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Sentenza — n. 7053/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses a condominium owner's appeal against a default judgment against the condominium, ruling no independent standing exists.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7053/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal filed by a condominium owner against a default judgment issued against the condominium entity for unpaid common expenses. The appellant argued that the lower court erred in denying them independent procedural standing to oppose the decree, citing recent precedents regarding condominium disputes. The court reaffirmed that while individual owners have standing for disputes over their specific real rights, they lack independent standing to challenge debts owed by the condominium, which are exclusively represented by the administrator.

Regesto Legislator

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Art. 1117, 1131 cod. civ.; Art. 100, 645, 647 cod. proc. civ.: A single condominium owner does not possess independent procedural standing to file an opposition to a default judgment issued against the condominium for debts arising from the management of common assets, a right reserved solely for the administrator.

Parole chiave

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condominium standing default judgment opposition administrative representation common expenses debt procedural capacity azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari controversie patrimoniali legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 1117 cod. civ.
Art. 1131 cod. civ.
Ferma in tal caso la legittimazione dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1131 cod. civ., ad agire ed R.G.
Art. 100 cod. proc. civ.
Art. 645 cod. proc. civ.
Art. 647 cod. proc. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ
Avviato il ricorso in decisione in camera di consiglio, a norma dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 1131 cod. civ
Ferma in tal caso la legittimazione dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1131 cod. civ., ad agire ed R.G.
art. 1137 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5811 del 2022
Cass. n. 20282 del 2023
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Testo completo

entatae difesa per procura a lle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Costantino Montesanto, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo digitale pec del difensore. Ricorrente contro Fallimento I.GE.CO. s.r.l. , in persona de l curator e avv. Renato D’Isa , rappresentatoe difeso per procura a lle liti in calce al contro ricorso da ll’ Avvocat o Roberto Malinconico, elettivamente domiciliatopresso l’indirizzo digitale pec del difensore. Controricorrente e Di Donato Yvonne, Di Donato Luisa e Porpora Patrizia. Intimate avverso la sentenza n.706/2020 della Corte di appello di Salerno, pubblicata il 23. 6. 2020.

R.G. N. 22556/2021.Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 30 . 1. 202 4 consigliere Mario Bertuzzi. Uditele conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso . Fatti di causa Con atto di citazione del 2007 Desiderio Maria Sofia, condomina dell’edificio di via Masuccio Salernitano n. 36 di Salerno, propose opposizione al decreto che intimava al suddetto condominio il pagamento della somma di euro 102.566,90 in favore della s.r.l. I.GE.CO. a titolo di prezzo per l’esecuzione di lavori dati in appalto.

L’atto di opposizione fu notificato, oltreche alla società ingiungente, che si costituì in giudizio, anche al condominio ed agli altri condomini, che invece rimasero contumaci. Il Tribunale rigettò nel merito l’opposizione. Interposto gravame, la Corte di appello di Salerno dichiarò il difetto di legittimazione della attrice alla domanda, affermando che il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti del condominio, il quale era l’unico legittimato ad opporvisi e che ai singoli condomini può essere riconosciuta una legittimazione processuale autonoma soltanto nelle controversie in materia di diritti reali concernenti le parti comuni dell’edificio condominiale.

Annullò quindi la decisione impugnata e dichiarò definitivo il decreto ingiuntivoper mancata opposizione. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato con consegna all’ufficiale giudiziario in data22. 7. 2021, ha proposto ricorso Desiderio Maria Sofia, affidandosi ad un unico motivo. Il Fallimento I.GE.CO. s.r.l. ha notificato controricorso , mentre i condomini non hanno svolto attività difensiva. Avviato il ricorso in decisione in camera di consiglio, a norma dell’art. 380 bis cod. proc. civ. ratione temporisvigente, con ordinanza interlocutoria del 2. 5. 2022 ne è stata disposta la discussione in pubblica udienza.

Parte ricorrente ha depositato memoria. R.G. N. 22556/2021.Ragioni della decisione L’unico motivo di ricorso , denunzia ndo nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1131 cod. civ. e degli artt. 100, 645 e 647 cod. proc. civ., assume l’erroneità della decisioneimpugnata per contrasto con i principi e le norme che reggono il condominio e ne disciplinano l’attività, in forza dei quali, si sostiene,la presenza dell’amministratore non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a tutela dei propri diritti, sicché essi non possono considerarsi terzi rispetto a pretese vantate nei confronti del condominio.

Ne discende, ad avviso del ricorso, che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, ciascun condomino è legittimato ad impugnare personalmente il provvedimento ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, tanto più nell’inerzia di quest’ultimo. Il motivo non è fondato. Questa Corte ha invero precisato che i singoli condomini non sono legittimati a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio ( Cass. n. 15567 del 2018 ). A fondamento dell’esclusione sta la considerazione, fatta propriain più occasioni dalla giurisprudenza, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo oggetto della domanda è un credito vantato dall’ingiungente nei confronti dell’ingiunto, con la conseguenza che, dal punto soggettivo , le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro cui tale domanda è diretta ( Cass. n. 94424 del 2018;

Cass. n. 22284 del 2010; Cass. Sez. un. n. 23022 del 2005; Cass. n. 16069 del 2004 ). Questa regola non trova eccezione con riguardo al condominio. Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che il credito vantato in via monitoria dal terzo riguardava somme per l’esecuzione di lavori sulle parti comuni dell’edificio, in forza, deve presumersi, in mancanza di indicazioni contrarie, di una regolare delibera da parte dell’assemblea condominiale e di un contratto di appalto concluso dall’amministratore. La posizione debitoria del condominio vantata in via monitoria atteneva pertanto a spese per la manutenzione di beni comuni, assunte nell’interesse dei condomini.

Ferma in tal caso la legittimazione dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1131 cod. civ., ad agire ed R.G. N. 22556/2021.essere convenuto in giudizio in dipendenza del rapporto contrattuale intrattenuto dal condominio con il terzo, la questione se in tale evenienza possa essere riconosciuta una legittimazione autonoma, concorrente o sostitutiva, dei singoli condominiva risolta in senso negativo. La giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata nel senso che, nelle controversie condominiali, la legittimazione ad agire può essere riconosciutaai singoli condomini solo nel caso in cui la lite investa il diritto degli stessi sulle parti comuni dell’edificio, nei cui confronti il condomino vanta la posizione di comproprietario pro quota e quindi è titolare di una autonoma situazione giuridica soggettiva distinta dal condominio, inteso come soggetto unitario, e dagli altri partecipanti ( Cass.

S.U. n. 10934 del 2019; Cass. n. 22116 del 2023). Viceversa, quando la controversia non ha ad oggetto la tutela o l’esercizio di diritti reali su parti o servizi comuni, ma posizioni di natura obbligatoria volte a soddisfare esigenze comuni della collettività condominiale, la legittimazione spetta al solo amministratore, potendo il singolo condomino svolgere intervento adesivo dipendente, ma non anche proporre impugnazione avverso la sentenza che abbia visto il condominio soccombente.In particolare, pronunce di questa Corte negano la legittimazione concor rente del singolo condominio ad impugnare la sentenza di accoglimento di una impugnazione di delibera dell’assemblea condominialeproposta da altro condomino, in giudizi quindi che vedono contrapposto il condomino che agisce ai sensi dell’art. 1137 cod. civ. ed il condominio e, per esso, il suo amministratore( Cass. n. 360 del 2024;

Cass.n. 29748 del 2017; Cass. n. 19223 del 2011). Si è posta tuttavia la questione se la controversia avente ad oggetto l’opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso a tutela del credito vantato da un terzo nei confronti del condominio abbia peculiarità tali da poter giustificare un approdo diverso, riconoscendo al singolo condomino il potere di agire in via autonoma, sostituendosi al condominio che tale opposizione non abbia proposto. Si è prospettato al riguardo che l’interesse diretto ed immediato del condomino discenderebbe dal fatto che il decreto ingiuntivo non opposto R.G.

N. 22556/2021.ottenuto nei confronti del condominio acquista natura di titolo esecutivo pro quotanei confronti del singolo condomino. Su questo terreno va registrato che con un recente arresto questa Corte ha riconosciuto al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto( Cass. n. 5811 del 2022 ). E’ stato tuttavia successivamente precisato che tale riconoscimento non può equivalere ad ammettere la legittimazione autonoma del singolo condomino a proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del condominio per un debito dello stesso, essendo essa dichiarativa del solo fatto costitutivo dell’obbligazione dell’intera somma, senza fare stato sulla ripartizione tra i singoli condomini degli oneri da essa derivanti, con l’effetto che il singolo condomino non può far valere un autonomo interesse ad accertare l’insussistenza del proprio debito parziale, avendo rispetto alla pronuncia di condanna unicamente un interesse adesivo a quello collettivo riferibile alla gestione del condominio e indistintamente rappresentato dall’amministratore (Cass. n. 20282 del 2023 ).

Nel dare atto di tali pronunciamenti e delle questioni sollevate, il Collegio ritiene di dover confermare il principio che il singolo condomino non ha autonoma legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico del condominio per i debiti derivanti dalla gestione dei beni comuni, spettando essa unicamente all’amministratore. Depone in questo senso la già enunciata considerazione che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trova le sue parti necessarie nel creditore che agisce nella fase monitoria e nel destinatario dell’ingiunzionedi pagamento.

Né orienta in senso diverso l’osservazione che la mancata opposizione del decreto ingiuntivo da parte dell’amministratore di condominio, rendendo definitiva la pretesa creditoria azionata in via monitoria, determina ripercussioni negative sulla situazione patrimoniale degli altri condomini, esponendoli, in caso di mancato pagamento dell’ente, all’azione esecutiva per il loro debito pro quota. Questi effetti sono infatti insiti nella scelta normativa di conferire al R.G. N. 22556/2021.condominio una soggettività giuridica distinta dai singoli condomini, attribuendo all’amministratore la rappresentanza unitaria dei suoi partecipanti .

Deve pertanto ribadirsi la soluzione che limita l’iniziativa autonoma dei condomini nei soli casi in cui essi facciano valere un diritto proprio ed autonomo, distinto da quello del condominio, come nel caso in cui la controversia incida sul loro diritto reale sui beni e servizi comuni. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente Fallimento I.GE.CO., che liquida in euro5.800,00, di cui euro 200,00per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali . Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Bertuzzi Ro