Decreto — n. 7134/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12200/2023 R.G. proposto da : IRACI CAPUCCINELLO MICHELE, IRACI CAPUCCINELLO GIACOMO, elettivamente domiciliati in CALTANISSETTA VIA E. DE NICOLA,17, presso lo studio dell’avvocato IACONA GIUSEPPE (CNIGPP57C19B429L) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro ILARDO UMBERTO, TULONE FABIO, SICSI SRL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell’avvocato ILARDO UMBERTO GIUSEPPE (LRDMRT67P19H792W) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1916/2022 depositata il 22/11/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7134/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : IRACI CAPUCCINELLO MICHELE, IRACI CAPUCCINELLO GIACOMO, elettivamente domiciliati in CALTANISSETTA VIA E. DE NICOLA,17, presso lo studio dell’avvocato IACONA GIUSEPPE (CNIGPP57C19B429L) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro ILARDO UMBERTO, TULONE FABIO, SICSI SRL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell’avvocato ILARDO UMBERTO GIUSEPPE (LRDMRT67P19H792W) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1916/2022 depositata il 22/11/2022.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12200/2023 R.G. proposto da : IRACI CAPUCCINELLO MICHELE, IRACI CAPUCCINELLO GIACOMO, elettivamente domiciliati in CALTANISSETTA VIA E. DE NICOLA,17, presso lo studio dell’avvocato IACONA GIUSEPPE (CNIGPP57C19B429L) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro ILARDO UMBERTO, TULONE FABIO, SICSI SRL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell’avvocato ILARDO UMBERTO GIUSEPPE (LRDMRT67P19H792W) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1916/2022 depositata il 22/11/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge