Italian Court remands case to new docket for joint review of two related civil appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation decided to remand the case to a new docket rather than issuing a final judgment on the merits. The Russo brothers appealed a lower court ruling that denied their claim for exclusive ownership of a courtyard and the removal of a pedestrian barrier. The court noted that the current appeal regarding the servitude's existence must be examined together with a separate pending appeal concerning the same underlying property dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 e 5; Art. 112 c.p.c.: When two appeals concern the same legal issues and facts, the Court may order a joint remand to a new docket for simultaneous examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20836 –2022 proposto da: RUSSO GENNARO e IACCARINO MARIA ROSARIA, nella qualità di erede di RUSSO GIOVANNI, elettivamente domiciliatiin Roma, v ia Cardinale De Luca 1, presso lo studio dell'avv . Antonio J. Manvca Graziadei , rappresentati e difesi dall'avv . Giovanbattista Pane , giust e procur e in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro CIMMINO GIUSEPPE e APREDA CARMELA, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Saverio Esposito in Piano di Sorrento (Na) dal quale sono rappresentati e difes i giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrenti - Ric. 2022n. 20836 sez.
S2 -ud. 26-10-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 2539/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI , pubblicatail 30/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti; rilevato che: - c on atto di citazione del 31 marzo 2007 i germani Gennaro e Giovanni Russo, proprietari di unità immobiliari nel fabbricato alla via Cavone 59/b di Piano di Sorrento (Na), convennero in giudizio Giuseppe Cimmino e Carmela Aprea per sentire dichiarare di loro esclusiva proprietà l’area cortilizia, in catasto alla p.lla 483/9 del foglio 6, circostante il fabbricato condominiale,compresa la rampa di accesso al garage di proprietà dei convenuti,nonché i muretti di delimitazione delle aiuole; lamentarono pure che i convenuti avessero apposto un paletto al centro del viale di loro proprietà sul vantavano, in virtù di atto di divisione con la loro sorella Maria del 1/5/1985, servitù di passaggio per raggiungere un retrostante terreno; chiesero, pertanto, la condanna dei convenutial rilascio di detta porzione di cortile, alla rimozione delle cellule fotoelettriche, al risarcimento dei conseguenti danni, al ripristino dello stato dei luoghi con eliminazione del paletto sul viale di accesso al terreno e alla rimozione dei veicoli parcheggiati sul fondo servente; -il Tribunale di Torre Annunziata rigettò la domanda proposta dai fratelli Russo c on sentenza 1180/2016 , confermata successivamente dalla Corte d’appello di Napoli, con la sentenza 2539/21; - a vverso questa sentenza Gennaro e Giovanni Russo hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, a cui Giuseppe Cimmino e Carmela Aprea hanno resistito con controricorso; - c on il primo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Gennaro Russo e Rosaria Ric. 2022n. 20836 sez.
S2 -ud. 26-10-2023 - 3 - Iaccarino, quale erede di Giovanni Russo, hanno lamentato la violazione degli art.1063, 1065 e 1067 c.c. per avere la Corte d’appello reso una motivazione insufficiente e contraddittoria in merito all’insussistenza della lamentata diminuzione dell’esercizio della servitù; -con il secondo motivo , hanno denunciato la violazione dell’ art.112 cod. proc. civ., per mancata corrispondenza t ra il chiesto ed il pronunciato per avere la Corte territoriale, riesaminando la questione della natura della servitù come stabilita dalla precedente sentenza n. 425/2021, violato il titolo – che prevedeva una larghezza del viale di mt 2 –ritenendo non costituisca aggravio l’apposizione del paletto; considerato che: - il Collegio ritiene opportuna l’esame, nella medesima udienza, del presente ricorso con quello iscritto al n. 7659/2022, avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza n. 425/2021 , già rinviat o a nuovo ruolo a tale scopo;
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione nella medesima udienza del ricorso iscritto al n. 7659/2022. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda