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Decreto — n. 6874/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 6874/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, represented by Piergiuseppe Bellezza, did not respond to the procedural proposal filed against the contrari-recurrents, Avizzano Maria and Iuliano Antonio. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a waiver, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the communication of the proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty-day response period waiver by silence Civil Procedure Code litigation costs allocation spese di difesa ripetibili dell'avvocato indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 11840/2023R.G., relativo al ricorso proposto da: BELLEZZA PIERGIUSEPPE,difeso come in atti ; contro AVIZZANO MARIA,difesa come in atti ( controricorrente ) ; IULIANO ANTONIO, difesocome in atti (controricorrente); BELLEZZA STEFANO(intimato); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali , che vanno regolat e come in dispositivo , con unica liquidazione in favore dei controricorrenti in solido, in considerazione dell’identità del difensore e delle tesi difensive dagli stessi prospettate;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore d i entrambe le parti controricorrenti, unitariamente considerate in ragione dell’identità del loro difensore e delle tesi difensive da esse prospettate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 2 .000,00 (duemila ) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma