Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, represented by Piergiuseppe Bellezza, did not respond to the procedural proposal filed against the contrari-recurrents, Avizzano Maria and Iuliano Antonio. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a waiver, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the communication of the proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 11840/2023R.G., relativo al ricorso proposto da: BELLEZZA PIERGIUSEPPE,difeso come in atti ; contro AVIZZANO MARIA,difesa come in atti ( controricorrente ) ; IULIANO ANTONIO, difesocome in atti (controricorrente); BELLEZZA STEFANO(intimato); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali , che vanno regolat e come in dispositivo , con unica liquidazione in favore dei controricorrenti in solido, in considerazione dell’identità del difensore e delle tesi difensive dagli stessi prospettate;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore d i entrambe le parti controricorrenti, unitariamente considerate in ragione dell’identità del loro difensore e delle tesi difensive da esse prospettate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 2 .000,00 (duemila ) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma