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Decreto — n. 7148/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7148/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7148/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7726/2023 R.G. proposto da : PERONE LEONARDO, elettivamente domiciliato in AGEROLA VIA M. R. FLORIO N. 85C, presso lo studio dell’avvocato SPARANO GIACOMO (SPRGCM69D23L845P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENEL ENERGIA SPA, E-DISTIRIBUZIONE SPA GIÀ ENEL DISTRIBUZIONE SPA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA GIÀ ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, ENEL SPA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO (BRGNTN57C01F901T) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VACCARELLA ROBERTO (VCCRRT77D05H501V) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.229/2023 depositata il 20/03/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7148/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PERONE LEONARDO, elettivamente domiciliato in AGEROLA VIA M. R. FLORIO N. 85C, presso lo studio dell’avvocato SPARANO GIACOMO (SPRGCM69D23L845P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENEL ENERGIA SPA, E-DISTIRIBUZIONE SPA GIÀ ENEL DISTRIBUZIONE SPA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA GIÀ ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, ENEL SPA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO (BRGNTN57C01F901T) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VACCARELLA ROBERTO (VCCRRT77D05H501V) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.229/2023 depositata il 20/03/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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restituzione dei sussidi statali condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione pagamento degli arretrati anticipi delle spese opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7726/2023 R.G. proposto da : PERONE LEONARDO, elettivamente domiciliato in AGEROLA VIA M. R. FLORIO N. 85C, presso lo studio dell’avvocato SPARANO GIACOMO (SPRGCM69D23L845P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENEL ENERGIA SPA, E-DISTIRIBUZIONE SPA GIÀ ENEL DISTRIBUZIONE SPA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA GIÀ ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, ENEL SPA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO (BRGNTN57C01F901T) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VACCARELLA ROBERTO (VCCRRT77D05H501V) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.229/2023 depositata il 20/03/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge