Court of Cassation rules that the Judge of Peace has jurisdiction over opposition to administrative vehicle seizure orders.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Rome Judge of Peace's declaration of incompetence regarding an opposition to an administrative vehicle seizure order. The plaintiff, Fabrizio Nebbia, argued before the District Court, which referred the matter to the Judge of Peace based on prior precedent. The Court affirmed that such seizures are merely coercive measures and their opposition constitutes an action for negative declaration of debt, falling squarely within the Judge of Peace's material jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 86 DPR 602/1973; Art. 7 D.Lgs 150/2011: The seizure of registered movable property is a coercive measure, not expropriation; its opposition is an action for negative declaration of debt subject to the Judge of Peace's material jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento d’ufficiodi competenza, iscritto al n. 12360/2023R.G. sollevato dal: TRIBUNALE di ROMA, con l’ORDINANZA depositata il 17/12/2020, r.g.n. 68038/2018; nel procedimento r.g.n. 68038/2018, tra NEBBIA FABRIZIO -opponente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -opposta contumace- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Lette le conclusioni scritte del pubblico ministero – il Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli –che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso.
PREMESSO CHE Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 17 dicembre 2020, ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio. Adito in riassunzione da Fabrizio Nebbia, a seguito della dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di pace di Roma a decidere l’opposizione avverso il fermo amministrativo di un veicolo da questi proposta, il Tribunale ha ritenuto, richiamando una pronuncia delle sezioni unite di questa Corte (n. 15354/2015), che la competenza in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada spetti alla competenza del giudice di pace.
CONSIDERATO CHE 1. Il regolamento è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 (al pari della iscrizione di ipoteca sugli immobili prevista dall’art. 77 del d.P.R. citato) non ha natura di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass., sez. un., n. 15354 del 22/07/2015).
Come ulteriormente specificato, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo (Cass., sez. un., n. 10261 del 27/04/2018).
Come sottolinea il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, nel caso in esame sussiste in ogni caso la competenza del Giudice di pace di Roma, sia che il preavviso di fermo abbia quale presupposto il mancato pagamento dei verbali di contravvenzione (come affermato nel ricorso), sia che riguardi il mancato pagamento di ordinanza-ingiunzione, trattandosi di importi relativi a sanzioni edittali ampiamente inferiori al limite previsto dall’art.6 comma 4 lett.
a) della legge n. 150 del 2011.
2. Il provvedimento del Giudice di pace di Roma di dichiarazione della propria incompetenza va pertanto cassato e va dichiarata la sua competenza per materia. Non vi è provvedimento sulle spese, trattandosi di regolamento d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte cassa l’ordinanza di incompetenza del Giudice di pace di Roma, dichiara la competenza per materia di quest’ultimo e rimette le parti davanti al medesimo Giudice di pace di Roma, anche per le spese di legittimità. Così deciso