esistente tra il piano strada della stessavia e la sottostante particella 206 diproprietà di Salvatore Garofalo .
7. Revocata con queste argomentazioni la sentenza d’appello n. 1815/2014, la Corte di Catanzaro ha quindi esaminato e accolto l’impugnazione di Salvatore Garofalo avverso la sentenza del Tribunale di Crotone. Ed infatti, per un verso, ha ritenuto provato il possesso, in capo all’appellante, della servitù di passaggio attraverso la stradella in cemento a servizio anche delle abitazioni degli appellati; per altro verso, ha ritenuto provato che la legna accatastata da questi ultimi in prossimità dell’apertura d ella recinzione ostrui sse a Salvatore Garofaloil varco e gli precludesse l’accesso al secondo appezzamento di terreno di suaproprietà.
8. Antonio Garofalo, Maria Garofalo e Nicola Garofalo hanno proposto ricorso, concinque motivi, per la cassazione della sentenza d’appello. Salvatore Garofaloha resistito con controricorso.
9. Con ordinanza interlocutoria del 24/0 5 /20 23 ( pubblicata il 15/06/2023), altro Collegio di questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Carmina Miletta, quale parte processuale cui il ricorso per cassazione non è stato notificato, ed ha assegnato ai ricorrenti un termine perentorio di sessanta giorni per l’integrazione del contraddittorio.
10. La c ancelleria , in data 13/11/2023, ha attestato che i ricorrenti non hanno integrato il contraddittorio nel termine perentorio ad essi assegnato.
11. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 331, secondo comma, e 371-bis, cod. proc. civ. (ex multis, Cass. n. 12661/2020).
12. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
13. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.000,00, più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma