Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, Fire Cars Srl, did not act within the timeframe required by law, while the respondent, FCA Spa, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and the proceedings terminated, awarding the respondent the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal of settlement within forty days, the appeal is deemed renounced and the cassation proceedings are extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9466/2023 R.G. proposto da : FIRE CARS SRL, elettivamente domiciliata in GRAGNANO VIA BRANDI , presso lo studio dell’avvocato COTICELLI PASQUALE (CTCPQL53E19E131L) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FCA SPA IN PLRPT, elettivamente domiciliatain ROMA VIALE DELLE MILIZIE, 76, presso lo studio dell’avvocato TRONCONE RAFFAELE (TRNRFL70C04G964J) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARBATELLI MAURIZIO (BRBMRZ55C08F839W) -controricorrente- nonchè contro AFELTRA LUIGI -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.4448/2022 depositata il 25/10/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione all’avvocato Maurizio Barbatel