Cassation court dismisses appeal due to lack of interest because the lower court judgment formed a binding decision on the debtor's status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a valid interest in challenging the lower court's decision. The lower court had revoked a default judgment against the appellant, identifying a different entity as the debtor based on circumstantial evidence and confessional statements. The Court ruled that since the appellant remained partially unsuccessful regarding its claim of debt, it was legally required to file an incidental appeal to prevent the formation of a binding judgment on that specific issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.; When a party is partially unsuccessful on a claim or exception, they must file an incidental appeal to avoid the formation of a binding judgment on the rejected portion.
Parole chiave
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Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6662-2020 proposto da: NEW SERVICE S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO, N. 19, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO MANNINO, rappresentatae difesa dall'avvocato FLAVIO DE ZORZI; -ricorrente - contro FOUR SIZES SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in AVERSA, VIA DIAZ, N. 91, presso lo studio dell’avv. GENEROSO DI BIASE (CF: DBSGRS60M31A512D), che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro CDM SERVICE S.R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 5345/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO.
RILEVATO CHE: Ric. 2020 n. 06662 sez. S2 -ud. 06-06-2023 - 2 - 1. La CDM Service s.r.l. notificava alla New Service s.r.l. ricorso per decreto ingiuntivo con cui veniva ingiunto a quest'ultima il pagamento della somma di €31.474,65, oltre interessi. A sostegno delle sue pretese,la CDM Service s.r.l. lamentava di non aver ottenuto il pagamento di talune fatture emesse nei confronti di New Service s.r.l., r iferite alla realizzazione del campionario primavera estate a marchio Esercito Italiano. 1.2. La New Service s.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Padova, eccependo l’inesistenza a suo favore delle prestazioni indicate nelle fatture emesse, e specificando che la reale destinataria delle stesse fosse la Four Sizes s.r.l.(della quale la New Service s.r.l. all ’epoca dei fatti era socia di minoranza), di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa. 1.3.
Ottenuta l’autorizzazione del giudice, si costituiva la Four Sizes s.r.l.;il Tribunale di Padova accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo condannando la Four Sizes s.r.l.al pagamento di €31.474,65 a favore di CDM Serivce s.r.l. La pronuncia veniva impugnata dalla Four Sizes s.r.l.
2. La Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertava e dichiarava che Four Sizes s.r.l.nulla deve alla CDM Service s.r.l. relativamente alla pretesa di questa. Condannava, pertanto, quest'ultima alla restituzione di quanto eventualmente corrispostole da Four Sizes s.r.l. A sostegno della sua decisione,osservava la Corte che: -il riconoscimento della posizione debitoria della Four Sizes s.r.l. da parte del Tribunale di Padova risulterebbe da elementi indiziari; - a superamento di detti elementi indiziari soccorrono le dichiarazioni di natura confessoria del consigliere delegato della creditrice, rese in una causa nella quale la CDM Service s.r.l. non era Ric. 2020 n. 06662 sez.
S2 -ud. 06-06-2023 - 3 - parte, ma che per la provenienza, per la natura logica e chiara delle medesime, si considerano prova atipica idonea a superare gli indizi posti dal primo giudice a fondamento della sentenza; -a comprovare l'assenza di rapporti negoziali fra la creditrice CDM Service s.r.l.e la Four Sizes s.r.l. soccorrono altri elementi di prova, e cioè una fattura emessa da CDM Service s.r.l.nei confronti di New Service s.r.l. e da quest'ultima regolarmente onorata, un verbale di assemblea dei soci del 10 gennaio 2017 con allegata una relazione dell'amministratore unico della Four Sizes s.r.l. che comprova l'inesistenza di debiti e che, pertanto , supera le attestazioni di cui al precedente verbale dell'assemblea dei soci del 23 ottobre 2015 - richiamato nella sentenza del giudice di prime cure come indizio- che perde,quindi, valore.
3. La sentenza veniva impugnata dalla New Service s.r.l. per la cassazione, e il ricorso affidato a due motivi. In prossimità dell’adunanza, l’avvocato Flavio De Zorzi, giusto mandato del dott. Andrea Fasan curatore del fallimento New Service s.r.l. e previa autorizzazione del Giudice Delegato, depositava dichiarazione della mancanza di interesse da parte della Procedura Fallimentare alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione nel presente giudizio. La Four Sizes s.r.l.si difendeva depositando controricorso. La CDM Service s.r.l.restava contumace. Con comparsa di costituzione la Four Sizess.r.l. conferiva nuovo mandato –giusta procura speciale allegata - all’avvocato GENEROSO DI BIASE, in sostituzione degli avvocati Maria Cristina Catalano e Francesco Pisenti. In prossimità dell’adunanza la controricorrente depositava memoria. Ric. 2020 n. 06662 sez. S2 -ud. 06-06-2023 - 4 - CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, quali gli artt. 2730 cod. civ., 116 e 229 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
3) cod. proc. civ. Il giudice di seconde cure ha deciso quasi esclusivamente sulla base di dichiarazioni testimoniali alle quali ha riconosciuto contenuto confessorio: la ricorrente contesta tale contenuto, e quindi il loro valore di prova legale, poiché le dichiarazioni rese dal legale rappresentante di CDM Service s.r.l. non hanno contenuto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, come pure richiede l'art. 2730 cod. civ., essendo state raccolte nella sua qualità di teste in altro processo.
2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
5) cod. proc. civ. Il ricorrente sottolinea che il legale rappresentante dellaFour Sizes s.r.l. era stato anche consigliere della stessa società all'epoca dei fatti: fatto storico che, se opportunamente valutato, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda. L'amministratore della Four Sizes s.r.l., infatti, prima di ricoprire questa carica era stato consigliere della stessa società: quindi, era a conoscenza anche dei rapporti con i vari fornitori, compresa la CDM Service s.r.l., intercorsi nell'ottobre 2015, cioè durante la prima assemblea della Four Sizes s.r.l., dalla quale risultavano esistenti i debiti della Four Sizess.r.l. nei confronti di CDM Service s.r.l.
3. Preliminarmente all’analisi dei motivi di ricorso, deve essere affrontata la questione dell’interesse concreto ad impugnare della New Service s.r.l. exart. 100 cod. proc. civ. sollevata dalla controricorrente (pp. 8 - 11): la Corte d’Appello, omettendo di condannare, nel Ric. 2020 n. 06662 sez. S2 -ud. 06-06-2023 - 5 - dispositivo, la New Service s.r.l. al pagamento della somma originariamente ingiunta nei suoi confronti da CDM Service s.r.l. avrebbe con ciò escluso la soccombenza sostanziale dell’odierna ricorrente, poiché il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti è stato revocato, né vi èstata alcuna sentenza di condanna.
Del resto, la creditrice è rimasta contumacein appello, rinunciando alle domande originariamente formulate e non riproposte: pertanto, si è formato sul punto giudicato interno, e nulla potrà essere vantato dalla CDM Service s.r.l. nei confronti dell’odierna ricorrente. 3.1. Il Collegio ritiene fondata l’eccezione, per quanto di ragione. E’ principio consolidato quello per cui la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 9265 del 06/04/2021, Rv. 661062 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9889 del 13/05/2016, Rv. 639809 – 01 ; Cass. Sez. U, Sentenza n. 12067 del 24/05/2007, Rv. 597141 -01). Tale situazione si è verificata nel caso che ci occupa, posto che il Tribunale aveva accolto l'opposizione della New Service s.r.l., revocando il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, escludendo pertanto che l’opponente fosse la debitrice di CDM per il titolo azionato, individuando la debitrice nella Four Sizes. Appellata la pronuncia da detta ultima società, la CDM Service s.r.l. avrebbe dovuto appellare in via incidentale condizionata la sentenza di Tribunale, nella parte in cui aveva escluso che debitrice fosse la New Service.
Sì che, in definitiva, su tale capo di pronuncia e, quindi, sull’esclusione della posizione debitoria di New Service s.r.l., si è formato giudicato implicito. Ric. 2020 n. 06662 sez. S2 -ud. 06-06-2023 - 6 - Si osserva, infine , che l’interesse dell’attuale ricorrente ad impugnare in cassazione si sarebbe potuto configurare solo ove la stessa avesse impugnato la statuizione di condanna alle spese, resa dalla Corte del merito, statuizione che la parte non ha invece reso oggetto diimpugnativa.
4. In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad impugnaredella New S ervice s.r.l. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1- bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile , condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellacontroricorrente, che liquida in €4.0 00,00 per compensi, oltre€200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,