Cassation remands case for public hearing due to lack of precedents and scant motivation on statutory violation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to a public hearing rather than issuing a final judgment. The appellant argued that the lower court violated specific construction and utility laws regarding cable relocation for a parking lot. The court found the appeal's third ground required further examination due to the absence of binding precedents and insufficient reasoning in the appealed decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92 d.lgs. n. 259/2003; Art. 122 r.d. n. 1775/1933: When a cassation appeal alleges violation of these provisions but lacks precedents and the lower court's motivation is scant, the case must be remitted to public hearing for further examination.
Parole chiave
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INANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27723/2019 R.G. proposto da: C.A.M. S.P.A. (C.F. 06616991003), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati SCHIAVONE EUGENIO (C.F. SCHGNE57C29H501Z) e ATTANASIO ASSUNTA (C.F. TTNSNT59P41H703O), presso il cui studio in ROMA VIA G. G. BELLI 39 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti; –ricorrente – contro TELECOM ITALIA S.P.A. (C.F. 00488410010), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati LEONE ARTURO (C.F. LNERTR55M22B429U) e LOMBARDI OSVALDO (C.F.
LMBSLD72B16H501S) presso il cui studio in ROMA VIA FLAMINIA 133 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1294/2019 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il 22.02.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva La causa verte sulla pretesa di rimborso da parte dell’odierna ricorrente, che perciò aveva chiamato in giudizio l’odierna controricorrente, della somma di denaro pretesa dalla convenuta per spostare taluni cavi che erano di ostacolo alla costruzione di un parcheggio multipiano, da parte dell’attrice, concessionaria di Roma Capitale.
Dopo accoglimento della domanda in primo grado, la Corte d’appello di Roma, investita dall’impugnazione della Telecom, rigettò la pretesa. Il terzo motivo, con il quale viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 del d. lgs. n. 259/2003, nonché dell’art. 122 del r.d. n. 1775/1933, impone approfondimento, avente natura nomofilattica, peraltro in assenza di rinvenibili precedenti e in presenza di uno scarno apparato motivazionale della sentenza di merita impugnata, che consiglia la rimessione alla pubblica udienza.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di cons