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Decreto — n. 7147/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7147/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7147/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7881/2023 R.G. proposto da : LA GRUTTA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 48, presso lo studio dell’avvocato SAMMARCO PIEREMILIO (SMMPML68R27H501A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BISACCA BRUNA, elettivamente domiciliata in MILANO PIAZZA LIMA, 3, presso lo studio dell’avvocato STARACE MARCO (STRMRC82D09E885Y) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.249/2023 depositata il 25/01/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7147/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LA GRUTTA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 48, presso lo studio dell’avvocato SAMMARCO PIEREMILIO (SMMPML68R27H501A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BISACCA BRUNA, elettivamente domiciliata in MILANO PIAZZA LIMA, 3, presso lo studio dell’avvocato STARACE MARCO (STRMRC82D09E885Y) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.249/2023 depositata il 25/01/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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spese di esecuzione condono delle spese procedurali obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni anticipo delle spese condanna al pagamento pecuniario spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7881/2023 R.G. proposto da : LA GRUTTA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 48, presso lo studio dell’avvocato SAMMARCO PIEREMILIO (SMMPML68R27H501A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BISACCA BRUNA, elettivamente domiciliata in MILANO PIAZZA LIMA, 3, presso lo studio dell’avvocato STARACE MARCO (STRMRC82D09E885Y) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.249/2023 depositata il 25/01/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Così