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Decreto — n. 7138/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7138/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7138/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10178/2023 R.G. proposto da : QUADRINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in LATINA VIA CARDUCCI 7, presso lo studio dell’avvocato DI CIOLLO FRANCESCO (DCLFNC57S06F616T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro QUADRINO ERNESTO, QUADRINO PIETRO, DELL'UNTO BIANCA, QUADRINO BRUNO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6738/2022 depositata il 27/10/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7138/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : QUADRINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in LATINA VIA CARDUCCI 7, presso lo studio dell’avvocato DI CIOLLO FRANCESCO (DCLFNC57S06F616T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro QUADRINO ERNESTO, QUADRINO PIETRO, DELL'UNTO BIANCA, QUADRINO BRUNO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6738/2022 depositata il 27/10/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali;

Parole chiave

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anticipo spese tardivo rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali opposizione tardiva rinvio del dibattimento spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10178/2023 R.G. proposto da : QUADRINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in LATINA VIA CARDUCCI 7, presso lo studio dell’avvocato DI CIOLLO FRANCESCO (DCLFNC57S06F616T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro QUADRINO ERNESTO, QUADRINO PIETRO, DELL'UNTO BIANCA, QUADRINO BRUNO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6738/2022 depositata il 27/10/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso