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Ordinanza — n. 7159/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian election court annuls fine due to flawed service of notice under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7159/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled an administrative fine of €25,823 imposed on Antonella Moroso for non-compliance with election expenditure rules. The lower courts had upheld the penalty based on a warning notice served via registered mail, but the Court found the service defective because the official's report failed to explicitly document the delivery attempt and receipt status. Consequently, the warning was deemed legally invalid, rendering the subsequent enforcement order and the associated monetary sanction null and void.

Regesto Legislator

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Art. 140 cod. proc. civ.; Art. 15, comma 8, legge n. 515/1993: The official's report (relata) is the exclusive and mandatory proof of service; its absence or defects regarding the recipient's receipt status invalidates the notice and any subsequent enforcement measures.

Parole chiave

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service of process officials report administrative fine election law nullity of notice Civil Procedure Code registered mail spese elettorali

Disposizioni normative citate

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Art. 140 cod. proc. civ.
A sostegno della decisione, la Corte territoriale affermava, per quel che qui ancora rileva, che dalla documentazione allegata risultava la corretta notifica, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., della diffida di cui all’art.
Art. 15, comma 8, legge n. 515/1993
in relazione alla notifica della diffida di cui all’art. 15, comma 8, legge n. 515/1993, censurabile exart.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
515/1993, censurabile exart. 360, comma 1, nn.
art. 140 cod. proc. civ
A sostegno della decisione, la Corte territoriale affermava, per quel che qui ancora rileva, che dalla documentazione allegata risultava la corretta notifica, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., della diffida di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22333 del 2021
in concreto adottata (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22333 del 2021, Rv.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16899 del 31/07/2007
661961 – 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16899 del 31/07/2007, Rv.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7160 del 16/05/2002
600937 – 01 ; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7160 del 16/05/2002, Rv.
Cass. Sez. 2, n. 17751 del 21.06.2023
Cass. Sez. 1, Ord. n. 28262 del 2019
17751 del 21.06.2023, richiamata anche in memoria del ricorrente; Cass. Sez. 1, Ord. n. 28262 del 2019; Cass.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3015-2022 proposto da: MOROSO Antonella, elettivamente domiciliata in ROMA , presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VACCARO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Roma; -intimato - avverso la sentenza n. 4040/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20.09.2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO; RILEVATO CHE:

1. Antonella Moroso impugnava la sentenza n. 4041/2021 con la quale la Corte d’Appello di Roma confermava la pronuncia, resa dal Tribunale di Roma, di rigetto dell’opposizione avverso ordinanza- ingiunzione emessa dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per Ric. 2022 n. 03015 sez. S2 -ud. 20-09-2023 - 2 - l’irrogazione della sanzione di €25.823,00, in ragione dell’omessa dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute in occasione della consultazione politica svoltasi il 24 e 25 febbraio2013.

2. A sostegno della decisione, la Corte territoriale affermava, per quel che qui ancora rileva, che dalla documentazione allegata risultava la corretta notifica, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., della diffida di cui all’art. 15, comma 8, legge 10 dicembre 1993, n. 515. A giudizio della Corte, nella stessa data di notifica presso il luogo di residenza dell’appellante (16.03.2015), pur non risultando sbarrata l’apposita casella sull’avviso di ricevimento nella prima raccomandata, era stata spedita una seconda raccomandata (cfr. «n. 43 avviso di ricevimento dell’atto spedito dall’Unep in data 16 marzo)»,rispetto alla quale si era, dunque, compiuto il termine di giacenza.

3. Avverso la predetta pronuncia Antonella Moroso proponeva ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo. Restava intimato il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale. CONSIDERATO CHE:

1. Con un unico mezzo di ricorso si deduce violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. in relazione alla notifica della diffida di cui all’art. 15, comma 8, legge n. 515/1993, censurabile exart. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. La ricorrente contesta la validità della notifica della diffida ad adempiere, in quanto nella relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario, non si rinviene alcuna annotazione in merito all’invio della raccomandata a/r di avvenuto deposito prescritta dall’art. 140 del codice di rito, ed è assente la comunicazione che l’Uff. giud. avrebbe dovuto inviare alla Moroso, poiché è stata prodotta solo una fotocopia della busta scannerizzata, ma senza il contenuto.

In sostanza, la ricorrente lamenta che, poiché la relata fa piena prova di quanto in essa dichiarato, l’omessa menzione di un’attività che Ric. 2022 n. 03015 sez. S2 -ud. 20-09-2023 - 3 - l’U.G. avrebbe dovuto svolgere non può essere sopperita da una prova per presunzioni o da ulteriori atti successivi. 1.1. I l motivo è fondato. La valutazione di regolare perfezionamento nei modi di cui all'art. 140 cod. proc. civ. della notifica dell'avviso di accertamento contenuta nella gravata decisione non è conforme a diritto. Invero, la relazione di notifica (riprodotta nel ricorso introduttivo in ossequio al principio dell'autosufficienza) non reca alcuna attestazione del notificante in relazione al compimento dell’ultimo adempimento prescritto dall’art. 140 cod. proc. civ., ovvero dell’invio di raccomandata A.R.

La Corte del merito ha ritenuto di potere desumere tale adempimento, avuto riguardo alla fotocopia della busta di raccomandata « restituita al mittente » , ritenendo riferibile detta raccomandata alla relata di notifica, stante il « richiamo proprio dell’avviso n. 43 cit., contenuto nella busta restituita al mittente per compiuta giacenza». Va di contro rilevato che il collegamento tra busta e relata di notifica exart.140 cod. proc. civ. non è sorretto da alcun elemento, dato che l’indicazione del n.43 non identifica in modo univoco la spedizione e, soprattutto, non vale ad attestare l’invio da parte dell’Uff. giud. della comunicazione di cui all’art.140, ultima parte, cod. proc. civ.

Ed invero, secondo costante orientamento, l’attività del notificante deve risultare dalla relata, che costituisce l’unico mezzo con il quale può essere provata l’attività di notificazione, stante la procedimentalizzazione della stessa, come prevista per legge. Il mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione dell'atto) del destinatario e degli altri soggetti alternativamente indicati dalla disposizione dell’art - 140 c.pc. (e nell'ordine tassativamente ivi indicato) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore, unica ed Ric. 2022 n. 03015 sez.

S2 -ud. 20-09-2023 - 4 - esclusiva forma di documentazione delle attività notificatorie, non potendo essere dimostrata aliunde(nel caso di specie, dalla spedizione di una seconda raccomandata) oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica exart. 140 cod. proc. civ. in concreto adottata (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22333 del 2021, Rv. 661961 – 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16899 del 31/07/2007, Rv. 600937 – 01 ; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7160 del 16/05/2002, Rv. 554475 -01).

2. L'accoglimento del ricorso per le illustrate ragioni comporta la dichiarazione di illegittimità della diffida che, assolvendo alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e, nel contempo, di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio (Cass. Sez. 2, n. 17751 del 21.06.2023, richiamata anche in memoria del ricorrente; Cass. Sez. 1, Ord. n. 28262 del 2019; Cass. 01.04.2008 n. 8443; Cass. 17.03.2008, n. 7138), rende illegittima anche l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Commissione Regionale di Garanzia Elettoralein data 11.09.2015, con la quale veniva applicata nei confronti di Antonella Moroso la sanzione amministrativa pecuniaria di €25.823,00. In definitiva, il Collegio cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Commissione Regionale di Garanzia Elettorale in data 11.09.2015 nei confronti di Antonella Moroso. Si procede alla determinazione delle spese dei precedenti gradi di giudizio secondo soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione,in accoglimento del ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza- ingiunzione emessa dalla Commissione Regionale di Garanzia Elettorale in data 11.09.2015 nei confronti di Antonella Moroso; Ric. 2022 n. 03015 sez. S2 -ud. 20-09-2023 - 5 - condanna alle spese di lite la Commissione Regionale di Garanzia Elettorale, così liquidate:

a) per il giudizio presso il Tribunale di Roma in €2.000,00, oltre esborsi in euro 180,00, ed oltre accessori di legge;

b) per il giudizio pressola Corte d’Appello di Roma in €.1.900,00, oltre esborsi per euro 180,00, oltre accessori di legge; c)per il giudizio di legittimità, euro 2200,00, oltre esborsi per euro 200,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.