Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Claudio Regazzoni, filed a decree against the respondent, Immobiliare Graziella Di Paola Giazza C. S.A.S., but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the termination of the case and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12064/2023 R.G. proposto da : REGAZZONI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in BERGAMO VIA SANT'ALESSANDRO N.3, presso lo studio dell’avvocato RIVA ALBERTO (RVILRT62A10A794L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro IMMOBILIARE GRAZIELLA DI PAOLA GIAVAZZI C. S.A.S., elettivamente domiciliata in MILANO VIA VISCONTI DI MODRONE 8/1 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SPRIO MAURIZIO CARMELO (SPRMZC55M11F205C) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BERGAMO n.2515/2022 depositata il 21/11/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione all’avvocato Maurizio Sprio Così